Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 25766 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 25766 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 26/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso 8798 – 2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, INDIRIZZO, rappresentato e difeso dall’RAGIONE_SOCIALE ope legis ;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in Roma, INDIRIZZO , presso lo studio dell’AVV_NOTAIO dal quale sono
rappresentante e difese con l’AVV_NOTAIO, giusta procura allegata al controricorso, con indicazione degli indirizzi pec
– controricorrenti –
avverso il decreto n. cronol. 2167/2022 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di NAPOLI, pubblicato il 21/10/2022;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del
10/9/2024 dal consigliere COGNOME;
letta la memoria del RAGIONE_SOCIALE ricorrente.
FATTI DI CAUSA
Con decreto n. cronol. 2167/2022 del 21/10/2022, la Corte di appello di Napoli ha rigettato l’opposizione, proposta ex art. 5 ter l. 89/2001 dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Giustizia avverso il decreto monocratico n. cronol. 688/2022 del 22/3/2022 che lo aveva condannato al pagamento, in favore di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE somma di Euro 3.098,73 (nei limiti dell’ammontare RAGIONE_SOCIALE somma riconosciutale in sede di ammissione al passivo) e, in favore di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, di Euro 8.000,00 ciascuna, oltre interessi legali e spese, a titolo di equo indennizzo per l’irragionevole durata del la procedura concorsuale del RAGIONE_SOCIALE, al cui passivo RAGIONE_SOCIALE era stata ammessa per un credito di Euro 3.098,73, RAGIONE_SOCIALE per un credito di Euro 16.110,99 e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per un credito di Euro 8.594,25.
Il RAGIONE_SOCIALE aveva lamentato, con l’opposizione, la violazione dell’art. 2 , comma 2 -sexies, lett.g), per non avere la Corte valutato la irrisorietà delle pretese azionate nel giudizio presupposto, tenuto
conto del rapporto tra il loro valore e le condizioni economiche di ogni società, in particolare l’ammontare del capitale e del fatturato di ciascuna, dei crediti vantati e del patrimonio netto, come risultanti dall’ultimo bilancio di esercizio depositato.
Nel contraddittorio con le società, la Corte d’appello ha invece ritenuto che il termine «irrisorietà» esprima un concetto diverso rispetto alla semplice «esiguità» e che, pertanto, in tale accezione, può ritenersi «irrisoria» esclusivamente la pretesa che si presenti oggettivamente irrilevante sul piano economico, «per essere talmente insignificante da apparire quasi come una derisione dell’avversario» sicché la domanda è sussumibile nell’ipotesi sub g) soltanto se abbia ad oggetto una pretesa di entità davvero minima, sempre inferiore ai 500,00 euro, in applicazione del principio « de minimis non curat praetor », recepito anche dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo; la locuzione «valutata anche in relazione alle condizioni personali RAGIONE_SOCIALE parte» deve essere intesa nel senso che consente al giudice dell’equa riparazione di considerare «soggettivamente non irrisoria», e quindi tale da non giustificare il diniego del diritto all’indennizzo, persino la pretesa oggettivamente molto modesta, qualora le condizioni personali RAGIONE_SOCIALE parte richiedente risultino a tal punto compromesse sul piano economico/patrimoniale da far apparire non del tutto trascurabile, nel caso concreto, l’utilità derivante dal suo riconoscimento.
Avverso questo decreto il RAGIONE_SOCIALE Giustizia ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, illustrato da successiva memoria.
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE si sono difese con un unico controricorso.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
1. Con l’unico motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., il RAGIONE_SOCIALE ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 2 -sexies, lett. g) legge 89 del 2001 e dell’art. 2697 cod. civ., per avere la Corte d’appello ritenuto che per escludere il diritto all’indennizzo debba ricorrere un valore oggettivamente esiguo o modesto, privo di significativa consistenza economica, superato il quale il diritto all’indennizzo è sempre riconosciuto a prescindere le condizioni soggettive RAGIONE_SOCIALE parte; avrebbe, con questa interpretazione, violato la lettera RAGIONE_SOCIALE legge, dovendo, invece, interpretare la locuzione «valutata anche in relazione alle condizioni personali RAGIONE_SOCIALE parte» quale indicazione a considerare l’irrisorietà «sia in via obiettiva che in via soggettiva», con riguardo alle condizioni personali RAGIONE_SOCIALE parte, superabile mediante prova contraria.
1.1. Il motivo è infondato.
L’art. 2 bis , comma 2 sexies lett. g, RAGIONE_SOCIALE legge 89/2001, nella formulazione introdotta dall’art. 1, comma 777, lettera d), RAGIONE_SOCIALE legge 28 dicembre 2015, n. 208, prevede che si presuma insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo prova contraria, nel caso di irrisorietà RAGIONE_SOCIALE pretesa o del valore RAGIONE_SOCIALE causa, valutata anche in relazione alle condizioni personali RAGIONE_SOCIALE parte.
La Corte d’appello ha escluso l’operatività RAGIONE_SOCIALE presunzione perché, oggettivamente, la pretesa di ciascuna delle tre società, come risultante dall’ammissione al passivo rispettivamente in Euro 3.098,73, Euro 16.110,99 ed Euro 8.594,25 non può essere ritenuta «irrisoria»; ha ritenuto, quindi, non valutabile la proporzione, invece rappresentata dal RAGIONE_SOCIALE come rilevante, tra ammontare del credito azionato da ciascuna società e ammontare del rispettivo capitale, del fatturato, dei crediti vantati e del patrimonio netto.
Questa Corte, ancor prima RAGIONE_SOCIALE introduzione, con la legge 208/2015, RAGIONE_SOCIALE presunzione, aveva chiarito che «irrisoria» è la pretesa che in sé, per la sua natura «bagatellare» costituisca un abusivo esercizio del diritto; in particolare, già nella sentenza n. 633 del 2014, questa Corte aveva rilevato che con la L. n. 89 del 2001 il legislatore ha inteso creare un meccanismo interno tale da garantire al ricorrente una tutela analoga e non poziore rispetto a quella assicurata dall’istanza internazionale (v. relazione seconda commissione permanente del Senato 3813-A del 16.2.1999; nella giurisprudenza di questa Corte, cfr. sentenza n. 14286/06): il giudice nazionale, pertanto, in coerenza con il principio sancito dal comma I dell’art. 117 Cost., ha il dovere d’interpretare la norma interna in senso «convenzionalmente conforme» ai principi enunciati dalla giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Corte europea sulla base RAGIONE_SOCIALE Convenzione e dei suoi Protocolli.
Ciò posto, il paragrafo 3) dell’art. 35 RAGIONE_SOCIALE Convenzione, relativo alle condizioni di ricevibilità del ricorso alla Corte di Strasburgo, come modificato dall’art. 12 del Protocollo addizionale n. 14, adottato il 13.5.2004, ratificato e reso esecutivo con L. n.280 del 2005 ed entrato in vigore l’1.6.2010, prevede che la Corte dichiari irricevibile ogni ricorso individuale presentato in virtù dell’art. 34 qualora «a) lo ritenga incompatibile con le disposizioni RAGIONE_SOCIALE Convenzione o dei suoi Protocolli, o manifestamente infondato o abusivo» o «b) il ricorrente non abbia subito alcun pregiudizio significativo, a meno che il rispetto dei diritti dell’uomo garantiti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli non esiga l’esame del merito del ricorso e purché ciò non comporti la reiezione di un ricorso che non sia stato debitamente esaminato da un tribunale nazionale». La Corte europea, pronunciandosi sulla nozione di «pregiudizio significativo» (sentenza del 6 marzo 2012 – n.23563/07 –
RAGIONE_SOCIALE, ha proprio affermato che, in applicazione del principio de minimis non curat praetor , la nuova condizione di ricevibilità rinvia all’idea che la violazione di un diritto, qualunque sia la sua realtà da un punto di vista strettamente giuridico, deve raggiungere una soglia minima di gravità che giustifichi un esame da parte di una giurisdizione internazionale, tenuto conto sia RAGIONE_SOCIALE percezione soggettiva del ricorrente che RAGIONE_SOCIALE posta in gioco oggettiva RAGIONE_SOCIALE controversia.
In tal senso, nella successiva sentenza 18 ottobre 2011 (n. 13175/03, Giusti c. RAGIONE_SOCIALE) la stessa seconda sezione RAGIONE_SOCIALE Corte, preso atto RAGIONE_SOCIALE individuazione ancora soltanto parziale dei criteri che permettono di verificare se la violazione del diritto abbia raggiunto «la soglia minima», ha individuato quali indici significativi per la valutazione RAGIONE_SOCIALE gravità la natura del diritto presumibilmente violato, l’incidenza RAGIONE_SOCIALE violazione dedotta nell’esercizio di quel diritto e/o le eventuali conseguenze sulla situazione personale del ricorrente, senza prescindere dall’«entità del processo» e dal «suo esito».
In particolare, in riferimento alla fattispecie in esame, in cui l’irrisorietà deve essere valutata rispetto ad una pretesa di natura strettamente economica (il recupero di un credito), è utile considerare che sono stati dichiarati irricevibili per irrisorietà ricorsi in cui il pregiudizio economico subito dal ricorrente in ragione del mancato rispetto delle clausole contrattuali era di 90 Euro (dec. 1° giugno 2010, n. 36659/04, NOME COGNOME c. Romania), in cui lo RAGIONE_SOCIALE non aveva versato al ricorrente la somma che gli era stata accordata dai giudici interni e che ammontava a meno di 1 Euro (dec.
rischi sostanziali e
processuali connessi, ma nel senso che è stata esclusa l’«irrisorietà» quando la situazione soggettiva del ricorrente indicasse per lui una rilevanza diversa anche RAGIONE_SOCIALE pretesa risultante prima facie priva – in RAGIONE_SOCIALE e oggettivamente – di un reale e concreto interesse.
Ad esempio, in dec. 21 giugno 2011 (n. 24360/04, Giuran c. Romania ), la Corte ha escluso l’irricevibilità perché, sebbene il procedimento interno oggetto RAGIONE_SOCIALE denuncia fosse un giudizio penale per furto di beni mobili del valore di soli Euro 350, il ricorrente era in pensione e, all’epoca dell’accertamento del furto, l’ammontare di una pensione media in Romania era di circa Euro 50 e, in ogni caso, oltre all’interesse pecuniario agli oggetti doveva tenersi in conto il valore sentimentale ad essi attribuito e il diritto al rispetto dei propri beni e RAGIONE_SOCIALE propria casa (punti da 21 a 25).
Recependo i principi di questa giurisprudenza, allora, questa Corte ha stabilito, ad esempio, che l’esiguità del valore monetario del giudizio presupposto – inferiore ai cinquecento euro – non esclude la tutela indennitaria di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89, se l’apprezzamento concreto RAGIONE_SOCIALE fattispecie, anche alla stregua RAGIONE_SOCIALE condizione socio-economica dell’istante, faccia emergere un effettivo interesse alla decisione, come nel caso in cui il giudizio presupposto riguardi una prestazione di natura assistenziale o retributiva (nella specie, rivalutazione dell’indennità di disoccupazione agricola, Sez. 6 –
2, n. 11936 del 09/06/2015 o trattamento di fine rapporto, Sez. 2, n. 11667 del 14/05/2018).
L’indicazione RAGIONE_SOCIALE soglia di irrisorietà RAGIONE_SOCIALE pretesa di un credito nell’ammontare di Euro 500 risulta poi da Cass. Sez. 2, n. 11228 del 2019, non massimata, con indicazione di numerosi richiami a precedenti che hanno considerato la medesima soglia (Sez. 6 – 2, n. 21861 del 2014, Sez. 6 – 2, n. 18435 del 2014, Sez. 6 – 2, n. 18434 del 2014, Sez. 6 -2 n. 17944 del 2014, tutte non massimate).
Lo stesso legislatore del 2015, inserendo la presunzione di cui alla lett. g) dell’art. 2 comma 2 sexies, ha inteso , allora, soltanto velocizzare la decisione dei ricorsi di natura bagatellare o con una posta in gioco non rilevante, nel senso di invertire «il percorso rivelatore» del danno (cfr. Cass. 11228/2019 cit.); certamente, tuttavia, non ha inteso introdurre l’ ulteriore criterio di verifica del carattere non abusivo RAGIONE_SOCIALE pretesa come indicato dal RAGIONE_SOCIALE, cioè la proporzionalità tra il valore di una domanda -in sé non bagatellare – e la situazione economicofinanziaria del ricorrente.
La decisione RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello non si è discostata da questi principi, laddove ha innanzitutto escluso l’irrisorietà in sé di una domanda avente ad oggetto il recupero di un credito rispettivamente di oltre Euro 3.000, Euro 16.000 ed Euro 8.500, perché ha riconosciuto la meritevolezza dell’interesse di ciascuna società, per quanto florida, al recupero di un credito di tali importi; esclusa, allora, l’oggettiva esiguità RAGIONE_SOCIALE posta in gioco, fondatamente non ha ritenuto di dover procedere ad una valutazione di tipo soggettivo delle conseguenze concrete RAGIONE_SOCIALE pretesa sulla particolare situazione del ricorrente.
2.2 Il ricorso è perciò respinto. Le spese, liquidate in dispositivo tenendo conto del valore RAGIONE_SOCIALE causa, seguono la soccombenza e sono
poste a carico del ricorrente RAGIONE_SOCIALE in favore delle tre società, con distrazione all’AVV_NOTAIO, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Giustizia al rimborso delle spese in favore delle tre società controricorrenti, liquidandole in Euro 2.800,00, con distrazione in favore dell’AVV_NOTAIO, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE seconda