Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33985 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33985 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso 13197-2021 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE COGNOMEO STATO, che la rappresenta e difende ope legis
-ricorrente –
RAGIONE_SOCIALE
COGNOME NOME, rappresentato e difeso in proprio ai sensi dell’art. 86 cod. proc. civ. ed elettivamente domiciliato in Roma, presso il proprio studio professionale
RAGIONE_SOCIALEricorrente–
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME che lo rappresenta e difende unitamente agli Avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME giusta procura speciale in atti
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che lo rappresenta e difende unitamente all’AVV_NOTAIO NOME COGNOME
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE COGNOMEE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE
, in persona del Direttore pro tempore
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore
COMUNE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ISOLA DI CAPO RIZZUTO , in persona del Sindaco pro tempore
COMUNE DI SERRA SAN BRUNO , in persona del Sindaco pro tempore COMUNE DI RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco pro tempore COMUNE DI SESSA AURUNCA , in persona del Sindaco pro tempore RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE) , in persona del legale rappresentante pro tempore
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE
, in persona del Ministro pro tempore -intimati- avverso la sentenza n. 2904/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CALABRIA, depositata il 6/11/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2023 dal Consigliere Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME
RILEVATO CHE
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Calabria aveva respinto l’appello della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n. 2746/2017 della Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro, in parziale accoglimento del ricorso proposto da NOME COGNOME avverso comunicazione di iscrizione ipotecaria, emessa a seguito del mancato pagamento di cartelle esattoriali, declinando la giurisdizione «in relazione ai crediti per canone acqua, alle sanzioni amministrative relative a violazioni della norma del CdS, ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ai premi RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e ai contributi RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE»;
il contribuente resiste con RAGIONE_SOCIALEricorso, i rimanenti enti ed amministrazioni, indicati in epigrafe, sono rimasti intimati, essendosi limitati RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in particolare, a depositare procura speciale conferita per il presente giudizio
CONSIDERATO CHE
1.1 con il primo motivo l ‘Agenzi a ricorrente denuncia , ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 60, comma 1 lett. e, DPR 600/ 1973 , dell’art. 2700 c.c. e dell’art. 140 c.p.c.» per avere la Commissione tributaria regionale considerato irrituale la notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento n. NUMERO_CARTA, n. NUMERO_CARTA e n. NUMERO_CARTA, affermando «di non poter applicare, al caso di specie, la disciplina dettata dall’art. 60, co. 1, lett. e, DPR 600/1973 per il caso di irreperibilità assoluta del destinatario, ma quella prevista da ll’ art. 140 c.p.c. per l’ ipotesi di irreperibilità relativa (richiedendo, quindi, l’ invio di successiva raccomandata informativa)», erroneamente ritenendo necessari o l’espletamento di ricerche a mezzo di anagrafe comunale attestanti che il contribuente si era «trasferito altrove», e pur avendo l’appellante documentato che nelle ricevute, relative alla notifica RAGIONE_SOCIALE
suddette cartelle, era stata attestata l’irreperibilità del destinatario a seguito di relative «attività di ricerca» effettuate dal messo notificatore;
1.2. le doglianze vanno disattese;
1.3. nella specie, i Giudici di appello hanno confermato la sentenza di primo grado, relativamente al difetto di notifica RAGIONE_SOCIALE suddette cartelle, evidenziando quanto segue:« … contrariamente a quanto prospettato dall’appellante, si verte, con evidenza, in un’ipotesi di irreperibilità relativa, non essendovi dubbio che il contribuente risultasse anagrafi camente residente nel Comune di Soverato all’indirizzo indicato dove non è stato temporaneamente reperito dal messo notificatore negli accessi effettuati per la notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle. Sicché, in assenza di concreti elementi, derivanti da ricerche effettuate presso l’anagrafe comunale, che il contribuente si fosse trasferito altrove, non risulta corretta la notifica effettuata con le modalità previste per l’ irreperibilità assoluta»;
1.4. ciò posto, in tema di notifica degli atti impositivi, la cd. irreperibilità assoluta del destinatario, che ne consente il compimento ai sensi dell’art. 60, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, presuppone che nel Comune, già sede del domicilio fiscale dello stesso, il contribuente non abbia più abitazione, ufficio o azienda e, quindi, manchino dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l’atto (cfr. Cass. n. 19958 del 27/07/2018);
1.5. in quest’ottica, la notificazione di cui all’art. 60 comma primo, lett. e) del d.P.R. n. 600 del 1973 è ritualmente eseguita solo nell ‘ ipotesi in cui, nonostante le ricerche che il messo notificatore deve svolgere nell’ambito del Comune di domicilio fiscale, in esso non si rinvengano l’effettiva abitazione o l’ufficio o l’azienda del contribuente, e solo in questi casi la notificazione è ritualmente effettuata mediante deposito dell’atto nella casa comunale ed affissione dell’avviso di deposito nell’albo del Comune senza necessità di comunicazione all’interessato a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, né di ulteriori ricerche al di fuori del detto Comune (cfr. Cass. 11152 del 13/12/1996; conf. Cass. n. 5100 del
09/06/1997, Cass. n. 16696 del 03/07/2013, Cass. n. 3378 del 12/02/2020);
1.6. invero, va fatta applicazione del principio generale secondo cui le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo dell’effettiva abituale dimora, che è accertabile con ogni mezzo di prova, anche RAGIONE_SOCIALE le stesse risultanze anagrafiche, assumendo rilevanza esclusiva il luogo ove il destinatario della notifica dimori, di fatto, in via abituale (cfr. Cass. n. 19387 del 03/08/2017);
1.7. del pari, il ricorso alle formalità di notificazione di cui all’art. 143 c.p.c., per le persone irreperibili, non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l’ufficiale giudiziario dia espresso conto (cfr. Cass. n. 24107 del 28/11/2016);
1.8. le condizioni legittimanti la notificazione a norma dell’art. 143 cod. proc. civ. non sono rappresentate, dunque, dal solo dato soggettivo dell’ignoranza da parte del richiedente o dell’ufficiale giudiziario circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell’atto, né dal possesso del solo certificato anagrafico dal quale risulti che il destinatario è trasferito per ignota destinazione, ma è richiesto anche che la condizione di ignoranza non possa essere superata attraverso le indagini possibili nel caso concreto, che il mittente deve compiere usando l’ordinaria diligenza (cfr. Cass. n. 1092 del 03/02/1998);
1.9. ne consegue che la notificazione di un avviso o altro atto impositivo viene svolta nelle forme di cui all’art. 60, comma 1, lett. e) del d.P.R. n. 600 del 1973, nel caso in cui il contribuente, che ne è destinatario, risulti trasferito in luogo sconosciuto, ed in tale ipotesi, il messo notificatore, svolte le ricerche nel Comune in cui si trova il domicilio fiscale del contribuente per verificare l’eventuale mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso Comune e accertata la sua irreperibilità presso la residenza anagrafica, procede alla notifica, effettuando il deposito nella casa comunale e inviando la raccomandata informativa, con
avviso di ricevimento, ex art. 140 c.p.c., la cui produzione in giudizio costituisce prova dell’avvenuto perfezionamento della notificazione (cfr. Cass. n. 4657 del 21/02/2020);
1.10. se, quindi, come precisato da questa Corte, qualora risulti che il contribuente si sia trasferito in località sconosciuta, il messo notificatore, prima di procedere alla notificazione ai sensi della lettera e) dell’art. 60, comma 1, del d.P.R. n. 600/73, deve svolgere ricerche nel Comune dov’è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso Comune (cfr. Cass. 27 giugno 2011, n. 14030), è altresì vero, tuttavia, che la stessa giurisprudenza ha sottolineato che all’Amministrazione notificante non può essere richiesta un’opera di investigazione che vada oltre quanto risultante dai registri pubblici -nella specie i registri anagrafici comunali-, proprio perché il legislatore ha posto a carico del contribuente l’onere di provvedere tempestivamente alle relative variazioni (cfr. Cass. n. 18804 del 28/07/2017, Cass. 20 luglio 2011, n. 15919; vedi anche 29 novembre 2013, n. 26715, secondo cui, ai sensi dell’art. 58 del d.P.R. n. 600/73, al dovere del contribuente di dichiarare un determinato domicilio o sede fiscale ed un determinato rappresentante legale, non corrisponde l’obbligo dell’Amministrazione finanziaria di verificare e RAGIONE_SOCIALEllare l’attualità e l’esattezza del domicilio eletto);
1.11. in tema di notificazione degli atti impositivi, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dall’art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973 in luogo di quella ex art. 140 c.p.c., il messo notificatore o l’ufficiale giudiziario devono svolgere, pertanto, ricerche volte a verificare l’irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest’ultimo non abbia più né l’abitazione né l’ufficio o l’azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale (cfr. Cass. n. 2877 del 07/02/2018);
1.12. in base ai principi dinanzi enunciati è, quindi, infondata la censura, con la quale l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente si duole della valutazione di
illegittimità della notificazione degli atti impugnati per l’inadeguatezza RAGIONE_SOCIALE ricerche compiute, essendosi attenuto a tali principi il giudice di merito ritenendo insufficienti le attività di ricerca del contribuente senza effettuare anche le « ricerche presso l’anagrafe comunale» ;
1.13. va altresì rilevato che la censura della ricorrente circa il mancato esame, da parte della Commissione tributaria regionale, della documentazione attestante la presunta effettuazione RAGIONE_SOCIALE verifiche anagrafiche comunali da parte del notificatore, è in primo luogo inammissibile, atteso che, pur essendo formulata con riguardo ad una presunta violazione di disposizioni di legge processuale, mira, in realtà, a criticare l’accertamento di fatto che la Corte territoriale ha effettuato in ordine alle modalità di notifica RAGIONE_SOCIALE suddette cartelle esattoriali, ovvero in merito all’irreperibilità cd. «relativa» e non «assoluta» del destinatario, avendo lamentato un ‘ inadeguata valutazione della documentazione dal medesimo prodotta in giudizio al riguardo;
1.14 . all’eventuale riqualificazione del motivo di censura sub speci e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ., osta, inoltre, la preclusione della c.d. doppia conforme in fatto (art. 348 ter, ult.co., cod. proc. civ.), applicabile ratione temporis trattandosi di appello successivo all’11 settembre 2012;
1.15. la doglianza, peraltro, è anche infondata laddove fa riferimento ad una visura, riprodotta all’interno del ricorso, relativa alle ricerche effettuate ai fini della notifica, che risulta essere stata rilasciata dalla stessa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (ovvero dall’agente della RAGIONE_SOCIALE) e non dagli uffici comunali;
2.1. con il secondo motivo l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente denuncia, in rubrica, «nullità della sentenza per violazione degli artt. 91 e 53, co. 2, D.Lgs. 546/1992 (art. 360, co. l, n. 4, c.p.c.)» per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente condannato l ‘ agente della RAGIONE_SOCIALE, parte appellante, alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese processuali in favore de ll’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e de ll’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, pur essendo
stato notificato l ‘appe llo nei loro confronti unicamente quale litis denuntiatio ;
2.2. la censura, da riqualificare come violazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., è fondata;
2.3. come già affermato da questa Corte, qualora, in un giudizio litisconsortile dal lato passivo, il convenuto soccombente evochi in appello l’altro convenuto, rimasto contumace in primo grado e non soccombente rispetto al dictum della pronuncia di prime cure, la citazione di quest’ultimo non assolve alla funzione di vocatio in ius , ma di sola litis denuntiatio in presenza di cause scindibili, con la conseguenza che, nel caso in cui dalla sentenza di appello risulti soccombente l’originario attore, quest’ultimo non può essere condannato a rimborsare le spese del giudizio all’originario convenuto non soccombente che si sia costituito nel giudizio di appello (cfr. Cass. n. 32350 del 03/11/2022, Cass. n. 34174 del 15/11/2021, Cass. n. 5508 del 21/03/2016);
2.4. ne consegue che, non avendo l’agente della RAGIONE_SOCIALE impugnato la sentenza di primo grado, nella parte relativa al rilievo del difetto di giurisdizione relativamente alle cartelle esattoriali relativamente «ai premi RAGIONE_SOCIALE e ai contributi RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE», la sentenza va cassata in relazione alle spese liquidate a favore di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE che, decidendo nel merito, si dichiarano non dovute e che sono state poste a carico dell ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dai Giudici di appello;
sulla scorta di quanto sin qui illustrato, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, respinto il primo motivo, la sentenza impugnata deve quindi essere cassata, e, non palesandosi la necessità di accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, dovendosi elidere la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del grado di appello in favore di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE;
le spese di lite tra la ricorrente ed RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE possono essere integralmente compensate in ragione dell’esito del giudizio in relazione ad appello notificato unicamente sub specie di litis denuntiatio ed alla sostanziale mancata opposizione degli enti previdenziali;
il rigetto del ricorso nei confronti del contribuente determina, invece, la soccombenza della ricorrente con conseguente obbligo nei confronti di questa al rimborso RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo;
non si deve provvedere sulle spese nei confronti RAGIONE_SOCIALE rimanenti parti indicate in epigrafe, per mancanza di attività difensiva ed avendo la RAGIONE_SOCIALE notificato il ricorso anche a dette parti come mera litis denuntiatio
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, respinto il primo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara non dovute le spese giudiziali di secondo grado liquidate a favore RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE; condanna l’ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a pagare, in favore di NOME COGNOME, le spese di lite, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge, se dovuti; compensa integralmente le spese di lite tra l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da