Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 11450 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 11450 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 30/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4467/2023 R.G. proposto da :
COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME UMBERTO, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME MAIMONE NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende;
-ricorrenti-
MINISTERO
E
COGNOMEE
-intimato- avverso DECRETO di CORTE D’APPELLO ROMA emesso nel giudizio R.G. n. 50632/2022 depositato il 04/07/2022 e pubblicato in data 11/07/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/10/2024 dal Consigliere COGNOME NOME.
FATTI DI CAUSA
NOME NOME e gli altri soggetti indicati in epigrafe adirono la Corte d’appello di Roma per chiedere il risarcimento dei danni non patrimoniali per l’irragionevole durata di un giudizio amministrativo svoltosi innanzi al T.A.R. Lazio, protrattosi per 5 anni e 9 mesi e definito con decreto di perenzione n. 2917/2021 del 30 agosto 2021, non opposto e divenuto definitivo il 30 ottobre 2021.
I ricorrenti esposero di aver depositato ben due istanze di fissazione di udienza alle quali il TAR non aveva dato seguito e nel frattempo era intervenuta una decisione del Consiglio di Stato su un ricorso analogo che aveva fatto venir meno il loro interesse alla decisione, sicchè non avevano dato seguito all’avviso inoltrato dal TAR, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 82 c.p.a. (chiedendo nel termine di 180 giorni dalla comunicazione, la fissazione RAGIONE_SOCIALEa pubblica udienza idonea ad interrompere l’estinzione del giudizio per perenzione ), per cui il TAR con decreto n. 2917/2021 ha dichiarato estinto e perento il ricorso ex art. 83 c.p.c.
La Corte d’appello di Roma, con decreto del 4.7.2022, rigettò la domanda, ritenendo applicabile l’art. 2, comma 2- sexies, lettera d), RAGIONE_SOCIALEa legge n. 89 del 2001, nel testo introdotto dalla legge n. 208 del
2015, il quale dispone che si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo prova contraria, nel caso di perenzione del ricorso ai sensi degli artt. 81 e 82 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
NOME NOME e gli altri soggetti indicati in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione avverso il decreto RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Roma sulla base di tre motivi.
Il RAGIONE_SOCIALE non ha svolto attività difensiva.
Alla proposta di definizione anticipata RAGIONE_SOCIALE‘1.12.2023 è seguita la richiesta di decisione ed il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis.1 cod. proc. civ.
In prossimità RAGIONE_SOCIALEa camera di consiglio, i ricorrenti hanno depositato memorie illustrative.
RAGIONI COGNOMEA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 2-sexies RAGIONE_SOCIALEa l. n. 89/2001, degli artt. 1, 1-bis, 2 e 3 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 89/2001 nel testo vigente alla data di introduzione del giudizio (28.2.2022), RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 -bis RAGIONE_SOCIALEa stessa legge come introdotto dall’art. 55, c. 1, lett. b) del d.l. n. 83/2012, nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 legge cost. 23 novembre 1999, n. 2, degli artt.24, 111 e 117 Cost e RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 , par. 1, RAGIONE_SOCIALEa Convenzione Europea dei Diritti RAGIONE_SOCIALE‘Uomo (L. 4.8.1955, n.848) in relazione all’art. 360, c. primo, n. 3 c.p.c., per avere la Corte d’appello fondato il rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda sulla carenza di interesse alla decisione nel merito mentre il diritto al risarcimento del danno da irragionevole durata sorgerebbe una volta che si sia verificato il ritardo nella risposta di giustizia da parte del giudice, indipendentemente dall’interesse ad agire manifestato nel
giudizio presupposto. Peraltro, l’inerzia dei ricorrenti nel non richiedere la decisione nel merito dopo l’avviso inoltrato dal TAR, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 82 c.p.a., chiedendo la fissazione RAGIONE_SOCIALEa pubblica udienza, sarebbe stata determinata proprio dal ritardo nella risposta di giustizia da parte del TAR.
Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 89/2001, RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 -bis e 2sexies RAGIONE_SOCIALEa stessa legge, nonché RAGIONE_SOCIALEa legge Cost. 23 novembre 1999, n. 2, art.1, degli artt. 24, 111, c. 2, 117 Cost. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 6, par. 1, RAGIONE_SOCIALEa Convenzione Europea dei Diritti RAGIONE_SOCIALE‘Uomo (L. 4.8.1955, n. 848), nonché degli artt. 2697, 2728 e 2729 cod. civ., in relazione all’art. 360, c omma primo, n. 3 c.p.c., per avere la Corte d’appello errato nel ritenere che il difetto di interesse alla definizione del giudizio presupposto fosse venuto meno prima RAGIONE_SOCIALEa maturazione RAGIONE_SOCIALEa durata irragionevole RAGIONE_SOCIALEo stesso. Al contrario, proprio a causa RAGIONE_SOCIALE‘irragionevole ritardo, i ricorrenti avrebbero perso interesse alla decisione, perché nelle more del giudizio era intervenuta una pronuncia del Consiglio di Stato su un ricorso avente ad oggetto la medesima procedura concorsuale oggetto di impugnazione nel giudizio presupposto ed avevano ritenuto opportuno non proseguire il giudizio innanzi al TAR. La Corte d’appello avrebbe, pertanto, errato nel regolare l’onere probatorio ponendo a carico dei ricorrenti l’onere di provare la presenza di un pregiudizio da irragionevole durata, con violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 RAGIONE_SOCIALEa CEDU, come interpretato dalla giurisprudenza eurounitaria, sicchè la Corte d’appello avrebbe dovuto disapplicare l’ art. 2, comma 2-sexies RAGIONE_SOCIALEa Legge n.89 del 2001.
Con il terzo motivo di ricorso si deduce la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 132 n. 4 c.p.c. e motivazione apparente, difetto assoluto di motivazione, violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c. e del
principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, in relazione agli artt. 2 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 89/2001, artt. 24, 111, comma 2, 117 Cost. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 6, par. 1, RAGIONE_SOCIALEa Convenzione Europea dei Diritti RAGIONE_SOCIALE‘Uomo (L. 4.8.1955, n. 848), 2056 c.c., 1 RAGIONE_SOCIALEa legge cost. n. 2/1999 e 6, par. 1 RAGIONE_SOCIALEa Convenzione Edu e dei principi di diritto tempo per tempo affermati in materia dalla Cedu e dalla Suprema Corte di cassazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. I ricorrenti evidenziano che il giudizio presupposto aveva ad oggetto il diritto al lavoro ed alla progressione in carriera e, incidendo sui diritti fondamentali, richiedeva una rapida definizione, sicchè il ritardo avrebbe cagionato una notevole sofferenza morale per l’incertezza legata alla loro condizione lavorativa ed al loro trattamento retributivo. Su tale aspetto la Corte d’appello avrebbe omesso di pronunciarsi o, più correttamente, avrebbe adottato una motivazione stereotipata.
I motivi, che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente, sono infondati.
In materia di equa riparazione, l’art. 2, comma 2-sexies, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 89 del 2001, introdotto dalla legge n. 208 del 2015, contempla un elenco di presunzioni “iuris tantum” di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, tra cui il caso RAGIONE_SOCIALEa perenzione del processo amministrativo, in presenza RAGIONE_SOCIALEe quali il giudice di merito può legittimamente ritenere essersi formata una prova “completa” da valorizzare anche in via esclusiva, salvo pur sempre il limite RAGIONE_SOCIALEa motivazione del proprio convincimento, nonché quello RAGIONE_SOCIALE‘esame degli eventuali elementi indiziari contrari allegati dalla parte.
La valutazione RAGIONE_SOCIALE‘idoneità degli elementi allegati a consentire il superamento RAGIONE_SOCIALEa presunzione relativa di disinteresse a coltivare il giudizio implica un’indagine di fatto, istituzionalmente attribuita dalla
legge al giudice di merito, ma pur sempre sindacabile in sede di legittimità ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (RAGIONE_SOCIALEzione civile sez. II, 25/07/2023, n. 22337; RAGIONE_SOCIALEzione civile sez. VI, 11/12/2020, n. 28378)
La norma richiamata disciplina non tanto le condizioni per ottenere il ristoro per l’irragionevole durata del processo e, dunque, il fatto generatore del danno, quanto l’onere probatorio, che, nei casi indicati, è posto a carico del richiedente, dovendosi presumere altrimenti l’insussistenza del danno da ritardo.
È stata così posta, in favore RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione, in vista RAGIONE_SOCIALEa statuizione giudiziale, una più favorevole presunzione legale relativa rispetto al quadro legislativo previgente (Cass. n. 26806 e n. 25837 del 2019; Cass. n. 28378 del 2020).
È dunque onere del richiedente fornire la prova contraria avverso una presunzione semplice che sia idonea a trarre dal fatto noto RAGIONE_SOCIALEa durata non ragionevole del processo, il fatto ignoto, opposto a quello presunto, RAGIONE_SOCIALEa esistenza del danno non patrimoniale da indennizzare.
Ove, invece, si ritenesse – come ipotizzano i ricorrenti – che il danno non patrimoniale sia insito nell’eccessiva durata del giudizio, salvo che non sussistano circostanze particolari di natura escludente, verrebbe meno la presunzione relativa introdotta dal legislatore del 2015.
La Corte d’Appello, con motivazione sintetica che supera il minimo costituzionale (Cass., Sez Unite, n. 8054/2014) ha fatto corretta applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, comma 2- sexies, lettera d), RAGIONE_SOCIALEa legge n. 89 del 2001, nel testo introdotto dalla legge n. 208 del 2015, ritenendo insussistente il pregiudizio in quanto il giudizio presupposto si era concluso con la pronuncia di perenzione in quanto i ricorrenti non
avevano dato seguito all’avviso inoltrato dal TAR, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 82 c.p.a., chiedendo nel termine di 180 giorni dalla comunicazione la fissazione RAGIONE_SOCIALEa pubblica udienza idonea ad interrompere l’estinzione del giudizio per perenzione.
In tale ipotesi operava la presunzione di insussistenza del pregiudizio, indipendentemente dalle ragioni che avevano giustificato la decisione dei ricorrenti di non chiedere la decisione del giudizio, sicchè era loro onere allegare e dimostrare il pregiudizio da irragionevole durata del processo, presunzione che, secondo l’accertamento del giudice di merito non è stata superata, né è stato allegato, in sede di legittimità, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.
Non vi è stata nessuna violazione RAGIONE_SOCIALEe regole del riparto RAGIONE_SOCIALE‘onere probatorio dal momento che l’art.2, comma 2 sexies, lettera d), RAGIONE_SOCIALEa legge n. 89 del 2001 contempla una presunzione iuris tantum di disinteresse RAGIONE_SOCIALEa parte a coltivare il giudizio in caso di perenzione verificatasi ai sensi degli artt. 81 e 82 del codice del processo amministrativo, superabile attraverso la prova contraria RAGIONE_SOCIALEa sussistenza del pregiudizio posta a carico dei ricorrenti.
È, infine, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dai ricorrenti in riferimento a ll’art. 2, comma 2-sexies, lettera d), RAGIONE_SOCIALEa legge n. 89 del 2001, in quanto la norma non esclude il diritto al risarcimento del danno da irragionevole durata, garantito dall’art.6 RAGIONE_SOCIALEa CEDU ma incide unicamente sulla disciplina del riparto RAGIONE_SOCIALE‘onere RAGIONE_SOCIALEa prova.
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.
Non deve provvedersi sulle spese non avendo il RAGIONE_SOCIALE svolto attività difensiva.
Essendo la decisione resa nel procedimento per la definizione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente
infondati, di cui all’art. 380-bis cod. proc. civ.. (novellato dal D. Lgs n.149 del 2022.), con formulazione di istanza di decisione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘ultimo comma RAGIONE_SOCIALEa norma citata, e il giudizio definito in conformità alla proposta, le parti ricorrenti devono essere, inoltre, condannate al pagamento RAGIONE_SOCIALEe ulteriori somme ex art. 96, comma 4 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna le parti ricorrenti in solido , ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 96, comma 4 c.p.c., al pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma di Euro 500,00 in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio RAGIONE_SOCIALEa Seconda Sezione