Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 7239 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 7239 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso n. 12827/2024 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE ;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO, come da procure speciali unite al controricorso;
-controricorrenti –
-avverso il decreto n. 409/2024 emessa dalla Corte d ‘Appello di Perugia in data 24/04/2024 e notificato il 20/05/2024;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
Il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE proponeva opposizione avverso il decreto con il quale la Corte d’appello di Perugia aveva accolto la domanda proposta da
Irragionevole durata processo Procedimento fallimentare Pagamenti parziali
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COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, condannandolo al pagamento RAGIONE_SOCIALE somma di euro 4.400,00 in favore di ciascuno dei ricorrenti a titolo di indennizzo per la durata non ragionevole del processo fallimentare RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
L’adìta corte d’appello rigettava il gravame, affermando che si lasciava preferire l’orientamento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in base al quale occorre farsi ricorso all’importo richiesto con la domanda proposta nel processo presupposto, con la conseguenza che non rilevava né la somma per la quale il creditore era stato ammesso al riparto né l’importo che era stato attribuito in sede concorsuale. Ciò in quanto l’intervento del RAGIONE_SOCIALE non aveva effetto sul diritto all’indennizzo, ma ne giustificava solo un’ eventuale decurtazione in considerazione dell’attenuarsi del pregiudizio in pendenza del fallimento, decurtazione operata dal giudice designato attraverso la liquidazione dell’importo minimo di euro 400,00 per ogni anno di durata non ragionevole.
Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sulla base di un unico motivo. COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno resistito con controricorso, illustrato da memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo il ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 -bis, comma 3, l. n. 89/2001, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la corte di merito considerato che, se un creditore risulta ammesso al passivo fallimentare per una somma e poi la quasi totalità RAGIONE_SOCIALE medesima risulta soddisfatta entro il termine RAGIONE_SOCIALE durata ragionevole (nel caso di specie, a seguito dei pagamenti parziali eseguiti dal RAGIONE_SOCIALE), è alla somma residua che deve farsi riferimento per individuare il valore RAGIONE_SOCIALE causa.
1.1. Il motivo è fondato.
Secondo l’art. 2-bis, comma 3, RAGIONE_SOCIALE Legge n. 89 del 2001 , l’indennizzo per l’irragionevole durata del processo non può superare il valore RAGIONE_SOCIALE causa o, se inferiore, quello del diritto accertato dal giudice.
Il limite previsto dal comma 3 serve ad evitare sovracompensazioni o arricchimenti ingiustificati.
Ai fini dell’equa riparazione del danno da irragionevole durata del processo fallimentare, il valore RAGIONE_SOCIALE causa ex art. 2-bis, comma 3, l. n. 89 del 2001, deve essere riferito al valore del credito ammesso al passivo fallimentare e non alla somma di cui al piano di riparto divenuto esecutivo, atteso che quest’ultimo importo dipende da molteplici variabili, indipendenti sia dalla natura e dall’entità del credito azionato, sia dalla situazione soggettiva del creditore (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 5757 del 24/02/2023; in questi sostanziali termini Cass. nn. 22373/2023, 35319/2022 e n. 11372/2019; Cass. n. 24362/2018; v. altresì Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 25181 del 17/09/2021, a tenore RAGIONE_SOCIALE quale, nel caso del giudizio di verificazione RAGIONE_SOCIALE stato passivo, occorre aver riguardo al credito azionato dal ricorrente ovvero, se inferiore, alla somma per la quale il creditore, all’esito del giudizio stesso, risulti essere stato ammesso, a nulla rilevando, almeno a tal fine, la somma per la quale il creditore ammesso risulti, poi, iscritto al riparto).
Tuttavia, i pagamenti parziali (ad es., intervento RAGIONE_SOCIALE o un riparto), se avvenuti entro i sei anni, possono incidere sulla ‘posta in gioco’ , laddove non vanno valorizzati a questi effetti riparti o, comunque, pagamenti parziali oltre i sei anni, che matura proprio per l’eccedenza di durata .
In altre parole, la determinazione dell’ammontare massimo di indennizzo concedibile non può superare il valore del giudizio presupposto, sicché, quando questo sia una procedura fallimentare, deve tenersi conto del quantum di credito non soddisfatto all’esito del decorso del periodo di ragionevole durata e, ulteriormente, dei pagamenti effettuati, sempre durante il predetto periodo, in attuazione dei piani di riparto intervenuti nel corso RAGIONE_SOCIALE procedura, dovendosi evitare che l’indennizzo sia superiore al danno (Cass., Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 26858 del 04/10/2021).
Va respinta, perciò, esplicitamente la tesi secondo cui, a tal fine, deve aversi riguardo sempre e comunque all’importo ammesso al passivo, rilevandosi che l’ancoraggio dell’indennizzo a tale ammontare appare, per un verso, del
tutto sfornito di basi normative e, per altro verso, intrinsecamente irrazionale, per le ragioni esposte in precedenza.
Orbene, la corte territoriale, pur avendo dato atto dei pagamenti eseguiti dal RAGIONE_SOCIALE nel corso RAGIONE_SOCIALE procedura, non ha accertato quali fossero stati eseguiti nel periodo di durata ragionevole RAGIONE_SOCIALE stessa e quali fossero, all’esito, i cred iti residui vantati dagli odierni controricorrenti.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, in accoglimento del ricorso, il decreto impugnato va cassato, con conseguente rinvio RAGIONE_SOCIALE causa, anche per le spese del presente giudizio , alla Corte d’Appello di Perugia.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’Appello di Perugia in differente composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 22.1.2026.
Il Presidente
AVV_NOTAIO NOME COGNOME