Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 31845 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 31845 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 05/12/2025
Oggetto: trattamento fiscale da applicare nel caso di medici ospedalieri che svolgano attività libero professionale
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Presidente
–
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO rel. –
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO –
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO –
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO –
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16563/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, tutti rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO COGNOME;
-controricorrenti –
avverso la sentenza n. 227/2021 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 07/04/2021 R.G.N. 370/2019;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 02/10/2025 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
I medici odierni controricorrenti, dipendenti dell ‘ RAGIONE_SOCIALE, agivano dinanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE chiedendo, in relazione all ‘ attività libero professionale intramuraria svolta, accertarsi che l ‘ aumento delle trattenute operate a loro carico fosse da considerarsi inefficace in quanto adottato in spregio del Regolamento RAGIONE_SOCIALEle prot. n. 16046 del 28.11.2008 ed assunto senza apposita deliberazione e senza parere favorevole delle RRSS. Avevano di conseguenza chiesto la condanna dell ‘ AOU a restituire tutte le somme indebitamente trattenute per effetto dell ‘ illegittimo aumento delle aliquote a proprio favore.
Evidenziavano, in particolare, che, a fronte del 15% di trattenute sull ‘ attività svolta presso l ‘ Ospedale previsto nel Regolamento RAGIONE_SOCIALEle del 2008 erano state operate, giusta Comunicazione del 10.02.2010, trattenute del 18,50% (con una differenza del 3,50%) e che a fronte del 5% previsto nel Regolamento per l ‘ attività svolta presso gli ambulatori erano state disposte ed operate trattenute del 13,50% (con una differenza dell ‘ 8,50%).
Assumevano l ‘ illegittimità dei suddetti incrementi che avevano traslato in modo illegittimo sui sanitari l ‘ IRAP.
Il Tribunale accoglieva la domanda ritenendo che le RAGIONE_SOCIALE Sanitarie avessero il potere di traslare sui pazienti il costo dell ‘ IRAP mediante adeguamento delle tariffe, a condizione di una esplicita previsione in tal senso e che l ‘espressione ‘al netto dei costi sostenuti’ contenuta nel Regolamento del 2008 non fosse sufficiente per la traslazione dell ‘ IRAP sul RAGIONE_SOCIALE, estraneo al rapporto tributario.
La Corte territoriale teneva ferma tale decisione.
Conformemente al decisum del Tribunale, riteneva che la traslazione dell ‘ IRAP fosse possibile sulla tariffa e non sugli onorari ed imponesse una specifica previsione nel Regolamento aziendale.
Evidenziava che nel Regolamento RAGIONE_SOCIALEle non vi era alcuna previsione specifica idonea a traslare l ‘ IRAP sulla tariffa.
Aggiungeva che a tanto non poteva sopperirsi con il meccanismo indicato da RAGIONE_SOCIALE, secondo cui il medico propone (e sostanzialmente, per effetto dell ‘ integrale costante recepimento delle relative proposte da parte di RAGIONE_SOCIALE, dispone) la tariffa, sapendo che l ‘ onorario sarà ricavato per differenza. Ciò in quanto la RAGIONE_SOCIALE non è obbligata a provvedere all ‘ addebito IRAP e vi sarebbero altri modi di provvedere al recupero stesso.
Avverso tale sentenza l ‘ RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.
I medici hanno resistito con controricorso.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Con il primo motivo l ‘ RAGIONE_SOCIALE ricorrente denuncia omesso esame di fatti decisivi e precisamente dell ‘inciso ‘al netto dei costi sostenuti’ di cui al Regolamento del 2008. Assume che tale inciso consentirebbe di aggiungere una ulteriore trattenuta come costo IRAP.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell ‘ art. 1362, comma 2, cod. civ. Sostiene che la Corte territoriale abbia mal interpretato sia il Regolamento sia la comunicazione del 2010 in tema di trattenute. Rileva anche la violazione del principio di conservazione del contratto.
Con il terzo motivo la ricorrente deduce l ‘ errata ricostruzione del comportamento delle parti e RAGIONE_SOCIALE avvenuta mancata contestazione dell ‘ aumento delle tariffe in precedenza. In particolare, addebita al giudice d’appello di avere ignorato il fatto che per oltre sei anni, e senza alcuna contestazione, l’RAGIONE_SOCIALE ha operato nel medesimo modo qui censurato.
Con il quarto motivo la ricorrente denuncia la violazione dell ‘ art. 3, comma 4 lett. b legge n. 120/2007 secondo cui la determinazione delle tariffe ed il successivo riparto deve tener conto di tutti i costi diretti e indiretti. Evidenzia che l’RAGIONE_SOCIALE, se ‘non potesse applicare la trattenuta opererebbe dichiaratamente in perdita. In particolare, potrebbe operare solo la trattenuta del 5% prevista dal regolamento che non sarebbe sufficiente neppure per la copertura del costo IRAP pari appunto all’8,50%’.
I primi tre motivi, da trattare congiuntamente stante l ‘ intrinseca connessione sono inammissibili.
La ricorrente, infatti, nella sostanza prospetta una interpretazione alternativa del regolamento aziendale e non considera che l’inciso sul quale la ricorrente fa leva è stato espressamente esaminato e valutato dalla Corte, che ha ritenuto non sufficiente la previsione RAGIONE_SOCIALE previa detrazione dei costi e necessaria una specifica previsione dell’incidenza dell’IRAP.
Non risultano, peraltro, specificamente denunciati i canoni interpretativi eventualmente violati. La Corte territoriale ha, come detto, seguito principalmente il criterio letterale con esclusione di significati impliciti o inespressi. Ciò in piena conformità ai principi affermati da questa Corte secondo cui ove il senso letterale del contratto riveli con chiarezza ed univocità, attraverso le espressioni usate, la comune volontà dei contraenti e non sussista ragione di divergenza tra la lettera e lo spirito del contratto medesimo, un ‘ ulteriore interpretazione è inammissibile in quanto in tal modo il giudice sostituirebbe la propria soggettiva opinione all ‘ effettiva volontà dei contraenti ( ex multis Cass. n. 13969 del 26 settembre 2002).
Né può dirsi che s ussista una acquiescenza rispetto ad un comportamento risalente al 2010 la cui illegittimità è stata denunciata nel 2014.
Il quarto motivo è fondato nei termini di seguito illustrati.
Questa Corte con sentenza n. 20010/2022 ( ed altre conformi pronunciate alla stessa udienza del 12 aprile 2022), dopo una compiuta disamina RAGIONE_SOCIALE normativa rilevante, cui il Collegio rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., ha così affermato:
<>.
8. Anche nel presente giudizio, come in quello di cui al precedente di legittimità sopra riportato, la sentenza impugnata, che non ha verificato l’avvenuto rispetto da parte dell’Amministrazione delle condizioni e dei limiti sopra indicati, va, pertanto, cassata con rinvio alla Corte territoriale indicata in dispositivo che procederà ad un nuovo esame, attenendosi ai principi di diritto che, sulla base delle considerazioni sopra esposte, di seguito si enunciano: a) l’imposta regionale sulle attività produttive grava ai sensi RAGIONE_SOCIALE legge n. 446/1997 sul datore di lavoro
pubblico che eroga il servizio e, pertanto, non sono legittimi atti unilaterali del datore di lavoro pubblico o pattuizioni collettive che ne prevedano la «traslazione» a carico del dipendente; b) la determinazione delle tariffe e la ripartizione dei compensi inerenti alle attività libero professionali rese dai dirigenti sanitari in regime di intra moenia, che le RAGIONE_SOCIALE Sanitarie stabiliscono in conformità alle previsioni RAGIONE_SOCIALE contrattazione RAGIONE_SOCIALE (che a sua volta rinvia a quella integrativa decentrata), devono tener conto dei costi diretti ed indiretti sostenuti dalle RAGIONE_SOCIALE stesse, ivi compreso il maggior esborso a titolo di IRAP derivante dall’aumento RAGIONE_SOCIALE base imponibile per effetto dell’attività libero professionale, importo che va detratto dal quantum ripartibile in quote fra le parti del rapporto; c) le RAGIONE_SOCIALE Sanitarie non possono unilateralmente modificare i criteri di quantificazione dei compensi concordati in sede di contrattazione decentrata; d) il maggiore esborso, non previsto né prevedibile, derivato dalla maggiorazione dell’aliquota IRAP non può gravare sul solo personale medico e RAGIONE_SOCIALE e deve essere ripartito fra il dipendente e l’azienda in rapporto alle rispettive quote di partecipazione alla suddivisione dei proventi dell’attività libero professionale.
Conclusivamente va accolto il quarto motivo, respinti gli altri. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione.
Alla Corte territoriale è demandato anche il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
Non sussistono le condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 quater , del d.P .R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione.
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Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Sezione lavoro RAGIONE_SOCIALE Corte Suprema di cassazione, del 2 ottobre 2025.
La Presidente NOME COGNOME