Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 7369 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 7369 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/03/2024
sul ricorso 22918/2020 proposto da:
COGNOME NOME in proprio e nella qualità di Procuratore di COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso l’AVV_NOTAIO;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in persona del Presidente pro tempore, domiciliata ex lege in INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato da cui è difesa per legge;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 141/2020 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 29/04/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/12/2023 da COGNOME NOME;
Ritenuto
1.- La società RAGIONE_SOCIALE ha stipulato con la società RAGIONE_SOCIALE un contratto misto di compravendita e permuta, in forza del quale la prima ha ceduto alla seconda alcuni suoi immobili, in cambio di un appartamento da costruirsi su terreni della RAGIONE_SOCIALE.
Concluso l’accordo, il fabbricato in permuta è stato individuato dalle parti tra quelli realizzati o in corso di realizzazione.
2.- Ma, su tale fabbricato, RAGIONE_SOCIALE ha iscritto ipoteca a garanzia di un suo credito.
3.- Nel frattempo la società è stata posta in liquidazione, e dunque qui agisce in sua vece NOME COGNOME, anche per conto di NOME ed NOME COGNOME, il quale ha convenuto RAGIONE_SOCIALE per far accertare l’illegittimità della iscrizione ipotecaria, ed ottenere di conseguenza il risarcimento del danno.
Il Tribunale di Isernia, prima, e la Corte di Appello di Campobasso, poi, hanno rigettato la domanda.
5.- NOME COGNOME, in proprio e quale procuratore di NOME ed NOME COGNOME ricorre con due motivi. L’RAGIONE_SOCIALE si è costituita con controricorso.
Considerato
La ratio della decisione impugnata
I giudici di Appello prendono atto dei risultati della istruttoria di primo grado, in base ai quali è stata poi presa la decisione del Tribunale, secondo cui l’immobile su cui è stata iscritta ipoteca doveva dirsi ultimato, nei suoi elementi essenziali, e dunque esistente al momento della iscrizione ipotecaria, e ricordano come le norme sulla ipoteca ne consentono l’iscrizione anche su terreni da costruire, purché sia fatta identificazione dei dati catastali del terreno.
I motivi di ricorso.
Questa ratio è contestata con due motivi di ricorso.
1.- Con il primo motivo si prospetta violazione dell’articolo 2826 c.c..
La tesi è la seguente.
L’immobile acquistato in permuta, e su cui è stata iscritta ipoteca, insite su terreno della RAGIONE_SOCIALE, e dunque, per il principio di accessione, è acquisito alla proprietà di quest’ultima, con la conseguenza che non avrebbe potuto iscriversi ipoteca ai danni dei ricorrenti, in quanto gli immobili, sino al momento della effettiva costruzione, sarebbero stati di proprietà del proprietario del terreno.
2.- Con il secondo motivo si prospetta violazione degli articoli 2823, 1555, 1472 c.c.
La tesi è che l’immobile in permuta non era ancora costruito, in quanto mancavano gli impianti ed altre rifiniture, con la conseguenza che la proprietà non era ancora passata e di conseguenza non poteva iscriversi ipoteca.
I due motivi attengono alla medesima questione, possono scrutinarsi insieme e sono infondati.
Intanto, il primo motivo sovrappone le regole sull’accessione a quelle sulla ipoteca: le une mirano a stabilire la proprietà, le altre l’oggetto di una garanzia. Il motivo è finalizzato a dimostrare che, non essendo ultimato il bene, non era ancora trasferita la proprietà e dunque non poteva iscriversi ipoteca.
Dunque, entrambi i motivi postulano una questione di fatto: che l’immobile su cui è stata iscritta ipoteca fosse venuto ad esistenza, ossia costituisse, per le sue caratteristiche, un bene autonomo, suscettibile di costituire garanzia e soprattutto di passare in proprietà della società acquirente.
Il ricorrente lo contesta.
Lo fa mediante argomenti che mirano a contestare l’accertamento in fatto operato dai giudici di merito, ed in particolare dal Tribunale in primo grado, che ha disposto una consulenza tecnica; argomenti dunque che, mirando ad un diverso accertamento dei fatti, sono qui inammissibili.
V’è, si, un argomento, che appare di legittimità, ossia quello su cosa si intenda per immobile da costruire, venuto ad esistenza, ma tale argomento è infondato. Infatti, è principio di diritto che l’immobile deve intendersi venuto ad esistenza quando è completo nelle sue parti strutturali, anche se mancano le rifiniture o gli accessori (Cass. 24172 / 2013; Cass. 6171/ 2017).
E’ accertato che la struttura era stata realizzata, come ammette lo stesso ricorrente, e che mancavano solo gli impianti e la documentazione amministrativa, ossia quegli elementi (accessori, rifiniture) non necessari a far ritenere, da un punto di vista giuridico, che l’opera è stata realizzata e che dunque si è avuto trasferimento di proprietà.
Per contro, la tesi del ricorrente è quegli accessori siano indispensabili a far ritenere venuto ad esistenza il bene e dunque trasferita la proprietà, ed attribuisce tale regola alla giurisprudenza di questa Corte, che, invece, come si è visto, dice il contrario.
Il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di cassazione, che liquida nella misura di euro 4.000,00, oltre a spese eventualmente prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis, dello stesso articolo 13 .
Roma 7.12.2023
Il Presidente