Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 627 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 627 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8654/2022 R.G. proposto da :
COMINA CECILIA, rappresentata e difesa dall’ avvocato NOME COGNOME -domicilio digitale:
EMAIL–
-ricorrente-
contro
PREFETTURA – RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ex lege
-resistente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE RAGIONE_SOCIALE n. 95/2022 depositata il 09/02/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/09/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME aveva proposto opposizione avverso al verbale di contestazione, con connesso fermo amministrativo di autoveicolo, redatto dalla RAGIONE_SOCIALE Stradale di Cuneo il 21.12.2017, con il quale le era stata contestata la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art.176 co 19 CdS per aver effettuato inversione a U del senso di marcia <> -così la sentenza del Tribunale di Cuneo riporta il testo RAGIONE_SOCIALEa contestazione contenuta nel verbale opposto, a pag.2-.
L’opposizione, accolta dal Giudice di Pace, era stata invece, in integrale riforma del deciso di primo grado, respinta dal Tribunale di Cuneo in base alle seguenti considerazioni: -è pacifico che il verbale di accertamento con cui è stata contestata a NOME COGNOME la contravvenzione sub iudice non è stato impugnato con querela di falso; esso gode quindi di fede privilegiata ex art.2700 c.c.; dalla lettura del verbale non emergono contraddittorietà, come affermato dall’incolpata, dato che è chiaramente spiegata la manovra vietata posta in essere, con possibilità di ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa condotta tenuta scevra da dubbi; la correttezza RAGIONE_SOCIALEa ricostruzione RAGIONE_SOCIALE‘occorso è riscontrata dal fatto che l’estratto dei transiti presso l’Ufficio Pedaggi RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, registrava il veicolo abbinato al telepass utilizzato dall’appellata in entrata alle ore 13,36,07 al casello di Mondovì e in uscita allo stesso casello alle ore 13,36,45; -la violazione contestata non richiede necessariamente il superamento di uno spartitraffico ma è sufficiente il cambio di carreggiata, e sono da ricomprendere nella categoria di carreggiate, rampe e svincoli, anche le aree <> (nella motivazione si riporta Cass. n.11441/2020).
Propone ricorso per cassazione NOME COGNOME, affidandolo a cinque motivi.
Non c’è controricorso ma solo una costituzione RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE che chiede di partecipare ad una eventuale udienza pubblica -in concreto non fissata, essendo stati il ricorso rimesso a decisione per l’odierna adunanza in camera di consiglio -.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di critica NOME COGNOME prospetta una carenza di legittimazione passiva in capo alla Prefettura citata in giudizio -in concreto quella di Cuneo- per le contravvenzioni del codice RAGIONE_SOCIALEa strada elevate dalla RAGIONE_SOCIALE Stradale.
Rileva la ricorrente che, essendo stato i verbali di accertamento RAGIONE_SOCIALEe violazioni redatti dalla RAGIONE_SOCIALE Stradale, la legittimazione in causa sarebbe stata del RAGIONE_SOCIALE e non RAGIONE_SOCIALEa Prefettura di Cuneo.
Il motivo è inammissibile e comunque infondato.
Sotto il primo profilo, la Prefettura di Cuneo si è costituita in primo grado con i propri funzionari e ha proposto appello a mezzo RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, la quale nulla ha rilevato sul punto sanando ogni ipotetica irritualità -cfr. l’art.4 l. n.260/1958 e l’interpretazione costante che ne offre la giurisprudenza di legittimità (cfr., per tutte, Cass. n.13886/2010 con riguardo alle violazioni del codice RAGIONE_SOCIALEa strada, e Cass. n.32938/2021), anche con riferimento al caso di specie, prima RAGIONE_SOCIALE‘intervento RAGIONE_SOCIALE‘art.7 d. lgs. n.150/2011 e RAGIONE_SOCIALE‘introduzione RAGIONE_SOCIALE‘art.204 bis CdS, di cui si dirà oltre-.
Sotto il secondo profilo, il giudizio di opposizione avanti al Giudice di Pace di Mondovì è stato proposto da NOME COGNOME con impugnazione dei verbali di accertamento RAGIONE_SOCIALEe violazioni al codice
RAGIONE_SOCIALEa strada contestate dalla RAGIONE_SOCIALE Stradale, quindi ai sensi degli art.204 bis CdS e 7 d. lgs. n.150/2011, in alternativa al ricorso al Prefetto disciplinato all’art.204 del C.d.S.
L’art. 7 cit. prevede, al comma 5, che per il procedimento di opposizione avverso i verbali di accertamento RAGIONE_SOCIALEe violazioni al codice RAGIONE_SOCIALEa strada avanti all’Autorità Giudiziaria <>.
Ne consegue che è stata ben citata la Prefettura di Cuneo, la quale si è legittimamente costituita a mezzo di funzionari nel giudizio avanti al Giudice di Pace, ha proposto ritualmente appello a mezzo RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE ed è stata legittimamente intimata nell’ambito del presente ricorso per cassazione.
Con il secondo motivo NOME COGNOME lamenta la <>
Il verbale di accertamento sarebbe contraddittorio e, ciononostante, il Giudice d’appello ne vorrebbe superare le contraddizioni con il richiamo di elementi di valutazione esterni, inammissibilmente. La corretta individuazione RAGIONE_SOCIALE‘illecito contestato sarebbe infatti fondamentale per tutelare il diritto di difesa RAGIONE_SOCIALEa ricorrente e, poiché specificare il luogo di inversione sarebbe fondamentale per l’applicazione rigorosa RAGIONE_SOCIALE‘art.2700 c.c., ne conseguirebbe la nullità del verbale impugnato.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale di Cuneo ha esaminato il verbale di accertamento elevato il 21.12.2017 escludendo che esso presentasse
contraddittorietà o incertezze sulla ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa condotta tenuta dalla ricorrente, precisando che non era rilevante <>: gli altri elementi probatori ‘esterni’ sono stati valorizzati dal Tribunale di Cuneo non al fine di interpretare il verbale -il cui testo era stato ritenuto chiaro- ma come ulteriore riscontro RAGIONE_SOCIALEa sua intrinseca chiarezza -in particolare sono stati valorizzati a tal fine l’estratto cronologico RAGIONE_SOCIALE‘utilizzo del dispositivo telepass installato sulla vettura RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, e l’estratto dei transiti registrati dall’apparato telepass presso l’Ufficio Pedaggi RAGIONE_SOCIALEa società concessionaria RAGIONE_SOCIALE-.
In concreto, NOME COGNOME propone inammissibilmente come violazioni di legge pretese criticità RAGIONE_SOCIALE‘iter motivazionale che ha portato alla decisione impugnata che vorrebbero invece colpire le attività di interpretazione e di valutazione del materiale probatorio, costituenti prerogativa esclusiva del Giudice di merito, alle quali la ricorrente vorrebbe sostituire una diversa scelta interpretativa a proprio vantaggio.
Con il terzo motivo la ricorrente prospetta la <>
Mancherebbe comunque, secondo la ricorrente, il presupposto di operatività RAGIONE_SOCIALEa norma, che prevede l’ipotesi di inversione di marcia effettuata ‘sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli’ RAGIONE_SOCIALEe autostrade attraversando lo spartitraffico oppure il fatto di percorrere la carreggiata o parte di essa nel senso di marcia opposto a quello consentito. Estendere l’operatività RAGIONE_SOCIALEa norma alle aree dei caselli di entrata/uscita significherebbe violare il principio di tassatività che governa pure gli illeciti amministrativi.
Anche il motivo in esame è infondato.
La Corte di merito ha interpretato l’art.176 comma 1 lett. a) e commi 19 e 22 CdS, costituente il riferimento normativo RAGIONE_SOCIALEe violazioni contestate alla ricorrente, facendo corretto riferimento alle indicazioni emergenti dalla giurisprudenza di legittimità in materia.
Questa Corte, già con la pronuncia n.17037/2005, aveva evidenziato che: <>. Nello stesso senso si sono espresse le pronunce successive, in particolare Cass. n.16573/2006 (ove si precisa che le aree interessate dei caselli sono quelle anteriori e posteriori), Cass. n.22904/2006 (che precisa, in motivazione, come <>) e, più di recente Cass. n.11441/2020. L’assunto per cui la condotta illecita sussisterebbe solo ove, contemporaneamente, si facesse inversione ad U attraversando così lo spartitraffico, è affermazione RAGIONE_SOCIALEa ricorrente che non trova riscontro né nel dato letterale, né nella ratio RAGIONE_SOCIALEa norma sanzionatoria richiamata.
Si intende dare continuità all’orientamento interpretativo sopra esplicitato, che tiene conto RAGIONE_SOCIALEa lettera RAGIONE_SOCIALEa disposizione delineante la condotta illecita in concreto sanzionata in sede amministrativa in modo specifico, senza alcuna violazione RAGIONE_SOCIALE‘art.1 l. n.689/81, e RAGIONE_SOCIALEa sua ratio , valorizzando adeguatamente l’interesse pubblico sotteso alla tutela RAGIONE_SOCIALEa sicurezza nella circolazione stradale, anche per la salvaguardia RAGIONE_SOCIALE‘incolumità RAGIONE_SOCIALEe persone in essa coinvolte, alla quale la norma è finalizzata.
Con il quarto motivo di critica NOME COGNOME lamenta la <>.
In primo grado la Prefettura di Cuneo si era costituita senza Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE ma con funzionari, e quindi non le dovevano essere riconosciute le spese processuali di primo grado; in ogni caso, i compensi dovuti per il primo grado sarebbero stati calcolati erroneamente.
Il motivo di ricorso in esame è fondato in relazione al primo profilo di doglianza esposto, assorbente rispetto al secondo.
Il Tribunale di Cuneo ha liquidato a favore RAGIONE_SOCIALEa Prefettura di Cuneo le spese dei due gradi di giudizio secondo le tariffe forensi.
Nel primo grado di giudizio la Prefettura di Cuneo si era però costituita a mezzo di un proprio funzionario: per tale grado avrebbero dovuto esserle riconosciute quindi solo le spese vive e non l’importo di € 3.370,00 comprensivo anche di onorari. <> -cfr. Cass. n.4536/2021 e, nello stesso senso, Cass. n.19470/2024.
Il quinto motivo di ricorso prospetta una <>
La violazione contestata prevede una sanzione elevatissima, la revoca necessaria RAGIONE_SOCIALEa patente e il fermo del veicolo: tutto ciò appare sproporzionato rispetto alla reale lesività RAGIONE_SOCIALEa condotta ascritta alla ricorrente, tenuta in prossimità dei caselli autostradali si richiama Corte Cost. n.88/2019 in relazione all’art.222 CdS, considerato parzialmente illegittimo laddove non prevede la possibilità RAGIONE_SOCIALEa sospensione RAGIONE_SOCIALEa patente in luogo RAGIONE_SOCIALEa sua revoca, in materia di omicidio stradale e lesioni stradali-.
Questa Corte non ritiene di raccogliere la sollecitazione a sollevare questione di legittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 176 comma 1 lett. a) e commi 19 e 22 CdS, non essendo condivisibili i rilievi di asserita violazione del disposto RAGIONE_SOCIALE‘art.3 Cost. evidenziati dalla ricorrente: l’individuazione e l’entità RAGIONE_SOCIALEe sanzioni da applicare, operate dal legislatore, sono coerenti con la gravità attribuita agli illeciti contemplati dalla norma in esame valutati per la loro intrinseca pericolosità, presunta a prescindere dal caso concreto.
In conclusione, deve essere accolto il quarto motivo di ricorso, con rigetto degli altri; la sentenza del Tribunale di Cuneo deve essere cassata con rinvio allo stesso Tribunale che, in diversa composizione, dovrà decidere sulle spese del primo grado di giudizio applicando il principio di diritto sopra evidenziato, emergente dai precedenti specifici di questa Corte in materia di riconoscimento RAGIONE_SOCIALEe spese in ipotesi in cui la PA sia rappresentata da un funzionario.
Il Giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione accoglie il quarto motivo di ricorso, respinti tutti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Cuneo che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Seconda Sezione Civile, il 25 settembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME