Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 34642 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 34642 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/12/2023
Oggetto: Sanzione amministrative
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6746/2021 R.G. proposto da NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con indicazione dell’indirizzo PEC: EMAIL ;
-RICORRENTE –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del commissario Straordinario p.t., rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto in Roma, INDICOGNOME, presso l’AVV_NOTAIO ;
-CONTRORICORRENTE-
e
COGNOME NOME, NOME NOME, COGNOME NOME, NOME NOME e NOME NOME.
-INTIMATI-
avverso la sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE n. 672/2020, pubblicata in data 11.9.2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21.11.2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
NOME e NOME COGNOME hanno proposto opposizione avverso il verbale della Provincia Regionale di RAGIONE_SOCIALE -ora RAGIONE_SOCIALE – con cui era stata contestata la violazione dell’art. 22, comma undicesimo, CDS per aver mantenuto in esercizio un accesso privo di autorizzazione sul tratto di strada indicato in atti senza provvedere alla sua regolarizzazione.
Gli opponenti avevano dedotto che il capannone industriale era originariamente munito di un unico accesso e che nel 1970 era stata chiesta l’autorizzazione per l’apertura di altri due accessi, poi concessa nel 1972; che l’addebito era infondato poiché l’accesso di cui si discute era stato realizzato dal RAGIONE_SOCIALE.
L’adito Giudice di pace di RAGIONE_SOCIALE -con sentenza n. 280/2015 – annullava il verbale impugnato e la correlata sanzione, poiché irrogata dopo la scadenza del termine fissato dall’art. 201 CDS.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, riformando la pronuncia con la sentenza n. 672/2020, evidenziava che la violazione del termine di contestazione non era stata dedotta con i motivi di opposizione e non era esaminabile d’ufficio, non potendo
condurre all’annullamento del verbale; conferma va la sanzione, ritenendo inapplicabile l’art. 22, comma 11, CDS, non discutendosi di un’ipotesi di regolarizzazione degli accessi, ma della preesistenza di varchi mai autorizzati.
Per la cassazione della sentenza COGNOME NOME, quale erede di NOME COGNOME, ha proposto ricorso affidato a tre motivi illustrati con memoria.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso; le altre parti sono rimaste intimate.
Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., asserendo si che il giudice di pace aveva chiesto chiarimenti sulla tempestività del provvedimento sanzionatorio e che, solo all’esito dei successivi approfondimenti e delle precisazioni rese dalla Provincia, era emersa la violazione del termine di 90 gg. per la contestazione, per cui la questione era stata correttamente dedotta in primo grado, non potendo ritenersi preclusa.
Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 22, comma undicesimo, CDS e l’omesso esame di fatti decisivi, sostenendosi che era onere dell’ Amministrazione dare prova che l’accesso fosse stato realizzato proprio dagli opponenti e non, come dedotto, dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; nel dubbio il giudice avrebbe dovuto ammettere le prove articolate dagli opponenti, dirette a provare l’estraneità degli opponenti ai fatti contestati.
Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 22, comma undicesimo, CDS e l’omesso esame di fatti decisivi, per non
aver il Tribunale tenuto conto dell’esistenza di una precedente autorizzazione all’apertura degli accessi, rilasciata nel 1972.
Va dichiarata d’ufficio la cessazione materia del contendere. Il provvedimento sanzionatorio ha perduto effetto anche nei confronti della ricorrente, che ha proposto il ricorso nella qualità di erede di NOME COGNOME, originario autore materiale della contestata violazione, deceduto nel corso del giudizio di appello.
Infatti, la sopravvenuta morte del responsabile ha determinato -ai sensi dell’art. 7 della L. 689/1981 l’estinzione della sanzione pecuniaria principale e di quella accessoria irrogate a carico del deceduto, comprese quelle di carattere ripristinatorio elencate dall’art. 210, comma secondo, lettera a) CDS.
A quest’ultimo proposito si osserva che i l quarto comma della disposizione appena richiamata statuisce, difatti, che all ‘intrasmissibilità dell’obbligazione di pagamento a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria consegue anche l’intrasmissibilità di qualsiasi obbligo relativo alla sanzione accessoria e che alla morte dell’obbligato si estingue ogni procedura in corso per la sua esecuzione, in conformità con quanto previsto dalla disciplina generale delle sanzioni amministrative di cui alla L. 689/1981, per il quale l’estinzione delle sanzioni principali si estende alle sanzioni accessorie, salvo che a quelle applicabili indipendentemente dall’irrogazione di quelle principali (Cass. 4206/1989; Cass. 5351/1993; Cass. 12535/1998; Cass. 11487/2012).
Non può ritenersi che, come dedotto dalla ricorrente, permanga l’obbligo di eliminare gli accessi per la necessità di ripristinare la situazione di diritto, giacché l’effetto estintivo consegue per legge, in assenza di disposizioni contrarie, e che la misura ripristinatoria non si aggiunge ma deriva in via automatica dall’applicazione di quella principale rispetto alla quale si pone in correlazione funzionale; resta comunque sanzionabile, in via autonoma, la condotta di chi mantenga tuttora in essere gli accessi non autorizzati (art. 22, comma undicesimo, CDS), eliminando l’irregolarità degli accessi.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese, poiché l’estinzione della sanzione rende impraticabile ogni valutazione di soccombenza virtuale dell’originario opponente la sanzione amministrativa per la morte dell’autore della violazione, l’erede – seppur parte processuale ex art. 110 c.p.c. – è destinatario solo di una pronuncia in rito di cessata materia del contendere, ma non può mai rispondere delle spese del giudizio, poiché egli non è succeduto nel lato passivo sostanziale del rapporto giuridico sanzionatorio (Cass. 16747/2022).
Non può darsi neppure atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02.
Il giudice deve rendere la detta attestazione solo quando addiviene ad una pronuncia corrispondente ad uno dei tipi cui la legge collega il raddoppio del contributo (integrale rigetto o
inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione), non se dichiari la cessazione della materia del contendere, poiché quest’ultima determina la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, rendendo irrilevante la successiva valutazione della virtuale fondatezza, o meno, del ricorso in quanto avente esclusivo rilievo in merito alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità (Cass. 3542/2017; Cass. S.U. 4315/2020; Cass. 20697/2021).
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda