Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 2310 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 2310 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso 19487-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 614/2022 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 31/05/2022 R.G.N. 741/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/12/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Oggetto
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 10/12/2025
CC
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 276/2020, emessa il 17.06.2020, il Tribunale di Trapani accoglieva il ricorso proposto da NOME COGNOME, con il quale – premesso di essere stata assunta in data 10.12.2011 dalla RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE) con contratto di lavoro a tempo indeterminato e inquadrata come ‘banconista di bar’ nel V livello del RAGIONE_SOCIALE per i dipendenti aziende del settore turismo presso il locale ‘RAGIONE_SOCIALE‘ sito in Sal Vito lo Capo (INDIRIZZO) ma di aver di fatto disimpegnato, fin dall’origine del rapporto, le mansioni di ‘barwoman’ inquadrabili nel superiore IV livello del RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE applicato, nonché di aver svolto un orario di lavoro superiore alle 40 ore previste dal contratto, e di essere stata licenziata senza preavviso in data 10.11.2013 – chiedeva la condanna della controparte al pagamento di complessivi euro 25.167,39, di cui euro 22.860,91 per differenze retributive, euro 1.466,48 per t.f.r. calcolato su tali differenze retributive ed euro 840,00 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino all’effettivo soddisfo.
Con sentenza n. 614/2022 del 31/05/2022 notificata a mezzo PEC in pari data, la Corte d’appello di Palermo rigettava l’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE confermando la sentenza di primo grado e condannando l’appellante alla refusione delle spese.
Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE affidato a quattro motivi.
Resiste con controricorso la COGNOME.
5. Le parti non hanno depositato memorie
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., la violazione, errata e falsa applicazione degli articoli 208, 250, 103 e 104 disp att. c.p.c. Violazione del principio del contraddittorio, e delle modalità di esercizio del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost.. Lamenta che la sentenza impugnata è incorsa nella violazione degli artt. 208 c.p.c. e 104 disp att. c.p.c. nella parte in cui la Corte territoriale ha rigettato il motivo di appello proposto con il quale si lamentava l’erroneità della sentenza di primo grado che – sulla base del presupposto del raggiungimento dello scopo e della regolarità della intimazione testimoniale effettuata a mezzo telefax – aveva confermato l’ordinanza del 15/12/2018 con cui era stata revocata l’ordinanza del 12/6/2018 con la quale il Tribunale aveva dichiarato la COGNOME decaduta dalla prova testimoniale cui era stata in precedenza ammessa. Deduce la ricorrente che, contrariamente a quanto affermato dalla sentenza impugnata, la citazione dei testi a mezzo telefax non è, ad oggi, ancora ammissibile, mancando una apposita disciplina regolamentare e, in ogni caso, per stabilire la validità dell’intimazione a mezzo telefax ad un testimone, nel caso in cui manchi la prova documentale non solo dell’invio ma anche della ricezione della intimazione non può sopperire il criterio di raggiungimento dello scopo rimesso ad una semplice dichiarazione da parte dello stesso teste che assume avere ricevuto tale comunicazione.
Con il secondo motivo si deduce la violazione, errata e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., ex art. 360 n. 3 c.p.c., per essere la decisione fondata sulle sole dichiarazioni rese dai testi COGNOME e COGNOME che nella fattispecie non potevano
essere escussi in quanto il Tribunale avrebbe dovuto confermare l’ordinanza del 12/06/2018 con la quale parte ricorrente era sta già dichiarata decaduta dalla prova.
Con il terzo motivo di ricorso si deduce, ex art 360 n. 3 c.p.c., violazione, errata e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. e, ex art. 360 n. 5 c.p.c. omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti nella parte in cui la sentenza impugnata ha omesso di considerare la circostanza che in sede di interrogatorio formale il legale rappresentante aveva esclusivamente dichiarato: ‘confermo le circostanze dedotte nel capitolo, ad eccezione del fatto che è stato dato il preavviso di licenziamento’ e che, come risulta dai documenti di causa, tale circostanza non è stata contestata dalla odierna resistente la quale ha sostanzialmente nei fatti ammesso di avere ricevuto tale preavviso. La domanda di pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso di licenziamento, quindi, era palesemente infondata ed andava rigettata
Con il quarto motivo si deduce, ex art. 360 n. 3 c.p.c., l’errata interpretazione applicazione e violazione della disposizione di cui all’art. 91 c.p.c. e di cui di cui all’art.13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/02. L’appello proposto dalla odierna ricorrente in presenza delle emergenze processuali emergenti nonché delle eccezioni e deduzioni sollevate andava totalmente accolto e, conseguentemente, controparte andava condannata alla rifusione delle spese del grado.
I primi due motivi di ricorso che possono essere congiuntamente esaminati, sono inammissibili. In primo luogo, infatti, per costante giurisprudenza di questa Corte spetta esclusivamente al giudice del merito, in base al disposto di cui
agli artt. 208 cod. proc. civ. e 104 disp. att. cod. proc. civ., valutare se sussistono giusti motivi per revocare l’ordinanza di decadenza della parte dal diritto di far escutere i testi per la sua mancata comparizione all’udienza fissata, ovvero per l’omessa citazione degli stessi, esulando dai poteri della Corte di cassazione accertare se l’esercizio di detto potere discrezionale sia avvenuto in modo opportuno e conveniente (Cass. n. 19529/2018, Rv. 650203-01; Cass. n. 9840/2018, Rv. 64789801; Cass. n. 18478/2014; Cass. n. 4189/2010; Cass. n. 14098/2006; Cass. n. 5119/1990; Cass. n. 2745/1979). Nel caso di specie la Corte territoriale ha ritenuto – con motivazione immune da vizi logici o giuridici – che: non può condividersi la considerazione secondo cui dall’assenza di una specifica regolamentazione della modalità di notificazione a mezzo fax delle intimazioni dei testi discenderebbe l’inammissibilità di tale modalità. Il terzo comma dell’art. 250 c.p.c. consente espressamente alle parti di utilizzare tale strumento al pari della lettera raccomandata con avviso di ricevimento o della elettronica certificata (‘L’intimazione al testimone ammesso su richiesta delle parti private a comparire in udienza può essere effettuata dal difensore attraverso l’invio di copia dell’atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata o a mezzo telefax’). Ancora, l’istanza di revoca dell’ordinanza del 12.06.2018 è stata formulata dall’odierna appellata tempestivamente, ovverosia entro l’udienza successiva a quella in cui venne dichiarata la decadenza come previsto dall’art. 208 c.p.c., a nulla rilevando le considerazioni sul punto della società appellante, secondo cui la controparte avrebbe dovuto depositare nell’immediatezza la prova di aver effettuato nei termini di legge le intimazioni dei testi. D’altro canto, si osserva, all’istanza di revoca
dell’ordinanza erano state allegate le dichiarazioni dei testi COGNOME e COGNOME, debitamente sottoscritte e con allegati i propri documenti di identità, nelle quali gli stessi avevano affermato di avere ricevuto l’intimazione per l’udienza del 12.06.2018 ma di essere impossibilitati a comparire per quella data. Ed è, giust’appunto, sulla scorta di tali dichiarazioni che il Tribunale, con congrua motivazione, ha ritenuto sussistente la prova che i detti testimoni avessero ricevuto l’intimazione per l’udienza in questione. Occorre, altresì, rilevare che parte appellata aveva già provveduto ad intimare i testi COGNOME e COGNOME per l’udienza (10.4.2018) precedente a quella del 12.06.2018, poi rinviata d’ufficio per i medesimi incombenti (cfr. documenti in atti). In ragione di quanto sopra esposto, appare, in definitiva, condivisibile il percorso motivazionale seguito dal primo Giudice laddove, nel valutare la sussistenza dei presupposti per la revoca dell’ordinanza di decadenza, ha ritenuto che l’unico criterio da seguire per stabilire la validità dell’intimazione ai testi fosse ‘quello dell’idoneità al raggiungimento dello scopo’, che nel caso specifico, in assenza di una regolamentazione specifica della modalità di trasmissione a mezzo fax, era desumibile dalle dichiarazioni dei destinatari.
5.1. In secondo luogo, quanto alla dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., i motivi sono inammissibili in quanto secondo l’orientamento pacifico di questa corte (ex multis Cass. sez. Un. 20867 del 30/09/2020) per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri ufficiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non
contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c.. La doglianza circa la violazione dell’art. 116 c.p.c. è, poi, ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione.
Deve, peraltro, rilevarsi che la riproduzione di un atto mediante il servizio “telefax” rientra fra quelle meccaniche indicate, con elencazione non tassativa, dall’art. 2712 c.c., che formano piena prova dei fatti o delle cose rappresentate se colui contro il quale è prodotta non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesimi, costituendo detta modalità di trasmissione un sistema di posta elettronica volto ad accelerare il trasferimento della corrispondenza mediante la riproduzione a distanza – con l’utilizzazione di reti telefoniche e terminali facsimile – del contenuto di documenti (Cass. n. 5778/2019,) e
che, in ogni caso, ove anche la trasmissione dell’intimazione del teste a mezzo fax fosse nulla, in mancanza di una normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione e la trasmissione dei documenti informatici, detta nullità sarebbe, in ogni caso, suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo cui l’atto è destinato, come nel caso di specie. (Cfr. Cass. n. 20623/2017). La mancata intimazione ai testi non comporta, peraltro, decadenza dalla prova testimoniale ove l’omissione di tale adempimento sia stata priva di rilievo per essersi i testimoni indicati presentati spontaneamente al giudice, nell’udienza fissata per rendere la loro disposizione (Cass. Sez. Lav. n. 3759 del 29/03/1993, Rv. 481604 – 01).
7. Il terzo motivo è del pari inammissibile. In primo luogo, ci si trova di fronte ad un motivo c.d. ‘misto’ – deducendosi sia il l’omesso esame di fatto decisivo sia la violazione o falsa applicazione di legge – con conseguente applicazione del principio per cui è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, e ciò in quanto una simile formulazione mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (Cass. n. 26874 del 23/10/2018; Cass. n. 7009 del
17/03/2017; Cass. n. 21611 del 20/09/2013; Cass. n. 19443 del 23/09/2011).
7.1. Quanto alla dedotta violazione dell’art. 115 c.p.c. va rilevato che l’onere di contestazione concerne le sole allegazioni del fatto costitutivo della domanda della controparte e non riguarda le eccezioni ed inoltre che le dichiarazioni a sé favorevoli, rese dall’interpellato in sede di interrogatorio formale, sono soggette al libero apprezzamento del giudice (Cass. n. 24799/2024, Rv. 672523-01).
7.2. Quanto al vizio dedotto ex art. 360, co. 1, n.5, la censura contestualmente dedotta sotto tale profilo è inammissibile sia perché trattandosi di c.d. ‘doppia conforme’ ex art. 348 ter, comma quinto, c.p.c. (come quella di specie, avendo il giudice di appello confermato la decisione di primo grado) è onere, nella specie inadempiuto, del ricorrente indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e del rigetto dell’appello, dimostrando che sono tra loro diverse (tra le altre: Cass. n. 5947/2023; Cass. n. 26934/2023), sia perché l’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 143 del 2012, prevede l'”omesso esame” come riferito ad “un fatto decisivo per il giudizio” ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico naturalistico, non assimilabile in alcun modo a “questioni” o “argomentazioni” che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate (Cass. n. 2268/2022, Rv. 663758-01).
Il quarto motivo, avente ad oggetto il capo relativo alle spese, è assorbito dall’infondatezza ed inammissibilità degli altri.
Il ricorso in conclusione, va dichiarato inammissibile.
In applicazione del principio della soccombenza, la ricorrente va condannata alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente liquidate come da dispositivo.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore di NOME delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 3.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a norma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale della Sezione Quarta Civile della Corte di Cassazione, svoltasi il 10 dicembre 2025
La Presidente NOME COGNOME