SENTENZA CORTE DI APPELLO DI LECCE N. 853 2025 – N. R.G. 00000633 2024 DEPOSITO MINUTA 07 01 2026 PUBBLICAZIONE 07 01 2026
Appello Sentenza Tribunale di Brindisi n. 928 del 04.06.2024 Oggetto: opposizione intimazione di pagamento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME Presidente
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME COGNOME relatore
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME
ha emesso la presente
SENTENZA
nella controversia civile in materia previdenziale, in grado di appello, tra
, rappresentato e difeso da ll’AVV_NOTAIO
Appellante e appellato incidentale
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO
Appellato e Appellante incidentale in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore , r a ppresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME
Appellato
FATTO
Con ricorso del 23.07.2022 innanzi Tribunale di Brindisi, aveva impugnato l’intimazione di pagamento n. 024 2022 90024904 13 000, notificatagli dall’ in data 15.06.2022, riferita a crediti previdenziali
NNUMERO_DOCUMENTO
AVV_NOTAIO‘ contenuti nel l’avviso di addebito n. 324 2019 0001056342 000 AVV_NOTAIO‘importo complessivo di € 8.253,32 relativa a contributi I.V.S. a percentuale sul reddito eccedente il minimale per l’anno 2015. Aveva affermato di aver estinto parzialmente il debito mediante un pagamento rateizzato, già effettuato con l’adesione AVV_NOTAIO‘AGENZIA , fatta eccezione per 9 rate trimestrali di € 404,47 non ancora scadute. Aveva inoltre eccepito la mancanza di atti di costituzione in mora, l’intervenuta prescrizione, la nullità AVV_NOTAIOa cartella esattoriale perché non firmata da un dirigente e perché priva AVV_NOTAIO‘indicazione AVV_NOTAIOa base di calcolo. Aveva precisato che, al solo fine di evitare azioni esecutive, aveva presentato ulteriore istanza di rateizzazione. Aveva quindi chiesto l’annullamento AVV_NOTAIO‘intimazione .
Costituitasi in giudizio, l’ aveva eccepito in via preliminare il difetto di giurisdizione, includ endo l’impugnata intimazione di pagamento anche crediti tributari. Aveva altresì eccepito la propria la carenza di legittimazione passiva, la tardività del ricorso in relazione ai motivi di afferenti la pretesa contributiva e la regolarità AVV_NOTAIOe notifiche. Nel merito aveva dedotto l’inf ondatezza dei motivi di impugnazione.
Si era costituito in giudizio anche l’ , che, premessa l’avve nuta notificazione in data 23.2.2019 AVV_NOTAIO‘avviso di addebito sottostante all’intimazione, aveva eccepito l a decadenza dall’impugnazione ex art. 24, comma 5 del d.lgs. 46/1999, contestato gli avversi assunti e chiesto il rigetto del ricorso.
Con la sentenza del 4.6.2024 il Tribunale aveva respinto l’eccezione di decadenza ex art. 24, comma 5 D.lgs. 46/1999 rilevando che erano stati dedotti fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo; aveva ritenuto intempestive ex art.617 c.p.c. le questioni proposte dal ricorrente sulla notifica e sulla regolarità formale AVV_NOTAIO‘intimazione. Aveva escluso la maturazione del termine di prescrizione quinquennale, stante la notificazione AVV_NOTAIO‘avviso di addebito avvenuta il 14.08.2019. Aveva inoltre respinto l ‘eccezione di carenza di legittimazione passiva AVV_NOTAIO‘ . Nel merito il Tribunale aveva osservato che l ‘ aveva confermato il pagamento di una parte del debito e dedotto la persistenza di un debito residuo pari, alla data del 2.5.2022, ad € 2.787,82 oltre sanzioni , e che la riferibilità degli effettuati versamenti rateali al credito costituente oggetto di causa emergeva anche da una nota del Direttore AVV_NOTAIO‘ di Ostuni , acquisita in atti. Rilevato che le rate non ancora pagate erano quelle con scadenza prevista per il periodo dal 31.7.2023 al 31.7.2024, aveva dichiarato che il debito residuo gravante sul ricorrente era pari ad € 1.555,80, e compensato le spese.
Con l’atto di appello , premesso di reiterare le eccezioni e domande ‘ non accolte perché non statuite’ , ha lamentato l ‘erroneità AVV_NOTAIOa sentenza nella parte in cui aveva affermato la sussistenza di un debito residuo nei confronti di pari ad € 1.555,80, sostenendo di aver invece estinto il debito, avendo pagato 16 rate trimestrali e il saldo residuo di euro 740,03 in unica rata. Ha dedotto inoltre che non era stato computato il versamento di € 960,96 scaturente dalla somma dei versamenti effettuati a luglio e settembre 2023 e che in data 13.10.2023 l’ gli aveva comunicato lo sgravio AVV_NOTAIOe somme richieste. L’appellante ha quindi chiesto , in parziale riforma AVV_NOTAIOa sentenz a gravata, l’accertamento AVV_NOTAIO‘ estinzione del l’intero debito; i n subordine, la decurtazione -dall’importo indicato nella sentenza pari ad € 1.555,80 –AVV_NOTAIOa somma di € 960,96 e l’accertamento AVV_NOTAIO‘inapplicabilità di sanzioni o interessi, perché già inclusi.
Costituitasi in giudizio, l’ ha eccepito l’ inammissibilità e l’infondatezza AVV_NOTAIO‘appello e ne ha chiesto il rigetto. Con appello incidentale ha impugnato la sentenza nella parte in cui avev a disatteso l’eccezione relativa alla propria carenza di
legittimazione passiva, evidenziando che il titolo esecutivo era stato emesso dall’ e che i fatti estintivi relativi al titolo esecutivo riguardavano esclusivamente tale Ente.
L’ ha chiesto il rigetto AVV_NOTAIO‘appello. H a evidenziato che sulle eccezioni formali e di prescrizione non vi era stata un’ omessa pronuncia da parte del Tribunale, ma un rigetto, e che pertanto su tali questioni si era formato il giudicato per mancanza di specifica impugnazione AVV_NOTAIO‘appellante . Nel merito, premesso che spetta va all’ fornire chiarimenti in ordine alle dilazioni concesse, ha dedotto la sussistenza AVV_NOTAIO‘accertato residuo credito contributivo.
Disposta, su istanza del LEO del 01.04.2024, la sospensione AVV_NOTAIO‘esecutività AVV_NOTAIOa sentenza impugnata, all’udienza di discussione del 14.11.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi scritti, la Corte ha deciso come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L’appello risulta fondato nei limiti qui di seguito specificati.
Sulle eccezioni formali e di prescrizione non vi è stata omissione di pronuncia da parte del Tribunale, ma una decisione di inammissibilità e di rigetto, profili sui quali, in mancanza di specifici motivi di impugnazione, si è formato il giudicato interno.
1 . Prioritariamente va disatteso l’appello incidentale. Non sussiste l’eccepito difetto di legittimazione passiva AVV_NOTAIO‘ , essendo evidente che essa ha un proprio ruolo nella riscossione e nella rateizzazione del debito (v., in atti, la ‘Determinazione dei versamenti rateali’ proveniente dall’AGENZIA) e che quindi la decisione giudiziale sulla domanda proposta da in ordine alla sussistenza e all’entità del debito deve poter esplicare effetti anche nei suoi confronti.
2 . Con l’appello principale ha sostenuto che il debito di €8. 089,56, relativo ai contributi previdenziali per il 2015 (sul reddito eccedente il minimale) indicati nell’avviso di addebito n. 324 2019 0001056342 000 posto a base AVV_NOTAIO ‘ intimazione di pagamento impugnata n. 024 2022 90024904 13 000, è stato completamente estinto a mezzo dei pagamenti periodici (rate trimestrali, pari ad € 404,47 ciascuna , oltre interessi) consentiti dal piano di rateizzazione autorizzato dall’ , nonché mediante uno sgravio parziale concessogli per €.706,77 e un pagamento finale effettuato a saldo, pari ad € .740,03. In particolare ha dedotto l’erroneità AVV_NOTAIOa sentenza di primo grado nella parte in cui afferma la persistenza di un debito, a suo carico, pari ad €1.555,80 per rate -in scadenza dal 31.7.2023 al 31.7.2024- ritenute non pagate.
Tuttavia occorre rilevare che il pagamento di €.740,03 effettuato dal il 6.11.2023 si riferisce ad un avviso di addebito (n.02420190002369570000) diverso da quello per cui è causa e riguarda crediti AVV_NOTAIO‘Amministrazione Finanziaria; tanto emerge dall’immagine AVV_NOTAIOa ricevuta di pagamento riportata nel corpo AVV_NOTAIO‘atto di appello (a pag.9) . Part
Inoltre, quanto al dedotto sgravio, dal ‘dettaglio contabile’ allegato alla relativa comunicazione emerge che le singole voci di debito che costituiscono oggetto AVV_NOTAIOo stesso sgravio si riferiscono a ‘codici tributi’ corrispondenti non a debiti contributivi nei confronti AVV_NOTAIO‘ , ma a debiti di imposta.
Pertanto non può affermarsi -come invece chiede l’appellante – che il debito riferito all’avviso di addebito n. 324 2019 0001056342 000 sia stato completamente estinto.
Esso si è soltanto ridotto. Tenendo conto AVV_NOTAIOe rate documentate e pagate fino al 31.10.2023 , il debito che residua a carico AVV_NOTAIO‘appellante è pari ad €.1244,64, per le 3 rate residue con scadenze previste per il 31.01.2024, 30.04.2024 e 31.07.2024, accessori inclusi.
Ne consegue che il gravame può essere accolto solo in misura parziale, come indicato in dispositivo.
Le spese di lite sono compensate stante la rilevanza minima AVV_NOTAIOa portata AVV_NOTAIO‘accoglimento parziale AVV_NOTAIO‘appello principale.
Non sussistono le condizioni per il versamento, da parte AVV_NOTAIO‘ , del doppio contributo unificato del comma 1 quater AVV_NOTAIO‘art. 13 del D.P.R. n. 115/2002, trattandosi di amministrazione AVV_NOTAIOo Stato appellante (v. Cass. S.U. N.9938 del 2014).
p.q.m.
La Corte d’Appello di Lecce -Sezione lavoro, visto l’art.437 c.p.c., definitivamente pronunziando sull’appello proposto con ricorso del 26.09.2024 da nei confronti di e di , nonché sull’appello incidentale AVV_NOTAIOa predetta , avverso la sentenza del 04.06.2024 n.928 del Tribunale di Brindisi, così provvede:
Accoglie l’appello principale parzialmente e, per l’effetto, dichiara che l’importo residuo dovuto da all’ per le causali di cui all’avviso di addebito 324 2019 0001056342000 è pari ad € 1.244,64;
Riserva il deposito AVV_NOTAIOa motivazione entro 60 giorni.
Il Presidente AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME
rigetta l’appello incidentale; dichiara compensate le spese tra le parti. Così deciso in Lecce il 14.11.2025 Il AVV_NOTAIO relatore AVV_NOTAIO COGNOME