SENTENZA CORTE DI APPELLO DI GENOVA N. 1365 2024 – N. R.G. 00000369 2023 DEL 12 11 2024 PUBBLICATA IL 14 11 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D’Appello di Genova
Terza Sezione Civile
R.G. 369/2023
La Corte D’Appello di Genova, Terza Sezione Civile, in persona dei magistrati:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere relatore
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di appello R.G. 369/2023 contro la sentenza del Tribunale di Imperia in data 05.10.2022 n.569 promossa da:
(C.F. ), elettivamente NOME,  INDIRIZZO,  presso  lo  studio RAGIONE_SOCIALE_1 C.F._1
domiciliato in dell’AVV_NOTAIO che lo rappresenta e difende per mandato in atti.
appellante
contro
(C.F.
,
elettivamente
domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende per mandato in atti.
appellata
CONCLUSIONI:
per parte appellante: ‘Respinta ogni diversa istanza.
In totale riforma dell’impugnata sentenza del Tribunale di Imperia 5/10/2022 n. 569.
Controparte_1
C.F._2
Dichiararsi  tenuta  e  condannarsi,  per  le  causali  dall’attore  esposte, al  pronto  pagamento  a  favore  di della  somma capitale di € 91.503,26, con gli interessi di Legge dal dovuto al saldo. Con il favore delle spese e compenso professionale di causa di entrambi i gradi di CP_1 […] RAGIONE_SOCIALE_1
giudizio.
Per  l’effetto  dichiararsi  tenuta  e  condannarsi a  prontamente restituire a la somma  di € 14.263,30 da quest’ultimo corrispostale  il  5/12/2022  in  dipendenza  dell’esecutività  della  sentenza  di  primo grado; con gli interessi di Legge dal 5/12/2022 alla data di effettivo rimborso. Controparte_1 RAGIONE_SOCIALE_1
Previa  all’occorrenza  ammissione  delle  prove  per  testi  dedotte  dall’attore  nella propria memoria di primo grado ex art. 183, 6° comma, n. 2 c.p.c. datata 11/2/2021, sui capitoli ivi formulati n. 1, 3, 4 con i testi ivi indicati.’
per parte appellata: ‘COGNOME, alla Corte d’Appello Ill.ma, contrario rejectis Dato atto che non si accetta contraddittorio su nuove domande ed eccezioni, già sin d’ora ci si oppone alla remissione in istruttoria della causa in quanto matura per la decisione poiché meramente documentale,
– Previa se ritenuta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 348 ter e 348 bis c.p.c. declaratoria,  all’udienza  fissata  ex  art.  350  cc,  di  inammissibilità  dell’appello proposto  emettere  ordinanza  succintamente  motivata  con  pronunzia  sulle  spese  a favore dell’appellata ;
-In subordine:  previsa  se  ritenuta,  rilevata  ai  sensi  dell’art  348  bis  C.P.C. dell’inammissibilità dell’appello proposto disporre la discussione orale della causa ex art. 350 bis C.P.C.;
In ogni caso:
–  In  via  principale  –  il  rigetto  della  la  domanda  in  quanto  infondata  in  fatto  e  in diritto e non provata e per l’effetto confermare la sentenza di primo grado;
–  In  via  subordinata,  nella  deteriore  non  creduta  ipotesi  di  mancato  accoglimento delle domande precedentemente svolte, riconoscere che la convenuta deve all’attore solo ed unicamente la minor somma provata da quantificarsi in corso di causa.
Vinte, in ogni caso le spese di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1. conveniva avanti  il  Tribunale  di Imperia per  sentirla  condannare  alla  restituzione  delle  somme  da  lui  impiegate  per l’acquisito della casa coniugale, intestata alla sola convenuta. RAGIONE_SOCIALE_1 Controparte_1
RAGIONE_SOCIALE attrice, in particolare, deduceva:
– di aver contratto matrimonio con in data 16.5.1998, in regime di comunione legale dei beni; Controparte_1
– di aver acquistato, in data 14/04/2003, con atto a rogito del AVV_NOTAIO, un  immobile  in  AVV_NOTAIO  censito  al  NCEU  di  detto  comune  al  foglio  46,  mappale 2254, sub 12, oltre al terreno pertinenziale; Per_1
–  di  aver  venduto  il  predetto  immobile,  in  data  20/5/2010,  realizzando  –  al  netto dell’estinzione  del  mutuo  acceso  per  l’acquisto  –  Euro  126.018,07  utilizzati  per l’acquisto, in data 27/5/2010, di altro appartamento in AVV_NOTAIO, sito in INDIRIZZO (Foglio 45, mappale 41, sub 3), al prezzo di Euro 220.000,00;
–  che  per  la  differenza,  pari  ad  Euro  93.981,93,  i  coniugi  avevano  acceso  mutuo fondiario ventennale con il Banco di San Giorgio;
– che le imposte e le provvigioni degli agenti immobiliari e le spese notarili (anche di convenzione matrimoniale) erano state pagate mediante assegni bancari per un totale complessivo di Euro 17.885,00;
–  che  le  rate  del  mutuo  fondiario  erano  state  pagate  da  entrambi  i  coniugi  per  un ammontare complessivo di Euro 39.103,46 sino al 27.12.2016;
–  che,  stante  la  qualità  di  socio  amministratore  di  una  RAGIONE_SOCIALE  in  pesante  situazione debitoria,  aveva  intestato  l’immobile  alla  sola  moglie,  previa  modifica  del  regime patrimoniale della famiglia in separazione dei beni;
– che, a dicembre 2016, era cessata la convivenza matrimoniale, con pronuncia della sentenza di separazione personale dei coniugi da parte del Tribunale di Imperia, in data 4.11.2019;
Tanto premesso, concludeva chiedendo la restituzione della somma  di  Euro 91.503,26, pari alla metà di quanto versato per l’acquisto dell’immobile intestato alla convenuta.
1.2.  Si  costituiva  la  convenuta  la  quale,  previa  eccezione  di  nullità  dell’atto  di citazione, chiedeva il rigetto della domanda per carenza di prova della provenienza degli esborsi e, comunque, perché giustificati dall’ animus donandi.
1.3. Istruita la causa in via orale e documentale, il Tribunale di Imperia rigettava la domanda proposta da condannandolo alla refusione delle spese del  giudizio  in  favore  della  parte  convenuta,  liquidate  in  Euro  13.430,00  per compensi, oltre IVA, CPA ed accessori di legge. RAGIONE_SOCIALE_2
Invero, il Tribunale rilevava che l’intestazione dell’immobile di INDIRIZZO per l’intero a , in costanza di matrimonio, doveva ritenersi una donazione mista e come tale la relativa provvista di denaro fornita dal non poteva essere ripetuta. Controparte_1 RAGIONE_SOCIALE_1
Difatti,  oggetto  di  liberalità  doveva  intendersi  l’intestazione  intera  del  bene  con pagamento del prezzo soltanto parziale, ovvero con pagamento da parte di della  sola  metà  del  prezzo  di  acquisto,  avendo  utilizzato  come  provvista  il  conto corrente comune – che si presume in comproprietà tra i coniugi  – e pertanto per la quota del 50%. RAGIONE_SOCIALE_1
Il Giudice di prime cure rilevava, infatti, che ‘Nel caso di rapporti contrattuali tra coniugi, così come nel caso di attribuzioni patrimoniali tra genitori e figli questa causa di liberalità si presume, proprio per l’affectio coniugalis che costituisce la base del rapporto matrimoniale’. Rilevava, inoltre, che la causa di liberalità non era stata smentita dall’istruttoria processuale (avendo parte attrice dedotto capi inammissibili, in quanto valutativi) e non era stata superata dalla generica deduzione in merito all’intento dell’attore di sottrarre il bene agli eventuali creditori sociali (circostanza incoerente con la natura di società di capitali della […]
.
2.1. Con atto di citazione in appello, regolarmente notificato, ha impugnato  la  sentenza  n.  569/2022,  sostenendo  che  il  coniuge  non  proprietario  ha diritto  di  ripetere  nei  confronti  dell’altro  le  somme  spese  per  l’acquisto  della  casa anche di abitazione familiare la cui proprietà è intestata unicamente all’altro coniuge ai sensi dell’art. 2033 cod. civ.. RAGIONE_SOCIALE_3
L’appellante, in particolare, con il primo motivo di appello censura la decisione del giudice di prime cure nella parte in cui ha ritenuto la provvista di denaro fornita alla moglie per l’acquisto dell’immobile una donazione mista. Difatti, non vi sarebbe una prestazione che superi notevolmente il valore della controprestazione, anzi non vi sarebbe stata alcuna controprestazione da parte di e mancherebbe la causa di liberalità, che non può considerarsi presunta, spettando a parte convenuta l’onere di provare che il pagamento fosse avvenuto per una causale (ad esempio a titolo di liberalità), tale da non legittimare alcuna pretesa restitutoria. Controparte_1
Nella specie, l’appellante sostiene che la decisione di intestare la proprietà alla sola sarebbe stata concordata tra i coniugi, non a scopo di liberalità a  favore  di  quest’ultima,  ma  al  solo  scopo  di  scongiurare  il  pericolo  di  azioni esecutive  che  coinvolgessero  personalmente , stante  la sua pregressa  partecipazione  quale  socio  ed  amministratore  alla  società Controparte_1 RAGIONE_SOCIALE_1 […]
Inoltre, l’appellata non avrebbe dimostrato che le attribuzioni patrimoniali costituissero adempimento di un’obbligazione naturale di solidarietà tra i coniugi che, per consolidata  giurisprudenza della Corte  Suprema,  non  possono  configurare l’adempimento di un’obbligazione naturale quando non siano rispettati i principi di proporzionalità e di adeguatezza.
Con il  secondo  motivo  di  appello,  l’appellante  censura  la  sentenza  di  primo  grado nella parte in cui ha condannato alla rifusione delle spese di lite a favore RAGIONE_SOCIALE_1
di . Controparte_1
2.2. Con comparsa di costituzione e risposta del 9/07/2023, CP_1
contesta l’appello avversario in quanto manifestamente infondato. […]
Inoltre, parte appellata evidenzia l’incertezza e carenza dell’oggetto della domanda di controparte,  dal  momento  che  non  si  comprenderebbe  quale  sia  il  ‘petitum’  o  la ‘causa petendi’.
L’appellata precisa, inoltre, che l’acquisto sarebbe avvenuto in costanza di matrimonio, ma successivamente alla convenzione sottoscritta da entrambi per il mutamento del regime patrimoniale dalla comunione dei beni alla separazione dei beni, e che le somme di cui il richiede la restituzione non sarebbero state versate alla moglie direttamente, ma sarebbero state appunto utilizzate per comprare l’immobile. Detti presunti pagamenti non sarebbero stati provati e rappresenterebbero delle donazioni indirette come affermato dal Giudice di Prime Cure sulla base della costante giurisprudenza decennale. Per_2
3. Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell’art. 352 cod. proc. civ., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3.1. L’appello è infondato e va rigettato per i seguenti motivi.
Con l’atto di appello, ha specificato che la restituzione delle somme versate per l’acquisto della casa coniugale intestata alla sola era fondata ai sensi dell’art. 2033 cc. RAGIONE_SOCIALE_1 CP_1
Il Collegio evidenzia che è onere del provare il diritto alla restituzione delle somme versate per l’acquisto dell’immobile ai sensi dell’articolo 2697 c.c., secondo cui ‘Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento’. In questo senso si espressa la Corte di Cassazione, la quale ha affermato che ‘Nella ripetizione di indebito opera il normale principio dell’onere della prova a carico dell’attore il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia l’avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi’ (Cass n. 30713/2018). L’indebito, invero, presuppone un pagamento, consistente in un ‘facere’ o un dare (Cass. n. 25270/2016), del solvens a favore dell’ accipiens che risulti privo di causa. RAGIONE_SOCIALE_1
Si rileva, innanzitutto, che a stretto rigore nessun pagamento da parte di a favore della è stato provato, avendo l’appellante tuttalpiù dimostrato con i documenti  allegati  il  pagamento  delle  spese  relative  all’acquisto  dell’immobile tramite il conto cointestato dei coniugi. RAGIONE_SOCIALE_1 CP_1
Tuttavia,  anche  ammettendo  la  configurabilità  di  un  pagamento  a  favore  della o  la  qualificazione della domanda di restituzione delle somme versate in termini  di  azione  generale  di  arricchimento  ex  art.  2041  c.c.,  si  rileva  che  il non ha comunque provato che l’esborso fosse privo di causa. CP_1
Questa Corte, difatti, ritiene corretta la decisione del Giudice di prima cure che ha qualificato l’intestazione dell’immobile di INDIRIZZO a RAGIONE_SOCIALE_1 CP_1
una donazione indiretta. Invero, con le donazioni indirette il donante, utilizzando l’archetipo d’uno schema negoziale tipico, persegue l’interesse concreto d’arricchire il donatario non direttamente tramite il contratto donativo, ma appunto indirettamente. […]
Nel caso di specie, l’effetto donativo si sarebbe prodotto mediante rinunzia alla propria quota di proprietà del bene, atto che ai sensi della giurisprudenza di legittimità può configurare una donazione indiretta. Secondo la Corte di Cassazione, infatti, l’esborso con il quale il marito fornisce il denaro affinché la moglie divenga proprietaria o comproprietaria di un immobile è riconducibile nell’ambito della donazione indiretta, così come sono ad essa riconducibili, finché dura il matrimonio, i conferimenti eseguiti spontaneamente per il finanziamento di lavori nell’immobile. (Cass. n. 24160/2018).
La Corte di Cassazione, inoltre, ha precisato che in tal caso non si verifica la donazione della somma di denaro ma la donazione del bene (nel caso di specie della propria quota). In questo senso la Corte di Cassazione ha affermato che “Si ha donazione indiretta di un bene (nella specie, un immobile) anche quando il donante paghi soltanto una parte del prezzo della relativa compravendita dovuto dal donatario, laddove sia dimostrato lo specifico collegamento tra dazione e successivo impiego delle somme, dovendo, in tal caso, individuarsi l’oggetto della liberalità,
analogamente  a  quanto  affermato  in  tema  di  vendita  mista  a  donazione,  nella percentuale  di  proprietà  del  bene  acquistato  pari  alla  quota  di  prezzo  corrisposta con la provvista fornita dal donante” (Cass. n. 10759/2019).
Dunque,  la  configurabilità dell’intestazione dell’immobile  all’ex  coniuge  come donazione  indiretta, comporta  che ‘La  domanda  di  restituzione  delle somme impiegate non può essere accolta se il donante non prova l’assenza della volontà di donare,  anche  se successivamente  viene meno  l’affectio familiaris” (Cass. n. 24160/2018).
Difatti, occorre valutare la sussistenza dell’elemento soggettivo dell’ animus donandi , ovvero lo spirito di liberalità che muove il donante ad impoverirsi per l’arricchimento del donatario, cioè accertare che il proprietario del denaro non aveva altro scopo che quello  della  liberalità  (Cass.  n.  4682/2018;  Cass.,  n.  26983/2008;  Cass.  n.  468  del 2010).
L’appellante ha indicato quale  ragione dell’intestazione dell’immobile al coniuge il pericolo di azioni esecutive che coinvolgessero personalmente , stante  la  sua  partecipazione  quale  socio  ed  amministratore  alla  società RAGIONE_SOCIALE […]
in  pesante  situazione  debitoria,  a prova della quale il produceva in primo grado i relativi bilanci sociali. Se  è  pur  vero,  come  evidenziato  dal  Giudice  di  prime  cure,  che  la  circostanza  è Controparte_2 RAGIONE_SOCIALE_1
apparentemente incoerente con la natura di società di capitali della […]
è  anche  vero  che  il  ruolo  di  amministratore  della società svolto dal potrebbe comportare la responsabilità ex art.2476 c.c., ai  sensi  del  quale ‘Gli  amministratori  rispondono  verso  i  creditori  sociali  per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale.  L’azione  può  essere  proposta  dai  creditori  quando  il  patrimonio  sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti’. Controparte_2 RAGIONE_SOCIALE_1
Il fatto che l’intestazione dell’immobile alla sola moglie sia avvenuto in ragione del rischio  di  azioni  esecutive  risulterebbe  peraltro  suffragato  dal  fatto  che  lo  stesso
giorno dell’acquisto dell’immobile i coniugi hanno mutato il regime patrimoniale da comunione legale a separazione dei beni.
Tuttavia, occorre precisare che lo spirito di liberalità deve essere tenuto distinto dai motivi, ossia dalle finalità perseguite dal soggetto che pone in essere la donazione. Difatti, nonostante l’ animus donandi faccia emergere le motivazioni, esso deve essere colto nel suo atteggiamento oggettivo e non come requisito soggettivo dell’attribuzione. Infatti, secondo l’ordinanza n. 982/2024 della Corte di Cassazione, l’ animus donandi, che partecipa alla causa del contratto come qualificazione in senso soggettivo della gratuità, consiste nella consapevolezza, in capo al donante, di attribuire ad altri un vantaggio patrimoniale nullo jure cogente , ossia in assenza di un obbligo giuridico, extragiuridico o morale (Cass. n. 2001/1996; Cass. 12325/1998; Cass. n. 8018/2012,), e, dunque, di agire a titolo di mera spontanea elargizione fine a sé stessa (Cass. n. 737/1977; Cass. n. 21781/2008,), senza che debba necessariamente essere caratterizzato dall’intento benefico o altruistico e senza necessità di una diversa manifestazione specifica, identificandosi con l’obiettiva gratuità dell’attribuzione considerata ex parte donantis (Cass. n. 1728/1965; Cass., n. 651/1980).
Ciò  significa  che  la  spontaneità  dell’attribuzione  patrimoniale,  una  volta  accertata, non  può  essere  esclusa  da  spinte  motivazionali  del  donante,  le  quali,  quando  non integranti  ipotesi  di  cogenza  giuridica  o  costrizione  morale,  mantengono  valenza neutra rispetto a quella causale dell’atto di liberalità.
Il avrebbe dovuto piuttosto dimostrare che l’intestazione alla sola moglie dell’immobile  avesse  carattere  fiduciario.  Tale  circostanza,  peraltro,  oltre  a  non essere stata dedotta e a non essere stata provata in alcun modo, rappresenta comunque domanda diversa, rispetto alla quale l’esame del collegio è dunque precluso ai sensi dell’art. 112 cpc. RAGIONE_SOCIALE_1
Quanto alle pronunce della Corte di Cassazione invocate dall’appellante a sostegno della  domanda  di  restituzione  delle  somme,  si  evidenzia  che  queste  riguardano fattispecie  diverse  relative  all’acquisto  della  proprietà  dell’edificio  costruito  sul
terreno  di  proprietà  personale  esclusiva  di  uno  dei  coniugi  in  virtù  dei  principi generali in materia di accessione e, in quanto tali, non pertinenti al caso di specie.
Il  rigetto  del  primo  motivo  d’appello  comporta  l’assorbimento  del  secondo  motivo relativo alla condanna alle spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, secondo i valori minimi, esclusa la fase istruttoria, scaglione da € 52.000,00 a € 260.000,00.
Deve darsi  atto  della  sussistenza  dei  presupposti  processuali  per  il  versamento,  da parte  dell’appellante,  di  un  ulteriore  importo  a  titolo  di  contributo  unificato  pari  a quello previsto per il gravame.
P.Q.M.
La Corte d’Appello, definitivamente pronunciando così provvede:
–
rigetta l’appello appello proposto da ei confronti RAGIONE_SOCIALE_1
di avverso la sentenza del Tribunale di Imperia
Controparte_1
n. 569/2022, che conferma;
-condanna
al pagamento,
in favore
di
RAGIONE_SOCIALE_1
Controparte_1
delle spese del presente grado del giudizio, che liquida  in  €  4.997.00,  oltre  15  %  per  spese  generali,  i.v.a.  qualora  dovuta  e c.p.a. come per legge;
-dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell’appellante, in favore dell’erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
Così deciso nella camera di consiglio in data 30/10/2024.
Il Consigliere relatore/estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME