Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 6606 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 6606 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME FILIPPO
Data pubblicazione: 19/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6103/2025 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME
-controricorrente-
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Cagliari n. 18/2025 depositata il 16/01/2025.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/02/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il RAGIONE_SOCIALE, dichiarato in data 3 giugno 2016, ha proposto azione revocatoria ex artt. 66 l.fall. e 2901 cod. civ. nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e di COGNOME NOME, già amministratrice della società dichiarata fallita e del di lei coniuge COGNOME NOME, per sentir dichiarare inefficace nei confronti del RAGIONE_SOCIALE l’atto di costituzione di fondo patrimoniale in data 5 novembre 2013, nonché l’atto integrativo in data 8 novembre 2013. L’azione revocatoria ha avuto a oggetto anche il conferimento nel fondo di quote di società intestate fiduciariamente a RAGIONE_SOCIALE ma di proprietà della fiduciante COGNOME, successivamente cedute in proprietà fiduciaria a RAGIONE_SOCIALE.
Il Tribunale di Cagliari ha accolto la domanda del RAGIONE_SOCIALE, dichiarando inammissibile la domanda proposta nei confronti di RAGIONE_SOCIALE per difetto di legittimazione passiva (come protestato dalla società convenuta), avendo la convenuta ceduto a RAGIONE_SOCIALE, prima dell’instaurazione del giudizio, le quote già conferite nel fondo patrimoniale.
La Corte di Appello di Cagliari, con la sentenza qui impugnata, ha accolto l’appello del RAGIONE_SOCIALE, proposto unicamente nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, ritenendo la legittimazione dell’appellata quale intestataria fiduciaria delle quote conferite nel fondo patrimoniale.
Propone ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE, affidato a quattro motivi, cui resiste con controricorso il RAGIONE_SOCIALE. Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per non aver dichiarato inammissibile l’atto di appello, in violazione degli artt. 100, 161, 339 ss., 342 ss., 346 ss. cod. proc. civ., « per aver proposto un appello solo in punto di nullità della sentenza di primo grado, omettendo la formulazione di una domanda di merito circa ‘l’accertamento’ della proprietà fiduciaria
delle partecipazioni intestate a COGNOMENOME ma di proprietà della sig.ra NOME COGNOME al momento del conferimento nel fondo patrimoniale» . Osserva parte ricorrente di avere chiesto la declaratoria di nullità dell’appello del fallimento, per omessa riproposizione della questione dell’efficacia di giudicato della proprietà fiduciaria delle partecipazioni in capo alla ricorrente riconducibili alla fiduciante COGNOME.
Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per «manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, violazione degli artt. 111, comma 6, cost. e 132, comma 2, n. 4 c.p.c. violazione delle regole in materia di legittimazione passiva (arg. ex art. 24 cost., 81, 99 c.p.c.)» , nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che la ricorrente fosse legittimata passiva dell’azione revocatoria, laddove la legittimazione passiva deriverebbe dall’accertamento del vincolo fiduciario sulle partecipazioni detenute dalla ricorrente, domanda mai proposta dal fallimento in primo grado.
I primi due motivi, i quali possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili in quanto non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha confermato che l’azione del fallimento nei confronti della ricorrente era volta ad accertare la natura fiduciaria dell’intestazione delle quote della fiduciante COGNOME NOME (« parte attrice non chiedeva che l’inefficacia dell’atto ex art. 2901 c.c. fosse opponibile alla società RAGIONE_SOCIALE bensì che si accertasse che le quote societarie descritte nell’art. 2 dell’atto di cui chiedeva la revocatoria, stipulato dalla RAGIONE_SOCIALE, ‘appartenevano, all’epoca dell’atto di costituzione di fondo patrimoniale, in proprietà della convenuta COGNOME NOME sul presupposto della sua qualità di fiduciante della RAGIONE_SOCIALE fino al dicembre 2014 e di fiduciante della RAGIONE_SOCIALE da quest’ultima data in poi’ deve ritenersi che quest’ultima fosse legittimata passivamente rispetto alla
prospettazione contenuta nella domanda attrice, volta, come già detto, a far emergere il reale fulcro di interessi facente capo a NOME COGNOME dell’intera operazione di disposizione patrimoniale, in cui l’accertamento della posizione di RAGIONE_SOCIALE serviva a corroborare la tesi attrice della riferibilità dell’intera operazione alla propria debitrice » ).
4. La pronuncia di accertamento dell’intestazione fiduciaria deriva, poi, dalla iniziale domanda del RAGIONE_SOCIALE, come risulta dalle conclusioni dell’attore, trascritte sia nella sentenza di primo grado (doc. 4 ricorrente), sia dal controricorrente (pagg. 5-6 controricorso), in cui si chiede l’accertamento incidentale con efficacia di giudicato della intestazione fiduciaria a RAGIONE_SOCIALE delle quote societarie conferite nel fondo patrimoniale (« occorrendo previo accertamento che le medesime quote appartengono e appartenevano, all’epoca dell’atto di costituzione di fondo patrimoniale, in proprietà della convenuta COGNOME NOME sul presupposto della sua qualità di fiduciante della RAGIONE_SOCIALE fino al 19 dicembre 2014 e di fiduciante della RAGIONE_SOCIALE da quest’ultima data in poi »); domanda espressamente accolta dal Tribunale (« è poi emerso pacificamente che RAGIONE_SOCIALE, come dalla stessa riconosciuto, agì in quella sede in qualità di fiduciaria » « è pacifico e non contestato da RAGIONE_SOCIALE che, nell’atto di costituzione del fondo patrimoniale di cui è chiesta la revoca, essa agì in qualità di fiduciaria vincolando in favore dei coniugi COGNOME quote societarie» : pag. 5 dic. ult. cit.). E’, pertanto, assorbito l’esame dell’eccezione di inammissibilità del secondo motivo formulata dal controricorrente, secondo cui si tratterebbe di censura attinente alla sentenza di primo grado.
Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per violazione dell’art.111, sesto comma, Cost. e art. 132, secondo comma, n. 4) cod. proc. civ. per motivazione contraddittoria e manifestamente illogica, per avere la sentenza impugnata ritenuto la legittimazione passiva della
ricorrente quale parte del fondo patrimoniale oggetto di revocatoria, a fronte della premessa iniziale della natura fiduciaria della ricorrente dell’intestazione delle quote conferite nel fondo, laddove sarebbe la titolarità fiduciaria che costituirebbe fondamento per la proposizione dell’azione revocatoria, propedeutica all’esecuzione forzata nei confronti della fiduciaria medesima.
6. Il terzo motivo è inammissibile in quanto, premesso il superamento della motivazione della sentenza impugnata del « minimo costituzionale» (Cass., Sez. U., n. 8053/2014), la censura va a incentrarsi sulla abrogata formulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. Nella specie, la sentenza impugnata ha ritenuto con motivazione immune da censure che la ricorrente era legittimata passivamente in forza del vincolo fiduciario sulle quote conferite nel fondo ( «la titolarità rimaneva alla disponente cosicché si rendeva necessaria la prova del vincolo fiduciario che legava la COGNOME alla RAGIONE_SOCIALEid» ).
5. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per violazione dell’art. 100 cod. proc. civ., per carenza di interesse ad agire e a impugnare del RAGIONE_SOCIALE, posto che l’unico interesse del fallimento attore sarebbe quello di ottenere la declaratoria di inefficacia dell’atto dispositivo, né essendovi interesse a ottenere l’accertamento con efficacia di giudicato della proprietà fiduciaria delle quote conferite nel fondo, laddove il soggetto che avrebbe sopportato l’esecuzione forzata, nelle forme dell’art. 602 cod. proc. civ., sarebbe il terzo acquirente RAGIONE_SOCIALE, intestatario fiduciario delle quote.
6. Il quarto motivo è inammissibile, in quanto estraneo alla ratio decidendi della sentenza impugnata, che non ha ritenuto legittimata passivamente la ricorrente in qualità di parte dell’atto revocando o soggetto passivo dell’azione esecutiva, bensì in forza dell’accertato vincolo fiduciario delle quote intestate alla COGNOME (come indicato al superiore
motivo), per cui la proposizione e l’accoglimento della domanda nei confronti della fiduciante comporta necessariamente il coinvolgimento in giudizio del fiduciario.
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/02/2026.
Il Presidente NOME COGNOME