Sentenza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 17647 Anno 2025
SENTENZA
sul ricorso N. 16089/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE quale procuratore speciale di RAGIONE_SOCIALE in persona del procuratore speciale NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘ avv. NOME COGNOME rappresentata e dif esa dall’avv. NOME COGNOME come da procura in calce al ricorso, domicilio digitale come in atti
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE quale procuratore speciale di RAGIONE_SOCIALE , in persona del procuratore speciale NOME COGNOME rappresentata e difesa dall ‘ avv. NOME COGNOME come da procura allegata al controricorso, domicilio digitale come in atti
– controricorrente –
e contro
COGNOME NOME e BANCA INTESA SAN PAOLO RAGIONE_SOCIALE
– intimati – avverso la sentenza del Tribunale di Ancona recante il n. 649/2023 e pubblicata in data 7.6.2023;
udita la relazione sulla causa svolta nella pubblica udienza del 2 aprile 2025 dal consigliere dr. NOME COGNOME
udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale dr.ssa NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento dei primi due motivi del ricorso, il rigetto del terzo e dichiararsi assorbito il quarto;
uditi gli avv.ti NOME COGNOME per delega dell’avv. NOME COGNOME e NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Nell’ambito della procedura esecutiva immobiliare iscritta al N. 408/2017 R.G.E. dinanzi al Tribunale di Ancona, promossa da RAGIONE_SOCIALE (quale cessionaria del credito ipotecario vantato da Unicredit s.p.a.) nei confronti di NOME COGNOME dopo la vendita dei beni pignorati (per il prezzo di € 121.000,00), venne depositato il progetto di distribuzione datato 11.3.2020 predisposto dal professionista delegato; con esso, in assenza di altri creditori intervenuti nella procedura, si prevedeva l’attribuzione in favore della pignorante di € 101.120,30, oltre € 12.237,98 a titolo di spese e competenze legali, tanto al netto dei compensi degli ausiliari. Con un primo provvedimento del 21.3.2020, il giudice dell’esecuzione fissò l’udienza del 9.7.202 0 per l’approvazione del progetto, assegnando termini intermedi per eventuali osservazioni ed eventuale riformulazione del progetto stesso. La creditrice pignorante approvò per iscritto
il progetto e il g.e., con un successivo provvedimento del 26.5.2020, a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid e relativa normativa speciale nel frattempo emanata, assegnò termine fino al 10.6.2020 al debitore esecutato per presentare eventuali osservazioni (in assenza di creditori intervenuti), precisando che, in loro mancanza, il progetto di distribuzione doveva ritenersi approvato e riservando all’esito la relativa declaratoria di esecutività. Nessuna osservazione pervenne nel suddetto termine. In data 24.6.2020 RAGIONE_SOCIALE, quale cessionario del credito originariamente vantato da Banca delle Marche s.p.a. (poi divenuta UBI Banca s.p.a., creditore iscritto non intervenuto, e oggi Banca Intesa San Paolo s.p.a.), spiegò intervento nella procedura per un credito ipotecario di grado poziore , per l’importo di € 722.896,21. Tuttavia, con provvedimento del 25.6.2020, venne comunicata la definizione della fase distributiva e l’esecutività del progetto di distribuzione. In data 27.6.2020, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE propose ‘ ISTANZA EX 512 CPC affinché il Sig. G.E. disponga per la sua riformulazione tenendo conto dei crediti vantati da ‘ RAGIONE_SOCIALE come individuati e documentati nell’atto di intervento depositato il 24.06.20 e comunque, per quanto occorrer possa, propone OPPOSIZIONE EX ART. 617 CPC avverso qualsivoglia provvedimento di definitiva esecutività (anche implicita per decorrenza di termini) del Piano di Riparto depositato l’11.03.20, chiedendo che lo stesso venga riformulato in considerazione dei diritti ipotecari vantati da ‘RAGIONE_SOCIALE‘ come da atto di intervento depositato il 24.06.20. Al contempo, ed in subordine, CHIEDE che ‘ RAGIONE_SOCIALE venga rimessa in termini per consentire il tempestivo deposito dell’intervento comunque già depositato ‘. Fissata udienza per la comparizione delle parti per il 20.8.2020 e nella resistenza
N. 16089/23 R.G.
della creditrice pignorante, il Tribunale di Ancona dispose la sospensione della procedura esecutiva, precisando come l’intervento di RAGIONE_SOCIALE fosse stato depositato ‘ in tempo utile per partecipare alla distribuzione in ragione del proprio diritto di prelazione ai sensi dell’art. 528 secondo comma c.p.c., trattandosi di creditore ipotecario ‘. La procedente propose reclamo ex art. 669terdecies c.p.c., che il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, accolse con ordinanza del 4.11.2020, rilevando la tardività dell’intervento di RAGIONE_SOCIALE e revocando la disposta sospensione ; all’esito, il g.e. provvide alla distribuzione come da progetto approvato.
Introdotto quindi il giudizio di merito da parte dell’opponente , costituitasi l’opposta (a differenza di UBI Banca s.p.a. e dell’esecutato NOME COGNOME, pure evocati in giudizio) e istruita la causa, il Tribunale di Ancona, con sentenza del 7.6.2023, accolse l’opposizione, evidenziando che ‘ Nel caso di specie l’intervento si è avuto oltre il 10 giugno 2020, termine ultimo fissato dal Giudice per le osservazioni al progetto di riparto; ma senza che venisse fissata una vera e propria udienza ex art. 596 c.p.c., vero termine ultimo al di là del quale ogni intervento è tardivo. Ciò rilevato, in tema di opposizioni proposte ex art. 512 c.p.c., il termine iniziale per sollevare le contestazioni coincide con l’udienza di distribuzione e prima della domanda di collocazione o prima che sia posto in essere il piano di distribuzione non è possibile proporre le opposizioni. Il termine finale decorso il quale non è più possibile proporre le opposizioni in virtù dell’art. 512 c.p.c. è l’udienza per la discussione del progetto di riparto. Ciò rilevato, non essendovi in concreto stata alcuna fissazione della udienza ex art. 596 c.p.c., l’intervento di Cerved, prima della distribuzione, intervenuta successivamente,
deve dichiararsi per quei fini tempestivo; per cui vanno revocati tutti gli atti successivi, compreso il provvedimento di esecutività del riparto, intervenuto successivamente, a seguito dell’accoglimento del reclamo, ma atto presupposto della legittimità del riparto primo, che non ha tenuto conto dell’intervento di COGNOME, già Purple, che deve essere comunque considerato tempestivo perché la udienza ex art. 596 cpc, ancorché talvolta eventuale, è sempre atto del giudice e mai delegabile. Ne consegue pertanto che il ricorso va accolto, con revoca del riparto dichiarato esecutivo e ordine di effettuare nuovo riparto che tenga conto dell’intervento ex art. 596 cpc effettuato da RAGIONE_SOCIALE ora Cerved ‘ .
Avverso detta sentenza RAGIONE_SOCIALE, quale mandataria di RAGIONE_SOCIALE, ha proposto ricorso per cassazione, basato su quattro motivi, cui resiste con controricorso la RAGIONE_SOCIALE, quale mandataria di RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME e Banca Intesa San Paolo s.p.a. (incorporante della UBI Banca s.p.a.) non hanno svolto difese.
Il P.G. ha depositato requisitoria scritta, chiedendo l’accoglimento de i primi due motivi del ricorso, il rigetto del terzo e la declaratoria di assorbimento del quarto. Le parti costituite hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 Con il primo motivo si lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 83, comma 7, lett. h, del d.l. n. 18/2020, conv. in legge n. 27/2020, nonché dell’art. 596 c.p.c., con riferimento all’art. 360, co mma 1, n. 3, c.p.c. Si censura la sentenza nella parte in cui afferma che, nella specie, non si sarebbe svolta l’udienza ex art. 596 c.p.c. e si è, quindi, ritenuto tempestivo l’intervento spiegato da RAGIONE_SOCIALE, in quanto comunque precedente alla distribuzione.
1.2 Con il secondo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 617, comma 2, c.p.c., in relazione all’art. 360, co mma 1, n. 3, c.p.c., per aver il Tribunale disatteso il principio di definitività dei singoli atti di esecuzione qualora non sottoposti a specifica impugnazione ex art. 617, comma 2, c.p.c.
1.3 Con il terzo motivo si lamenta la nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, co mma 1, n. 4, c.p.c., o comunque la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 617, comma 2, e dell’art. 630, comma 3, c.p.c. in relazione all’art. 360, co mma 1, n. 3, c.p.c., per non aver il Tribunale tenuto conto della mancata impugnazione da parte dell’opponente del provvedimento del g iudice dell’ esecuzione del 25.6.2020, recante la formalizzazione della definitiva esecutività del piano e la definizione del procedimento (e quindi l’estinzione della procedura).
1.4 Con il quarto motivo, infine, si lamenta la nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, co mma 1, n. 4, c.p.c., o comunque la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 617, comma 2, e dell’art. 512 c.p.c. in relazione all’art. 360, co mma 1, n. 3, c.p.c., perché, anche a ritenere che l’udienza ex art. 596 c.p.c. non si sia celebrata, il Tribunale avrebbe comunque dovuto esaminare la forma e il contenuto dell’opposizione originariamente proposta al fine di valutarne l’ammissibilità e la procedibilità secondo i dettami dell’art. 617 e dell’art. 512 c.p.c. , il che non è avvenuto.
2.1 Il primo motivo è evidentemente fondato.
Premesso che, al tempo dell’avvio della fase distributiva nella procedura in questione, risultava un unico creditore (la pignorante RAGIONE_SOCIALE),
sicché a norma dell’art. 510 , comma 1, c.p.c. – neppure occorreva predisporre il progetto di distribuzione, posto che in tal caso il giudice dell’esecuzione, sentito il debitore, ‘ dispone a favore del creditore pignorante il pagamento di quanto gli spetta per capitale, interessi e spese ‘ , nella specie la distribuzione venne comunque trattata come se vi fosse un concorso tra creditori, senza opposizione di alcuno. I l giudice dell’esecuzione anconetano – dopo essersi dichiaratamente mosso, in un primo tempo (provvedimento del 21.3.2020), nell’ambito della normativa emergenziale, ma ciononostante fissando l’udienza ex art. 596 c.p.c., in presenza, per la data del 9.7.2020 – con provvedimento del 26.5.2020 tornò sui suoi passi e, avendo già acquisito l’approvazione scritta dell’unico creditore, fissò il termine del 10.6.2020 per l’approvazione anche da parte del debitore esecutato, prevedendo un ulteriore sviluppo nel solo caso in cui dovessero arrivare contestazioni e specificamente invitando il professionista delegato, nel caso contrario, a sollecitarlo per la dichiarazione di esecutività. Insomma, pur senza espressamente richiamarlo, il g.e. applicò – nei fatti il disposto dell’art. 83, comma 7, lett. h, del d.l. n. 18/2020, conv. in legge n. 27/2020, procedendo all’approvazione del progetto con udienza ‘ cartolarizzata ‘ : il provvedimento del 26.5.2020 non potendo assumere altro significato, sul piano logico e funzionale, se non quello di revocare, benché implicitamente, il precedente provvedimento del 21.3.2020, con cui era stata fissata l’udienza ‘fisica’ ex art. 596 c.p.c. per la data del 9.7.2020.
Ciò posto, non v’è questione tra le parti sul fatto che l’esecutato NOME COGNOME sia stato debitamente notiziato e che, nel termine assegnato, non abbia presentato osservazioni. Pertanto, in forza del provvedimento del 26.5.2020, il
N. 16089/23 R.G.
progetto di distribuzione deve intendersi approvato dalle parti addirittura in data 10.6.2020, termine assegnato al debitore stesso, il quale, in quel momento, era l’unico altro soggetto controinteressato .
Da ciò consegue che, contrariamente a quanto opinato dal Tribunale anconetano, che ha dissertato su questioni assolutamente non pertinenti (l’insegnamento di Cass. n. 9412/2023, non massimata e rimasta isolata, concerne infatti il diverso tema della possibilità che, nel sistema antecedente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 149/2022, l’approvazione del progetto di distribuzione possa avvenire o meno esclusivamente dinanzi al professionista delegato) , l’udienza ex art. 596 c.p.c. s’è regolarmente tenuta dinanzi al g iudice dell’esecuzione , benché in forma ‘ cartolarizzata ‘ secondo la normativa emergenziale (come anche correttamente ritenuto dal P.G.), articolandosi fino al 10.6.2020. Pertanto, l’intervento di RAGIONE_SOCIALE – spiegato in data 24.6.2020 – non può che essere considerato tardivo a mente dell’ art. 566 c.p.c., che appunto segna il termine finale per la proponibilità dell’intervento del creditore privilegiato nel momento di inizio dell’udienza per l’approvazione del progetto di distribuzione (v. Cass. n. 7296/2003).
2.2 Né, del resto, la conclusione che precede resta influenzata dalla questione circa la regolarità o meno della notifica dell’avviso ex art. 498 c.p.c. nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, su cui la controricorrente particolarmente insiste in memoria. Infatti a parte il fatto che l’affermazione circa la regolarità della notifica in questione, benché affermata dal Tribunale nell’ambito della ponderazione sulle ragioni di compensazione delle spese, non è stata impugnata da RAGIONE_SOCIALE -, è anzitutto ben noto che, nel caso di mancata notifica dell’avviso al creditore iscritto, ove questi non sia intervenuto nel l’esecuzione, l’unico rimedio da questi
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esperibile è l’azione risarcitoria ex art. 2043 c.c. nei confronti del creditore pignorante (v. Cass. n. 9394/2003; Cass. n. 4000/2006, nonché Cass. n. 18336/2014, in motivazione), quale autore del fatto illecito: pertanto, tale omissione non dispiega alcun effetto invalidante sugli atti del processo esecutivo. In ogni caso, è pacifico tra le parti che l’odierna ricorrente effettu ò la notifica dell’avviso ex art. 498 c.p.c. nei confronti di Banca delle Marche s.p.a. (divenuta UBI Banca s.p.a.) in data 8.5.2018 (v. doc. 9 fasc. di primo grado della odierna ricorrente) e, pertanto, trattandosi del creditore iscritto risultante dai RR.II., deve ritenersi pure che l’adempime nto sia stato regolarmente effettuato presso il domicilio eletto nella nota di iscrizione, giacché non è possibile ipotizzare un onere di diligenza tale da imporre al pignorante la ricerca del titolare effettivo del credito, ove l’annotazione della cessione ex art. 2843 c.c. non sia stata effettuata (nella specie, peraltro, del tutto legittimamente, posto che nell’ambito delle operazioni di cartolarizzazione tanto non occorre , a norma dell’art. 4, comma 1, della legge n. 130/1999 , che richiama, tra l’altro, l’art. 58, comma 3, TUB).
3.1 -I restanti motivi restano conseguentemente assorbiti, posto che l’accoglimento del primo motivo ne rende superflua la disamina, sufficiente essendo a determinare la cassazione dell’impugnata sentenza .
4.1 In definitiva, è accolto il primo motivo, mentre i restanti sono assorbiti. La sentenza impugnata è dunque cassata in relazione e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., col rigetto dell’opposizione proposta da RAGIONE_SOCIALE, perché infondata.
N. 16089/23 R.G.
Stante l’assoluta novità della questione, circa la portata della citata normativa emergenziale con riguardo all’udienza ex art. 596 c.p.c., si ravvisano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite del giudizio di merito e di questo giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbiti i restanti. Cassa la sentenza impugnata in relazione e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione agli atti esecutivi proposta da RAGIONE_SOCIALE Compensa integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio .
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza Sezione Civile della