Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5825 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5825 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n° NUMERO_DOCUMENTO del ruolo generale dell’anno 2019 , proposto da
RAGIONE_SOCIALE , c.f. 08547180011, in persona del legale rappresentante pro tempore AVV_NOTAIO, con sede in Settimo Torinese INDIRIZZO, INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO del Foro di Milano, come da procura alle liti del 27 novembre 2019 apposta in calce al ricorso.
Ricorrente
contro
Città di San Mauro Torinese (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del legale rappresentante e sindaco NOME COGNOME, con sede in San Mauro T.se INDIRIZZO), INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE – P.E.C.: EMAIL), ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’AVV_NOTAIO COGNOME in Roma, INDIRIZZO, giusta procura spe-
ciale apposta in calce al controricorso rilasciata in forza di deliberazione della Giunta Comunale n. 218 del 18.12.2019.
Controricorrente
avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino n° 747 depositata il 30 aprile 2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 ottobre 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1 .- Con la sentenza indicata in intestazione la Corte d’appello di Torino, su appello del Comune RAGIONE_SOCIALE Città di San Mauro Torinese ed in totale riforma della sentenza di primo grado, revocava il decreto ingiuntivo ottenuto da RAGIONE_SOCIALE contro il Comune predetto per euro 21.638,78, a titolo di interessi moratori per ritardato pagamento di fatture degli anni 2011 e 2012, emesse dalla ricorrente nel corso dell’appalto pubblico con l’Ente locale ed avente ad oggetto lo smaltimento di rifiuti solidi urbani.
Osservava la Corte che NOME non aveva provveduto al versamento dei contributi previdenziali; che tale inadempimento era stato riconosciuto dall’appaltatore con lettere del 12 gennaio e del 23 novembre 2012; che con tali missive COGNOME aveva sollecitato il Comune a procedere all’intervento sostitutivo previsto dall’art. 4 del d.P.R. n° 207/2010 e, dunque, al versamento all’RAGIONE_SOCIALE del dovuto; che i pagamenti di un primo gruppo di fatture erano stati effettuati il 22 aprile 2012, appena diciotto giorni dopo aver ricevuto dall’RAGIONE_SOCIALE le informazioni necessarie al versamento; che per un secondo gruppo di fatture il pagamento era stato effettuato l’ 11 gennaio 2013 ‘ a distanza di una settimana, a favore di altra società ‘ -la RAGIONE_SOCIALE, gestore operativo della discarica di Chivasso 0 -‘ come da richiesta dell’appellata, nel corso della riunione in Prefettura del 17/10/2012, ribadita nella nota del 23/11/2012 ‘; che, in definitiva, la stazione
appaltante aveva ‘ correttamente esercitato il potere sostitutivo e quindi provveduto al pagamento dei contributi omessi ‘, con la conseguenza che non era possibile ‘ configurare alcuna mora del debitore, il quale si correttamente comportato e provveduto in luogo della RAGIONE_SOCIALE ‘.
2 .- Ricorre per cassazione RAGIONE_SOCIALE, affidando il gravame ad un unico motivo.
Resiste il Comune, che conclude per l’inammissibilità dell’impugnazione e, comunque, per la sua reiezione.
Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in Adunanza Camerale ai sensi dell’art. 380bis cod. proc. civ.
Nessuna parte ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
3 .- Col primo ed unico motivo di ricorso RAGIONE_SOCIALE lamenta la violazione dell’art. 4, secondo e sesto comma, del d.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207.
Al contrario di quanto ritenuto dalla Corte territoriale, l’art. 4 del d.P.R. n° 207/2010 farebbe decorrere l’obbligo della Stazione appaltante di procedere all’intervento sostitutivo e, dunque, al versamento all’ RAGIONE_SOCIALE dei contributi omessi, non dal ‘ riconoscimento ‘ di tale omissione da parte dell’appaltatore, ma dal ricevimento del Durc da parte del Responsabile del procedimento, come chiaramente disposto dal testo del menzionato art. 4.
Ne deriverebbe che i crediti portati dalle fatture, nei rapporti tra committente pubblico ed appaltatore, sarebbero scaduti ed avrebbero generato gli interessi di mora chiesti col decreto ingiuntivo.
4 .- Il motivo è inammissibile per più ragioni.
Anzitutto, esso non coglie l’esatta ratio decidendi della sentenza impugnata.
Infatti, la Corte territoriale ha ben messo in evidenza, con il passaggio motivazionale riassunto nella precedente parte narrativa
della presente ordinanza (sentenza pagina 5), che il ritardo nell’adempimento era dipeso da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al Comune, debitore dei corrispettivi dei servizi di raccolta rifiuti (art. 1218 cod. civ.) e che l’Ente locale aveva provveduto al pagamento non appena ricevute le informazioni necessarie dall’Istituto previdenziale, con ciò escludendo che la maturazione degli interessi moratori potesse avvenire con l’automatismo riconosciuto dal tribunale, che aveva ricollegato tale maturazione alla semplice scadenza dei due gruppi di fatture.
La ricorrente (ricorso pagine 8-12, paragrafo 1) censura invece il decisum facendo leva sul testo dell’art. 4 del d.P.R. n° 207/2010, il quale, a suo dire, farebbe sorgere l’obbligo dell’intervento sostitutivo della Stazione appaltante solo ed unicamente al ricevimento del Documento unico di regolarità contributiva (Durc).
Aggiunge, poi (pagine 12-15, paragrafo 2), che comunque il Comune assunse in ritardo le informazioni necessarie al pagamento dei due gruppi di fatture.
Ora, anche a tacere della mancata censura della ratio posta a base della decisione gravata, il primo profilo trascura del tutto il disposto dell’art. 1218 cod. civ., il quale esclude la mora del debitore quando (l’inadempimento o) il ritardo è stato determinato da impossibilità derivante da causa non imputabile, e quello dell’art. 1375 cod. civ., il quale prescrive alle parti di eseguire il contratto secondo buona fede.
Com’è noto, il Durc ha la funzione di attestare le risultanze contabili ricavabili dagli archivi degli enti deputati al suo rilascio ed è, pertanto, evidente che una fase di accertamento della rispondenza di tale situazione formale alla realtà sostanziale sia necessaria il più delle volte, ben potendo l’irregolarità contributiva essere stata, nel frattempo, sanata dall’imprenditore interessato o essere comunque giustificata in virtù del concorso di altre evenienze, tra le quali l’esi-
stenza di un contenzioso tra stazione appaltante ed imprenditore, la sopravvenienza di procedure concorsuali, ecc…
Ne deriva, dunque, che la durata della fase di accertamento iniziata dal Comune, onde procedere all’intervento sostitutivo ex citato art. 4, si traduce in una impossibilità della prestazione per causa non imputabile al debitore, con conseguente esclusione della mora debendi a suo carico.
Il secondo profilo entra inammissibilmente nel merito della statuizione della Corte, la quale -con statuizione plausibile e, pertanto, non censurabile nella presente sede -ha ritenuto che il Comune si fosse prontamente attivato per procedere all’intervento sostitutivo ed al pagamento del residuo all’appaltatore.
Da ultimo, giova anche osservare che il ricorso è altresì carente di chiarezza laddove non identifica con precisione il dies a quo della mora delle singole fatture e non specifica se tale mora debba ravvisarsi anche per il versamento effettuato dal Comune in favore della RAGIONE_SOCIALE, cessionaria del credito: conclusione che parrebbe smentita dalla doglianza fondata sul solo art. 4 del d.P.R. n° 207/2010, dunque su una norma che riguarderebbe unicamente i contributi previdenziali.
5 .- Alla soccombenza della ricorrente segue la sua condanna alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore del resistente, per la cui liquidazione -fatta in base al d.m. n° 55 del 2014, come modificato dal d.m. n° 147 del 2022, ed al valore della lite (euro 21 mila) -si rimanda al dispositivo che segue.
Va, inoltre, dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1quater , del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, ove dovuto.
p.q.m.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere al resistente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 3.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al cp ed all’iva, se dovuta. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1quater , del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, ove dovuto.
Così deciso in Roma il 29 ottobre 2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione.
Il presidente NOME COGNOME