Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 1741 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 1741 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9805/2024 R.G. proposto da :
COMUNE DI SAN ROBERTO, telematicamente domiciliato presso l’avvocato COGNOME che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE IFIS SPA, telematicamente domiciliata presso l’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende
-controricorrente-
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE
-intimati-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO MILANO n. 435/2024 depositata il 14 febbraio 2024;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 novembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME:
Rilevato che:
Per quanto ancora d’ interesse, la società RAGIONE_SOCIALE, mandataria di RAGIONE_SOCIALE, cessionaria pro soluto di credito dalla cedente RAGIONE_SOCIALE, proponeva ricorso ex articolo 702 bis c.p.c. al Tribunale di Milano per ottenere la condanna del Comune di San Roberto a pagarle la somma di euro 115.685,95, oltre a interessi, per fornitura di energia elettrica dall’aprile 2010 al dicembre 2013.
Esponeva che la cedente GDF aveva stipulato con tale Comune un contratto di somministrazione e, in seguito e precisamente il 31 marzo 2011, un accordo transattivo, a sostegno della sua domanda.
Il Comune si costituiva, resistendo.
Convertito il rito da sommario a ordinario, si costituiva pure RAGIONE_SOCIALE ex articolo 111 c.p.c. per cessione pro soluto del credito dall’attrice, di cui chiedeva l’estromissione.
Il Tribunale, con sentenza n. 3602/2021, accoglieva la domanda limitatamente alla somma di euro 43.394 (per il periodo dal 1 marzo al 31 dicembre del 2011), condannando quindi il Comune a corrisponderla all’attrice; nella motivazione dichiarava inammissibile l’intervento di RAGIONE_SOCIALE.
Il Comune proponeva appello, notificato a NOME (sempre quale mandataria di RAGIONE_SOCIALE) e ad NOME, chiedendo parziale riforma della sentenza di primo grado.
Si costituiva RAGIONE_SOCIALE quale cessionaria di attività e passività della cedente NOME in liquidazione coatta amministrativa, chiedendo il rigetto dell’appello.
All’udienza del 12 aprile 2022 la Corte d’appello dichiarava contumaci NOME e NOME.
Il Comune eccepiva la carenza di legittimazione passiva della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che nel costituirsi non aveva impugnato il capo della sentenza che aveva dichiarato inammissibile l’intervento di NOME.
La Corte d’ Appello di Milano, con sentenza n. 435/2024, dopo aver dichiarato che la qualità di cessionaria di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non era stata contestata dalle parti rimaste contumaci, affermava che in tale qualità il suo intervento era ammissibile ai sensi dell’articolo 111 c.p.c., per cui andava disattesa la relativa eccezione del Comune; rigettava infine l’appello.
Il Comune ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi; RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE si è difesa con controricorso. Entrambe le suddette parti hanno depositato memoria.
Considerato che:
Con il primo motivo il Comune ricorrente denuncia violazione dell’articolo 2909 c.c. in relazione all’eccezione sul giudicato interno in ordine all’inammissibilità dell’intervento di NOME e sulla conseguente carenza della legittimazione passiva del suo successore, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ex articolo 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.
1.1 Lamenta che nel giudizio d’appello RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è intervenuta quale successore di NOME, il cui intervento in primo grado era stato dichiarato inammissibile nella sentenza del Tribunale; e che fin dall’udienza di comparizione del 12 aprile 2022 ‘e nei suoi successivi atti difensivi’ ha eccepito il difetto di legittimazione passiva della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE perché avverso la dichiarazione di inammissibilità dell’intervento di NOME nessuna parte aveva proposto appello, generandosi così il giudicato interno.
Si duole essersi la corte territoriale limitata ad affermare che la qualità di cessionaria di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non era stata contestata dalle parti rimaste contumaci, ritenendo che in tale qualità il suo
intervento sarebbe stato ammissibile ai sensi dell’articolo 111 c.p.c., per cui andava disattesa la relativa eccezione del Comune.
Non avrebbe inciso, d’altronde, il fatto che il Tribunale aveva dichiarato l’inammissibilità nella motivazione e non nel dispositivo (a pagina 6 del ricorso è riportato il relativo passo della prima sentenza: ‘ rileva che – anche volendosi prescindere dall’assorbente profilo della tardività dell’intervento avvenuto successivamente all’udienza di precisazione delle conclusioni – la documentazione allegata a sostegno della legittimazione non risulta esaustiva in quanto carente della notifica al ceduto (requisito che le parti hanno espressamente convenuto ai fini del perfezionamento della cessione giusto contratto allegato). Pertanto l’intervento deve qualificarsi come inammissibile ‘) non ricorrendo contrasto conseguente tra motivazione e dispositivo e sussistendo soltanto, quindi, un errore materiale consistente nella omissione della dichiarazione nel dispositivo (si cita Cass. ord. 26074/2018).
Lamenta essersi dalla corte di merito erroneamente omesso di esaminare la sollevata eccezione di difetto di legittimazione passiva della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sussistendo giudicato interno sulla dichiarazione di inammissibilità dell’intervento in primo grado di NOME.
1.2.1 Nella premessa del ricorso, a pagina 4, il ricorrente afferma che il giudice di prime cure ha dichiarato l’inammissibilità dell’intervento della cessionaria RAGIONE_SOCIALE per non essere stata la cessione notificata al Comune; poi, nel primo motivo, riconosce la mancanza di ciò nel dispositivo della sentenza del Tribunale, rammentando -quanto all’eccezione sollevata dal Comune sin dall’udienza di comparizione del 12 aprile 2022 e ribadita nei successivi atti difensivi – che RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE tale eccezione aveva confutato ‘assumendo che, se è vero che nella motivazione della sentenza … il Tribunale ha dichiarato l’inammissibilità dell’intervento di NOME COGNOME, è anche vero che la medesima dichiarazione è stata omessa nel dispositivo’ (ricorso, pagine 5 -6),
deducendone RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE stessa che per questo l’intervento di NOME è ammissibile e la sua inammissibilità è passata in giudicato perché sul punto il Comune non ha proposto appello.
È a questo punto che il Comune riporta il testo della motivazione al riguardo della sentenza del Tribunale; evoca poi la giurisprudenza di legittimità per cui il contrasto motivazione/dispositivo ricorre soltanto se e in quanto incida sul provvedimento, costituendo altrimenti unicamente un errore materiale (oltre a Cass. ord. 26074/2018, citata come si è visto dal ricorrente – la quale afferma che il contrasto tra motivazione e dispositivo che rende nulla la sentenza sussiste solo se incide sulla idoneità del provvedimento, nel suo complesso, a rendere riconoscibile il contenuto della statuizione giudiziale, altrimenti sussistendo errore materiale; le sono conformi Cass. 10637/2007, Cass. 12622/2010, Cass. 10518/2009 Cass. 6109/2006 e Cass. 17392/2004 -, da ultimo si è posta sulla stessa linea Cass. ord. 17275/2025; vanno ricordate pure Cass. 26077/2015 – per cui vi è contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione che rende nulla la sentenza soltanto se il provvedimento è inidoneo a consentire l’individuazione del concreto comando giudiziale e quindi del diritto o bene riconosciuto – e la conforme Cass. ord. 16014/2017). E nel caso in esame il contrasto non vi sarebbe.
1.2.2 Oppone la controricorrente che il giudice d’appello non ha omesso l’esame della eccezione, riferendosi evidentemente alla eccezione che opponeva a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE l’intervento di RAGIONE_SOCIALE, rectius il giudicato interno raggiunto sull’inammissibilità dell’intervento di RAGIONE_SOCIALE.
Il motivo è inammissibile.
Va osservato che il passo che lo conterrebbe non affronta ciò, perché il giudice d’appello rimarca unicamente che ‘non è stata contestata dalle parti rimaste contumaci’ (questo asserto non è del tutto condivisibile, poiché il contumace, come tale, non può certo
svolgere una specifica attività processuale di contestazione) la qualità di cessionaria di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE rispetto alle attività e passività della cedente RAGIONE_SOCIALE in l.c.a., e soprattutto giunge a dichiarare l’ammissibilità ex articolo 111 c.p.c. dell’intervento di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
In effetti, l’eccezione del Comune offre un contenuto diverso, non riguardando, cioè, il subentro come cessionaria di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ad RAGIONE_SOCIALE, bensì l’inammissibilità dell’intervento di quest’ultima, per cui si è formato un giudicato.
Corretto è comunque il centro dell’argomentazione difensiva di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ovvero il rilievo che il cessionario ha ‘facoltà di intervenire … ex art. 111 c.p.c. anche in appello, a prescindere dalle vicende processuali del suo cedente’ (controricorso, pagina 9).
Si deve infatti distinguere la posizione sostanziale -derivata proprio dalla cessione di crediti e di debiti – dalla posizione processuale, la quale vanta, logicamente, una intrinseca autonomia.
Il cessionario è legittimato a intervenire dopo avere ricevuto la cessione, assumendo solo allora il ruolo di parte nel processo in corso.
L’intervento in un giudizio è una modalità di esercizio processuale del sotteso diritto sostanziale, il che significa che è oggetto di una autonoma facoltà di scelta processuale di chi è sopravvenuto nella titolarità del diritto sostanziale stesso.
Pertanto, qualora il dante causa sostanziale, cioè il cedente, opti per non entrare nel processo in questione ovvero -e ciò nei suoi effetti è equivalente -scelga tardivamente, id est inammissibilmente, di incedere nell’ambito del relativo contraddittorio mediante l’intervento (non essendo litisconsorte necessario), ciò non incide sulla facoltà processuale dell’avente causa, acquisita appunto tramite la cessione come strumento accessorio/tutelativo della conseguente titolarità sostanziale, qui
non risultando, d’altronde, che si fosse già formato un giudicato di contenuto sostanziale idoneo a investire il diritto in cui è succeduto il cessionario.
Ne consegue, in conclusione, l’infondatezza del motivo, non investendo la vicenda puramente processuale di NOME – conclusa con relativo giudicato – la titolarità del diritto processuale di intervento acquisita, in forza della sopravvenuta qualità di cessionario del diritto sostanziale, da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia nullità della sentenza per violazione dell’articolo 2909 c.c. per illegittima pronuncia su fatto coperto dal giudicato interno; denuncia altresì violazione e falsa applicazione degli articoli 69 r.d. 18 novembre 1923 n. 2440, 115 d.p.r. 21 dicembre 1999 n. 554 e 117 d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, nonché omesso esame di fatto decisivo; il tutto in riferimento all’articolo 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.
2.1 In appello il Comune aveva lamentato la contraddittorietà della sentenza del Tribunale, che da un lato aveva implicitamente ritenuto opponibile al Comune stesso il contratto del 19 febbraio 2014 con cui GDF aveva ceduto il credito a COGNOME, e dall’altro aveva dichiarato inammissibile l’intervento di NOME perché il contratto di cessione del credito del 21 settembre 2017 tra essa e la cedente RAGIONE_SOCIALE non risultava notificato al Comune.
Poiché ‘nessuna delle parti ha proposto appello’, sulla dichiarazione di inammissibilità dell’intervento di NOME e sulle motivazioni di ciò si è formato giudicato interno. Però la corte territoriale ‘si sofferma solo … sulla proponibilità o meno al debitore ceduto’ del contratto stipulato tra il cedente NOME (e non GBM, come erroneamente affermato nella sentenza) e la cessionaria GBM, poi RAGIONE_SOCIALE, il 21 settembre 2017, che non faceva parte del thema decidendum del giudizio d’appello, essendo il contratto già dichiarato inopponibile e inefficace nei
confronti del Comune dal Tribunale, con sentenza su ciò non appellata da nessuna delle parti in causa.
2.2 Peraltro, la pronuncia di inammissibilità del Tribunale è da ritenersi corretta (anche normativamente: va applicato il combinato disposto degli articoli 69 r.d. 18 novembre 1923 n. 2440, 115 d.p.r. 21 dicembre 1999 n. 554 e 117 d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 in forza dei quali per la cessione di crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione, e di Enti locali in particolare, è necessaria la forma di atto pubblico o scrittura privata, con notifica all’amministrazione debitrice nelle forme degli atti processuali); perciò il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare l’inefficacia nei confronti del Comune del contratto del 19 febbraio 2014 con cui GDF aveva ceduto a NOME il credito nei confronti del Comune, perché stipulato con mera scrittura privata non autenticata; e al riguardo la corte territoriale avrebbe omesso esame.
2.3 Il motivo è inammissibile.
Esso risulta formulato in violazione del requisito a pena d’inammissibilità prescritto all’art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c.
Il Comune ricorrente avrebbe dovuto specificamente riportare il motivo dell’appello relativo al contratto del 19 febbraio 2014 e le conseguenti ragioni ivi dedotte.
Invece, nella premessa del ricorso, a pagina 5, riporta (tra l’altro) di avere in appello lamentato la ‘opponibilità’ a sé, debitore ceduto, ‘del contratto di cessione del credito stipulato tra la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE‘; e anche nella esposizione motivo qui in esame, il ricorrente non indica sufficientemente quel che rileva, riportando solo quel che sarebbe stato nella sentenza del Tribunale come contraddittorio (ricorso, pagina 9).
In particolare, la questione della forma scritta per la notifica della cessione, quale forma processuale, compare solo nel ricorso per cassazione; e infatti il passo della sentenza d’appello riportato
(ricorso, pagine 9-10) non la menziona né include come oggetto del motivo d’appello ove si dichiara che ‘eccepisce … il Comune l’inopponibilità a sé della cessione del credito’ da GBM ad NOME (che poi secondo il ricorrente sarebbe comunque un errore, anche questo però necessitante una valutazione fattuale, nel senso che il contratto sarebbe stato stipulato tra NOME e GBM, quest’ultima divenuta poi NOME).
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione dell’articolo 214 c.p.c. per illegittima utilizzazione di scrittura privata disconosciuta e non verificata.
3.1 Nell’appello il Comune aveva censurato la sentenza di primo grado per avere fondato la condanna di pagamento su un contratto ‘disconosciuto’ e non verificato; la corte territoriale ha ribattuto che ciò era irrilevante per la decisione, giacché ‘la fonte contrattuale’ della pretesa creditoria presente in questa causa sarebbe invece la transazione stipulata tra le parti.
Si riporta un passo della sentenza del Tribunale per dimostrare che il giudice d’appello ‘travisa’ il suo contenuto in quanto il primo giudice in tale contratto avrebbe ravvisato una fonte negoziale del rapporto, per cui non corrisponderebbe al vero che il contratto sia irrilevante; e segue (pagine 12-13 del ricorso) una ricostruzione della vicenda.
3.2 Il motivo è inammissibile.
Il ricorrente censura, in via diretta, l’accertamento fattuale della corte territoriale, che ha costituito proprio la risposta della corte al relativo motivo d’appello.
Con il quarto motivo il ricorrente denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione dell’articolo 92 c.p.c. per erronea regolamentazione delle spese processuali.
4.1.1 In sede di gravame l’odierno ricorrente ha lamentato in primo luogo che il Tribunale non ha compensato le spese con la RAGIONE_SOCIALE; in
secondo luogo, che non ha condannato la COGNOME a rifonderle le spese di lite.
Il giudice d’appello aveva rigettato la prima doglianza ritenendo che valeva la prevalente soccombenza: e qui avrebbe errato perché, in caso di accoglimento parziale, il giudice può compensare, del tutto o in parte, ex articolo 92 c.p.c.
4.1.2 Questo primo submotivo è palesemente infondato: è ben noto che per il giudicante la compensazione delle spese processuali in caso di soccombenza parziale costituisce una facoltà, e non un obbligo.
4.2.1 Lamenta in secondo luogo il ricorrente che la sua seconda censura era stata rigettata poiché l’intervento era stato dichiarato inammissibile ‘e non si può dunque ritenere alcuna soccombenza della parte’ -così proprio ha affermato il giudice d’appello -.
4.2.2 Quest’ultimo profilo di censura è fondato.
Se una parte interviene inammissibilmente, incorre in soccombenza ove come nella specie l’inammissibilità venga dichiarata.
Alla fondatezza nei suindicati termini della ( sola ) seconda parte del quarto motivo consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384, 2° co., c.p.c. con condanna dell’ COGNOME al pagamento in favore del Comune delle spese di lite del primo grado di giudizio, liquidate come in dispositivo; inalterato il resto.
Le ragioni della decisione costituiscono giusti motivi per disporsi la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie in parte il quarto motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione; dichiara inammissibili il 1°, il 2°, il 3° e la restante parte del 4° motivo. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e decidendo la causa nel merito condanna la società RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore del Comune odierno ricorrente delle spese del giudizio di 1° grado, che liquida in complessivi euro 3.200,00 ( di cui euro 3.000,00 per onorari ), oltre a spese generali e accessori di legge; inalterato il resto. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma il 6 novembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME