Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 10634 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 10634 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 19/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso 29654-2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, nello studio dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, nello studio dell’AVV_NOTAIO che lo rappresenta e difende
– controricorrente –
nonchè contro
COGNOME NOME e COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, nello studio dell’AVV_NOTAIO, che li rappresenta e difende
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 3396/2020 della CORTE DI APPELLO di ROMA, depositata il 10/07/2020;
udita la relazione della causa svolta in camera di AVV_NOTAIOiglio dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. COGNOME NOME e COGNOME NOME evocavano in giudizio NOME innanzi il Tribunale di Roma, rivendicando la proprietà di due box e una cantina occupati dal convenuto ed invocando la condanna di quest’ultimo al rilascio dei detti beni ed al risarcimento del danno da occupazione.
Si costituiva il COGNOME, resistendo alla domanda ed eccependo che gli immobili erano di proprietà esclusiva di RAGIONE_SOCIALE, la quale aveva autonomamente agito, in altro giudizio, per la rivendicazione della proprietà dei medesimi beni oggetto del presente giudizio.
Con ordinanza del 29.4.2015 il Tribunale accoglieva il ricorso, ordinando il rilascio dei beni oggetto di causa e condannando il COGNOME al pagamento della somma di € 10.720 a titolo di risarcimento del danno da occupazione sine titulo .
Con la sentenza impugnata, n. 3396/2020, la Corte di Appello di Roma, nel contraddittorio esteso a RAGIONE_SOCIALE, intervenuta in seconde cure, rigettava il gravame principale proposto dal COGNOME avverso la decisione di primo grado, confermandola e dichiarando inammissibile l’intervento in appello.
Propone ricorso per la cassazione della pronuncia di secondo grado RAGIONE_SOCIALE, affidandosi ad un unico motivo.
Resistono con distinti controricorsi COGNOME NOME e COGNOME NOME, da un lato, e COGNOME NOME, dall’altro lato.
A seguito della proposta di definizione del giudizio, formulata dal AVV_NOTAIOigliere delegato ai sensi dell’art. 380bis c.p.c. e ritualmente comunicata alle parti, la parte ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso.
In prossimità dell’adunanza in camera di AVV_NOTAIOiglio, fissata ai sensi dell’art. 380bis .1 c.p.c., la parte ricorrente ed i controricorrenti COGNOME e COGNOME hanno depositato memoria.
La parte ricorrente ha altresì depositato istanza di remissione alle Sezioni Unite di questa Corte, rivolta al Primo Presidente, che è stata rigettata con provvedimento a firma del Presidente Aggiunto in data 23.11.2023.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Preliminarmente, rileva la Corte che nel procedimento ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come disciplinato dal d.lgs. n. 149 del 2022, il presidente della sezione o il AVV_NOTAIOigliere delegato, che abbia formulato la proposta di definizione accelerata, può far parte, ed eventualmente essere nominato relatore, del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380-bis.1, non versando in situazione di incompatibilità agli effetti degli artt. 51, comma 1, n. 4 e 52 c.p.c., atteso che tale proposta non rivela una funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di AVV_NOTAIOiglio AVV_NOTAIOeguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta, che si sussegue nel medesimo giudizio di cassazione con carattere di autonomia e con contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa (cfr. Sez. U, Sentenza n. 9611 del 2024 depositata il 10.4.2024).
Sulla scorta di tale recentissima pronuncia (che ha giustificato la successiva riconvocazione del Collegio in camera di AVV_NOTAIOiglio e, inevitabilmente, lo slittamento della presente decisione), il AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, autore della proposta di definizione ex art. 380 bis cpc, non versa in situazione di incompatibilità.
Sempre preliminarmente, si osserva che l’eccezione concernente la sottoposizione della società ricorrente alla procedura di liquidazione giudiziale, sollevata con la memoria della parte controricorrente COGNOME e COGNOME, va disattesa, sia perché proposta in termini generici e dunque senza osservanza del principio di specificità delle censure sollevabili in sede di legittimità, sia perché, comunque, irrilevante ai fini dello svolgimento del presente giudizio, dominato dall’impulso d’ufficio.
Passando all’esame del ricorso, con l’unico motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 344 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto inammissibile l’intervento da lei spiegato in grado di appello.
La proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380bis c.p.c. è del seguente tenore:
‘INAMMISSIBILITA’, o comunque MANIFESTA INFONDATEZZA, del ricorso avverso pronuncia di accoglimento di domanda di rivendicazione e rilascio di alcuni locali adibiti a box per auto e di risarcimento del danno.
Unico motivo: inammissibile, o comunque manifestamente infondato, in quanto con esso la società ricorrente contesta la dichiarazione di inammissibilità della domanda proposta dal terzo interveniente. In particolare, la Corte di Appello ha ritenuto che l’odierna ricorrente avrebbe dovuto proporre opposizione di terzo avverso la sentenza ex
art. 2932 c.c. sulla cui base i controricorrenti COGNOME e COGNOME avevano proposto domanda di rivendicazione e rilascio nei confronti del convenuto originario COGNOME. Ad avviso della ricorrente, invece, il giudice di merito avrebbe dovuto ritenere ammissibile l’intervento in appello, perché proposto da un soggetto non evocato in giudizio, che poteva risultare pregiudicato nei suoi interessi dalla decisione.
La censura non AVV_NOTAIOidera che, come esattamente rilevato dalla Corte di Appello, la sentenza idonea a pregiudicare i diritti della odierna ricorrente è quella ex art. 2932 c.c., sulla cui base la COGNOME e lo COGNOME avevano agito in rivendicazione nei confronti dell’occupante COGNOME. Il pregiudizio, infatti, deriva dalla costituzione di un titolo attributivo della proprietà evidentemente incompatibile con gli interessi della RAGIONE_SOCIALE Non è rilevante, invece, in sé la mera condizione di detenzione del cespite oggetto di causa, in capo alla predetta società, in funzione del principio per cui il titolo legittimante il rilascio può essere eseguito nei confronti di chiunque si trovi nella materiale disponibilità del bene che ne costituisce oggetto’.
Il Collegio condivide il contenuto della proposta ex art. 380bis c.p.c. rilevando che, come è noto, l’intervento in appello, presuppone la legittimazione a proporre opposizione di terzo (v. art. 344 cpc), sicché, con riferimento allo specifico caso, occorreva documentare l’esistenza di un titolo incompatibile con quello degli attori. Ebbene, il ricorso omette di fornire questo dato decisivo, non precisando quale sarebbe il titolo incompatibile con quello degli attori, posto che si limita a dedurre una mera situazione di possesso, tutta da verificare.
Le memorie depositate dalle parti non offrono argomenti ulteriori rispetto a quelli contenuti nel ricorso e nel controricorso, fatta salva l’eccezione contenuta nella memoria di parte controricorrente COGNOME e COGNOME, appena esaminata.
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con AVV_NOTAIOeguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento in favore della parte controricorrente COGNOME e COGNOME, delle spese processuali, liquidate come in dispositivo. Va invece disposta la compensazione delle spese tra la parte ricorrente e l’altro controricorrente COGNOME, il quale ha aderito alla censura proposta da RAGIONE_SOCIALE
Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380bis c.p.c., vanno applicati -come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380bis c.p.c.- il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con AVV_NOTAIOeguente condanna della parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma -nei limiti di legge- in favore della cassa delle ammende.
Con riferimento all’applicazione dell’art. 96 c.p.c. va data continuità al principio secondo cui ‘In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l’art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022) -che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell’art. 96 c.p.c.- codifica un’ipotesi normativa di abuso del processo, poiché non attenersi ad una valutazione del proponente poi confermata nella decisione definitiva lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente’ (Cass. Sez. U, Ordinanza n. 27433 del 27/09/2023, Rv. 668909).
Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater , del D.P.R. n. 115 del 2002- della sussistenza dei
presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti COGNOME NOME e COGNOME NOME, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 3.000 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, iva, cassa avvocati, ed agli esborsi, liquidati in € 200 con accessori tutti come per legge.
Condanna altresì la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., al pagamento, in favore della predetta controricorrente, di una somma ulteriore pari a quella sopra liquidata per compensi, nonché al pagamento della somma di € 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Compensa invece per intero le spese del presente giudizio di legittimità tra la parte ricorrente ed il controricorrente COGNOME NOME.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di AVV_NOTAIOiglio della Seconda