Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 3916 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 3916 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/02/2026
INTERVENTO IN APPELLO ART. 344 c.p.c.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14231/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , sedente in Roma, in persona del legale rappresentante, con AVV_NOTAIO;
– ricorrente
–
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante, con sede in Bologna, con AVV_NOTAIO;
– controricorrente –
e contro
NOME COGNOME
-intimato –
Avverso la sentenza n. 2581/22 resa dalla Corte d’Appello di Bologna e depositata in data 21 dicembre 2022.
Udita la relazione della causa svolta alla camera di consiglio del ventotto novembre 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
AVV_NOTAIO evocava in giudizio la propria assicuratrice della responsabilità civile RAGIONE_SOCIALE affinché, accertata la vigenza del
rapporto assicurativo, fosse dichiarata obbligata a tenerlo indenne da quanto tenuto a pagare in favore della propria cliente, RAGIONE_SOCIALE
A fondamento della domanda deduceva che:
-) la società RAGIONE_SOCIALE gli aveva conferito l’incarico di assisterla in una procedura di esecuzione immobiliare da essa intrapresa;
-) pur essendo la società RAGIONE_SOCIALE un creditore ipotecario, in sede di riparto perse la prelazione derivante dall’ipoteca perché non rinnovata tempestivamente;
-) il Tribunale di Roma, con sentenza n. 21595/14, aveva ritenuto il professionista responsabile della mancata rinnovazione, e l’aveva condannato a risarcire la RAGIONE_SOCIALE.
Si costituiva COGNOME eccependo preliminarmente l’inammissibilità della domanda, in quanto già oggetto di valutazione da parte del Tribunale di Roma nella causa sopra indicata, all’esito della quale il Tribunale aveva non solo accolto la domanda della COGNOME, ma anche rigettato la domanda di manleva formulata già in quella sede dall’AVV_NOTAIO nei confronti del proprio assicuratore.
Il Tribunale di Bologna dichiarava l’inammissibilità della domanda spiegata dal COGNOME per violazione del divieto di ne bis in idem, dal momento che appunto il Tribunale di Roma aveva già dichiarato l’inoperatività della garanzia.
Tantomeno poteva sostenersi che la nuova domanda si fondasse sull’inadempimento contrattuale, ed in particolare quello di cui all’art. 1917, secondo comma, cod. civ., posto che le modalità di pagamento diretto dell’indennità, di cui alla norma indicata, rappresentano pur sempre modi di estinzione dell’unica obbligazione dell’assicuratore.
Il COGNOME proponeva appello avverso la sentenza suddetta .
I n grado d’appello, oltre a costituirsi l’appellata RAGIONE_SOCIALE, interveniva ex art. 344 cod. proc. civ. la RAGIONE_SOCIALE.
Con l’atto di intervento la COGNOME dedusse che la sentenza di primo grado fu il frutto del dolo delle altre parti in suo danno. Allegò che l’AVV_NOTAIO era uno degli avvocati di riferimento della compagnia, sicché tra l’uno e l’altro si realizzò una collusione intesa a far sì che la RAGIONE_SOCIALE evitasse la condanna al risarcimento. Chiese sulla base di tali allegazioni la condanna della compagnia al pagamento in proprio favore dell’indennizzo dovuto (in tesi) all’assicurato.
La Corte d’Appello di Bologna respingeva il gravame.
Quanto all’intervento di COGNOME, la Corte territoriale osservava che l’interventore, nel denunciare un comportamento doloso del COGNOME, non rilevava alcun vizio relativamente alla sentenza di primo grado, ma genericamente allegava un proprio pregiudizio derivante non dalla sentenza di primo grado, ma dalla precedente sentenza con cui il Tribunale di Roma aveva accolto la domanda della COGNOME contro il proprio avvocato, e rigettato la domanda di quest’ultimo contro il proprio assicuratore.
Ricorre in cassazione la sola RAGIONE_SOCIALE, affidandosi a tre motivi, mentre la RAGIONE_SOCIALE resiste a mezzo di controricorso.
Il COGNOME, nonostante la rituale notifica avvenuta in data 16 giugno 2023, è rimasto intimato.
Sia la ricorrente che la controricorrente hanno depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo mezzo si denuncia ‘violazione del combinato disposto di cui agli artt. 344 e 404, co. 2, c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.’ . La Corte di Appello di Bologna secondo la ricorrente avrebbe confuso fra opposizione di terzo revocatoria, revocazione di cui al n. 1 dell’art. 395 c.p.c., intervento adesivo previsto dall’art. 105 c.p.c. e ‘actio pauliana’ ex n. 1 dell’art. 2901 c.c. .
Infatti a parere della ricorrente, l’interventore ex art. 404 cod. proc. civ. aveva lamentato un pregiudizio avendo portato il dolo e la collusione delle parti ad una regolamentazione della situazione giuridica dedotta (operatività della garanzia assicurativa) in maniera difforme da quanto previsto dalla legge.
Il concreto regolamento del diritto pregiudiziale inter alios (ossia, nel caso de quo , il diritto dell’AVV_NOTAIO a essere manlevato da RAGIONE_SOCIALE), proprio perché effetto di dolo o collusione, sarebbe stato difforme da quello stabilito dall’ordinamento sostanziale.
Ancora erronea era la conclusione secondo cui ‘ le ragioni poste alla base dell’intervento si rivolgono piuttosto avverso la sentenza del Tribunale di Roma’.
La rilevata confusione operata dalla Corte territoriale, infine, sarebbe confermata anche dalla affermazione conclusiva secondo cui l’intervento spiegato ‘ si manifesta inoltre anche inammissibile nella parte in cui svolge un intervento adesivo nelle conclusioni formulate in via subordinata, rilevato che l’intervento è stato proposto soltanto in questa sede’.
1.1. In base al motivo l’errore del giudice di secondo grado sarebbe consistito nel confondere i presupposti dell’intervento ex art. 344 cod. proc. civ., con quelli dell’azione pauliana, del vizio revocatorio e dell’intervento adesivo.
Va in proposito ricordato come l’intervento in appello costituisca un istituto di carattere eccezionale, posto che l’interveniente non ha partecipato al precedente grado di giudizio e introduce una domanda nuova, rispetto al cui divieto la norma si pone dunque in un rapporto di natura derogatoria (Cass. n. 8266/1987). Esso, pertanto, in conformità al canone dell’economia dei giudizi, è limitato ai casi in cui sarebbe proponibile la revocazione di cui ai commi primo e secondo dell’art. 404 cod. proc. civ., facendosi valere le ragioni dell’interveniente prima che sia emanata la sentenza potenzialmente pregiudizievole in quel giudizio (Cass. n.
10590/2012), con valutazione da effettuarsi dunque ex ante (Cass. n. 29766/2011).
Nella specie la ricorrente propone dunque un intervento che dovrebbe avere le suddette caratteristiche, ma l’art. 404 cod. proc. civ. si riferisce all’impugnazione di sentenze che siano l’effetto di dolo (riferito alla condotta di una parte volta a determinare la decisione pregiudizievole al terzo creditore o avente causa, cfr. Cass. n. 3243/1980) o collusione (consistente in un accordo fraudolento ai danni del terzo medesimo) delle parti.
Dunque, è proprio il pregiudizio che potrebbe derivare dall’accertamento contenuto nella sentenza di primo o di secondo grado di quel giudizio (in cui l’intervento ex art. 344 cod. proc. civ. viene spiegato) a dover essere oggetto dell’intervento, e ad essa deve riferirsi il dolo o la collusione.
Sul punto però la decisione di appello osserva da un lato che le censure dell’interveniente riguardano semmai l’altra sentenza, quella resa dal Tribunale di Roma, e dall’altro che la parte non ha indicato quali siano le attività fraudolente che avrebbero invece viziato la sentenza oggetto d’appello.
Sotto quest’ultimo profilo la ratio della sentenza non risulta impugnata.
E’ evidente anzi che le difese della ricorrente anche in questa sede si appuntino sul giudizio definito dal Tribunale di Roma senza minimamente attingere il giudizio di primo grado della presente causa, né criticare la pronuncia d’appello nella parte in cui statuisce che nessuna critica viene mossa a quella di primo grado.
Infatti, senza entrare nel merito del rilievo o meno degli indizi di dolo e collusione che la parte ricorrente individua, dalla mera lettura del motivo si ricava come gli stessi non sono riferiti affatto alla sentenza di primo grado e poi a quella deliberanda in sede del giudizio d’appello in cui l’intervento venne spiegato, ma appunto, come rilevato dalla Corte
territoriale, concernono la sentenza resa dal Tribunale di Roma, passata in giudicato.
A quel giudizio si riferiscono l’«inerzia e mancanza di determinazione» del COGNOME, nella ricostruzione della RAGIONE_SOCIALE, con particolare riguardo alla «sospetta’ carente allegazione del documento di polizza e mancata impugnazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 21595/2014», nonché «cattiva gestione del sinistro, contumacia nel giudizio di Roma».
L’osservazione che svolge la ricorrente per replicare alle ragioni sul punto spese dalla Corte territoriale, e cioè il fatto che il giudizio davanti al Tribunale di Roma era stato da essa stessa RAGIONE_SOCIALE promosso (peraltro sempre esimendosi da qualsiasi osservazione in ordine ai vizi che riguarderebbero, come effetto del dolo, la sentenza e il giudizio oggetto d’appello), non ha consistenza alcuna, e comunque gli atteggiamenti denunciati si riferiscono non alla controversia principale (in quel giudizio) tra COGNOME e COGNOME, bensì all’azione di rivalsa promossa (sempre in quel giudizio) dal COGNOME nei riguardi di COGNOME; ma soprattutto, ancora una volta, l’osservazione non è appuntata sull’indicata ratio, ma è piuttosto tesa a giustificare perché non sia stata impugnata di revocazione l’altra sentenza.
E’ in ogni caso assente il primo presupposto per l’ammissibilità (in via eccezionale) dell’intervento ai sensi dell’art. 344, cod. proc. civ., costituito dall’allegazione del fatto che la sentenza impugnata o quella emananda costituiscano l’oggetto del comportamento doloso o dell’accordo fraudolento, sul ché si fonda la ratio della decisione impugnata non attinta dal ricorso.
1.3. Il motivo inoltre critica la sentenza impugnata laddove la stessa ebbe a ritenere l’inammissibilità dell’intervento adesivo proposto dalla RAGIONE_SOCIALE in via subordinata.
Anche sotto tale profilo però il motivo è destituito di fondamento, dal momento che la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che la
disposizione in esame riguarda solo le ipotesi previste dall’art. 404 cod. proc. civ., in base al richiamo testuale dell’art. 344 in esame, con esclusione degli altri tipi di intervento contemplati dagli artt. 105, 106 e 107, cod. proc. civ. (Cass. n. 12282/2004; Cass. n. 32887/22; per il divieto di disporre l’intervento in questione iussu iudicis, cfr. Cass. n. 4568/1997).
Col secondo motivo si denuncia ‘violazione dell’art. 395 n. 5, in relazione all’art. 324 c.p.c., nonché violazione dell’art. 116 c.p.c. entrambe in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. In particolare, ivi si lamenta il fatto che la Corte territoriale non abbia dato prevalenza al giudicato formatosi su una sentenza emessa sempre dal Tribunale di Roma, in merito a due sinistri di modesta entità risalenti agli anni 2004/2006, circa la vigenza del rapporto assicurativo tra COGNOME e RAGIONE_SOCIALE, avente contenuto diametralmente opposto rispetto all’altra pronuncia. Detto conflitto fra giudicati era stato sollevato dall’AVV_NOTAIO in sede di gravame, ma era stato ritenuto insussistente dalla Corte in considerazione della diversità del periodo in cui i sinistri si erano verificati.
2.1. Il motivo, che peraltro si muove nel solco della domanda subordinata visto che sostiene uno degli argomenti proposti in primo grado dall’attore COGNOME nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, fa riferimento alla questione del contrasto di giudicati, come detto, che però non era stato affrontato in sede di intervento, e d’altronde tale questione non è certo annoverabile fra quelle oggetto dell’opposizione di cui all’art. 404 cod. proc. civ., ai cui requisiti deve attenersi lo spiegato intervento in appello.
Col terzo motivo si deduce la violazione dell’art. 2909 cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., nella parte in cui la Corte d’Appello di Bologna ha confermato la sentenza di primo grado del Tribunale ritenendo le domande proposte dall’AVV_NOTAIO inammissibili per violazione del ne bis in idem .
3.1. Tale motivo risulta assorbito dal rigetto del primo motivo.
4. In conclusione il ricorso dev’essere rigettato, con aggravio di spese in capo alla ricorrente soccombente.
Sussistono in capo alla ricorrente i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare al competente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte respinge il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in € 8.200,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % dell’onorario, ed oltre ad i.v.a. e c.p.a. se dovute, ed esborsi per € 200,00.
Dichiara la sussistenza, in capo sia alla ricorrente che al ricorrente incidentale, dei presupposti processuali per l’obbligo di versare al competente ufficio di merito un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma, il ventotto novembre 2025
Il Presidente (NOME COGNOME)