Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 3980 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 3980 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1813/2019 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, domiciliati ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE);
– ricorrenti –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO. INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
nonchè contro
DI TANNO ROMINA, SCUDIERI NOME;
– intimate – avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO DI L’AQUILA n. 2062/2018, depositata il 02/11/2018;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’ 8/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
CONSIDERATO CHE:
NOME COGNOME e NOME COGNOME opponevano il decreto ingiuntivo n. 193/2011 emesso dal Tribunale di Sulmona con cui era stato loro ingiunto il pagamento, in favore di NOME COGNOME, dell’importo di € 334.814,90 a titolo di pagamento del prezzo di un immobile ad uso negozio . A sostegno dell’opposizione le ingiunte deducevano che, dopo aver esercitato con successo una domanda di riscatto di un locale commerciale che detenevano in locazione, ex art. 39 legge n. 392 nel 1978, avevano offerto al retrattato, NOME COGNOME, il prezzo dovuto nel termine dei tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che aveva accolto la loro domanda di prelazione. Il difensore del retrattato le aveva diffidate a comparire davanti al notaio da lui prescelto per procedere alla impossibile rivendita, ma le retraenti contestavano che il retrattato non poteva rivendere loro un immobile già di loro proprietà in forza della sentenza della Corte d’Appello che aveva accolto la domanda di prelazione; sottolineavano che il bene era gravato da un’ipoteca a garanzia del mutuo concesso al COGNOME per l’acquisto dell’intera palazzina e che, pertanto, esse non erano tenute a pagare il prezzo prima della cancellazione del vincolo cui era obbligato il retrattato.
1.1. Con l’opposizione le ingiunte invocavano non solo la revoca del decreto ingiuntivo emesso in loro danno, ma proponevano altresì domanda riconvenzionale diretta ad ottenere il risarcimento del danno per il perdurare del vincolo ipotecario acceso dal COGNOME sul bene loro trasferito, il risarcimento del danno ex art. 96 cod. proc. civ. e, in via subordinata, chiedevano che l’importo del decreto ingiuntivo venisse limitato a quanto effettivamente spettante al COGNOME al netto delle
somme occorrenti per provvedere alla cancellazione delle ipoteche accese da quest’ultimo su bene. Ciò anche in ragione del fatto che l’immobile di cui è causa era stato nelle more venduto (con scrittura privata del 07.03.2011) dalle opponenti a terzi, NOME ed NOME COGNOME, i quali pretendevano legittimamente che il vincolo fosse cancellato.
Il Tribunale di Sulmona, con sentenza n. 370 del 2013, dichiarava inammissibili gli interventi di NOME ed NOME COGNOME, intervenuti nella loro qualità di aventi causa delle attrici, accoglieva in parte l’opposizione e revocava il decreto ingiuntivo opposto, rigettava la domanda di adempimento proposta dal COGNOME nonché la domanda riconvenzionale proposta da NOME COGNOME e NOME COGNOME, compensando le spese di lite.
Avverso detta sentenza interponevano appello NOME COGNOME e NOME COGNOME per i capi di sentenza con cui era stata rigettata la loro domanda risarcitoria ed erano state compensate le spese di lite. Si costituiva NOME COGNOME interponendo appello incidentale con riferimento, per quel che qui ancora rileva, alla parte della sentenza di prime cure che compensava le spese nei confronti di NOME ed NOME COGNOME. Si costituivano anche gli appellati NOME ed NOME COGNOME, interponendo a loro volta appello incidentale avverso il capo della sentenza con cui era stato dichiarato inammissibile il loro intervento.
3.1. La Corte d’Appello di l’Aquila rigettava l’appello principale proposto da NOME COGNOME e NOME COGNOME e, in parziale accoglimento dell’appello incidentale interposto da NOME COGNOME, condannava NOME ed NOME COGNOME al pagamento in solido delle spese di lite del primo grado di giudizio e del giudizio d’appello in favore dell’appellante incidentale ; rigettav a l’appello
incidentale elevato dai COGNOME ritendo inammissibile il loro intervento, sul rilievo che gli intervenienti erano già proprietari dell’immobile commerciale in forza della scrittura privata del marzo 2011 intercorsa con NOME COGNOME e NOME COGNOME: non avendo le opponenti chiesto la condanna del COGNOME alla cancellazione delle ipoteche accese da quest’ultimo sull’immobile , non potevano gli intervenienti sostenerne le ragioni rispetto ad una domanda non svolta.
La pronuncia veniva impugnata per la cassazione da NOME COGNOME ed NOME COGNOME, e il ricorso affidato a due motivi.
Si difendeva NOME COGNOME depositando controricorso.
Restavano intimate COGNOME e COGNOME.
In prossimità dell’adunanza entrambe le parti depositavano memorie.
RILEVATO CHE:
Con il primo motivo si deduce violazione degli artt. 105 e/o 111 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 360, comma 1, n. 4) cod. proc. civ.
Con il secondo motivo si deduce violazione degli artt. 105 e/o 111 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ.
Quanto all’errata applicazione dell’art. 105 cod. proc. civ., è fondata la seconda censura che lamenta la violazione di legge, in quanto sono ravvisabili, nella fattispecie concreta, i presupposti di applicazione della norma menzionata. Essa, infatti, recita: «Ciascuno può intervenire in un processo tra altre persone per far valere, in confronto di tutte le parti o di alcune di esse, un diritto relativo all’oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo». Nel caso di specie erroneamente il giudice del merito ha escluso la dipendenza dell’intervento dei COGNOME dal titolo dedotto nel
processo: COGNOME e COGNOME, infatti, nell’opposizione a decreto ingiuntivo, avevano esteso la contestazione alla debenza dell’intera somma ingiunta; secondo le opponenti, l’importo del decreto ingiuntivo doveva essere decurtato della cifra necessaria per provvedere alla cancellazione dell’ipoteca. Nella scrittura privata del 07.03.2011 (punto 4) i ricorrenti si erano impegnati ad utilizzare in parte il prezzo di vendita per estinguere i vincoli ipotecari, consegnando la differenza al COGNOME . E’, pert anto, evidente la dipendenza dal titolo dedotto: se l’opposizione fosse stata accolta nei termini sollevati da COGNOME e COGNOME gli acquirenti si sarebbero a loro volta giovati dell’esborso effettuato dal COGNOME, poiché gli avrebbero corrisposto un prezzo di acquisto decurtato della somma da questi impiegata per la cancellazione dell’ipoteca.
3.1. Né occorre indagare ulteriormente sulla legitimatio ad causam : per l’ammissibilità dell’intervento di un terzo in un giudizio pendente tra altre parti è sufficiente che la domanda dell’interveniente presenti una connessione od un collegamento implicante l’opportunità di un simultaneus processus . In particolare, la facoltà di intervento in giudizio, per far valere nei confronti di tutte le parti o di alcune di esse un proprio diritto relativo all’oggetto o dipendente dal titolo dedotto in causa, deve essere riconosciuta indipendentemente dall’esistenza o meno nel soggetto che ha instaurato il giudizio della legitimatio ad causam , attenendo questa alle condizioni dell’azione e non ai presupposti processuali (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 27398 del 28/12/2009, Rv. 610726 -01; conf. da Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4296 del 19/03/2012, Rv. 622073 – 01).
3.2. Quanto all a violazione dell’ art. 111, comma 3, cod. proc. civ., il secondo motivo è fondato anche sotto tale profilo. La menzionata norma, che disciplina la successione a titolo particolare nel diritto
contro
verso, recita al comma 3: «In ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l’alienante o il successore universale può esserne estromesso». Pertanto, nel caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, il processo, in virtù del principio stabilito dall’art. 111, comma 1, cod. proc. civ., continua tra le parti originarie, con la conseguenza che l’alienante mantiene la sua legittimazione attiva ( ad causam ), conservando tale posizione anche nel caso di intervento, ai sensi del medesimo art. 111, comma 3, cod. proc. civ., del successore a titolo particolare, il quale -sebbene non sia litisconsorte necessario – ha legittimazione distinta e non sostitutiva, ma autonoma (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5529 del 28/02/2020, Rv. 657122 -01).
Avendo il Collegio accolto il secondo motivo del ricorso, il primo si dichiara assorbito.
In definitiva, stabilita la legittimazione ad intervenire in giudizio in capo a NOME COGNOME ed NOME COGNOME, la sentenza merita di essere cassata, e il giudizio rinviato alla medesima Corte d’Appello in diversa composizione, che si atterrà a quanto sopra rilevato e che deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, in accoglimento del ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di L’Aquila in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda