Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 17693 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 17693 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 547/2023 R.G. proposto da :
COGNOME NOMECOGNOME elettivamente domiciliato ex lege presso l’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato ex lege presso l’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
nonchè
contro
RAGIONE_SOCIALE domiciliato ex lege presso gli avvocati NOME COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, COGNOME NOME(CODICE_FISCALE
-controricorrente-
TABLE
-intimati-
RAGIONE_SOCIALE quale mandataria di RAGIONE_SOCIALE domiciliata ex lege presso gli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, DI NOME (CODICE_FISCALE
-resistente- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO TRIESTE n. 437/2022 depositata il 15/11/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Svolgimento del processo
TERMINI NOME, con atto notificato il 4.1.2023, illustrato da successiva memoria, impugna per cassazione la sentenza della Corte d’Appello di Trieste n. 437/2022, pubblicata in data 15 novembre 2022, notificata in data 17 novembre 2022. RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso; RAGIONE_SOCIALE quale mandataria di RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso adesivo alle ragioni di Aquileia, mentre le altre parti non hanno esplicato difese.
RAGIONE_SOCIALE, agendo in nome e per conto di RAGIONE_SOCIALE, chiedeva al Tribunale di Pordenone di dichiarare l’inefficacia, ai sensi dell’art. 2901 c.c., dell’atto di donazione del 30.04.2014, con il quale il Sig. COGNOME aveva donato alla figlia COGNOME NOME e al di lei marito COGNOME NOME la propria quota della metà di un fabbricato sito in Cordovado. Si costituivano in giudizio, sia i Sig.ri COGNOME NOME e COGNOME NOME che il Sig. COGNOME NOME per chiedere, in via principale, il rigetto delle domande attoree. In via subordinata questi ultimi chiedevano che venisse accertato il loro obbligo di corrispondere all’attore la somma di Euro 16.000,00, pari al valore della quota dell’immobile alla data della donazione; chiedevano, altresì, che venisse accertato un loro preteso credito indennitario ex art. 1150 c.c. (o in subordine ex art. 2041 c.c.) di Euro 204.000,00. A seguito dell’intervento in giudizio svolto da RAGIONE_SOCIALE quale mandataria di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in qualità di cedente il credito, al fine di regolarizzare il contraddittorio con le altre parti, veniva fissata udienza al 26.1.2021 in cui le parti precisavano nuovamente le rispettive conclusioni. Il Tribunale accoglieva la domanda attorea e, per l’effetto, dichiarava l’inefficacia nei confronti dell’attrice RAGIONE_SOCIALE quale procuratrice di RAGIONE_SOCIALE, dell’atto di donazione di fabbricato. Rispetto all’intervento di Pop il convenuto eccepiva l’intervenuta prescrizione del diritto di agire in revocatoria, sull’assunto che si trattasse di un intervento autonomo e non adesivo. Il Tribunale ammetteva l’intervento come intervento adesivo, assumendo che unico titolare dell’azione fosse la cessionaria Aquileia che aveva avviato l’azione revocatoria entro il termine di prescrizione, così respingendo l’eccezione di prescrizione del convenuto.
Termini NOME interponeva appello avverso la sentenza. RAGIONE_SOCIALE si costituiva in giudizio chiedendo, nel
merito, il rigetto dell’impugnazione proposta. Con comparsa di costituzione del 24.9.2021 si costituiva, altresì, RAGIONE_SOCIALE quale mandataria di RAGIONE_SOCIALE per chiedere la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell’appello. La Corte di Appello di Trieste rigettava l’appello con conseguente conferma della sentenza del Tribunale di Pordenone e condannava il convenuto appellato alla rifusione delle spese di lite.
Il ricorso è affidato a quattro motivi, illustrati da memoria.
Motivi della decisione
Con il primo motivo il ricorrente deduce ‘violazione o falsa applicazione dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. in relazione all’articolo 105 primo e secondo comma cpc e 2903 cc’ là dove la Corte Territoriale ha ritenuto di non considerare l’eccezione di prescrizione formulata dal convenuto qui ricorrente in relazione alla pretesa della terza intervenuta RAGIONE_SOCIALE e per essa nella sua qualità di mandataria RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE sull’assunto che il Tribunale avesse correttamente qualificato l’intervento come adesivo ad adiuvandum ex art 105 cpc L’intervento di POP, e che l’interveniente pertanto non avesse fatto valere un diritto proprio.
Con il secondo motivo deduce ‘Violazione o falsa applicazione dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. in relazione agli articoli 112 c.p.c. e 2903 c.c.’ sempre in relazione alla pretesa mancata pronuncia sull’eccezione di prescrizione dell’azione revocatoria ordinaria rispetto all’intervento del terzo.
6.1. I motivi, che possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi, sono inammissibili.
6.2. Essi non offrono argomentazioni per sostenere che l’intervento sia stato erroneamente qualificato come adesivo e non autonomo.
6.3. Ai fini della qualificazione dell’intervento volontario del terzo come intervento meramente adesivo, il giudice di merito deve procedere alla valutazione del complessivo contenuto dell’atto di intervento, sì da poter accertare che l’interveniente abbia effettivamente inteso far valere un diritto altrui e non già un diritto proprio: tale accertamento è stato fatto e costituisce un’interpretazione della domanda, tra le varie possibili, del tutto insindacabile in tale sede, se non vengono messi adeguatamente in discussione i parametri legali utilizzati dal giudice. L’interpretazione della domanda, infatti, deve essere diretta a cogliere, al di là delle espressioni letterali utilizzate, il contenuto sostanziale della stessa, desumibile dalla situazione dedotta in giudizio e dallo scopo pratico perseguito dall’istante con il ricorso all’autorità giudiziaria. I parametri legali per scrutinare la volontà della parte deducente, pertanto, non possono essere che quelli ermeneutici di cui agli artt. 1362 c.c.e ss., di cui nel ricorso non è fatta alcuna menzione ( Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 11103 del 10/06/2020; Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 23701 del 22/11/2016; Cass. Sez. L, Sentenza n. 15799 del 14/12/2001).
6.4. Osserva, inoltre, questa Corte che, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi inconfigurabile il vizio di omesso esame di una questione (connessa a una prospettata tesi difensiva) o di un’eccezione (ritualmente sollevata o rilevabile d’ufficio), quando debba ritenersi che tali questioni od eccezioni siano state esaminate e decise -sia pure con una pronuncia implicita della loro irrilevanza o di infondatezza -in quanto superate e travolte, anche se non espressamente trattate, dalla incompatibile soluzione di altra questione, il cui solo esame comporti e presupponga, come necessario
antecedente logico -giuridico, la detta irrilevanza o infondatezza (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 13649 del 24/06/2005, Rv. 582099 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 11844 del 19/05/2006, Rv. 589393 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 7406 del 28/03/2014, Rv. 630315 – 01; Cass. Sez. 3, n. 20659 del 24/07/2024).
Con il terzo motivo il ricorrente deduce ‘Violazione o falsa applicazione dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. in relazione agli articoli 100 e 105 secondo comma cpc (motivo subordinato)’ sull’assunto che la revocatoria ordinaria, come azione personale, debba essere esperita dal creditore nel suo esclusivo interesse e che, ai sensi dell’articolo 100 c.p.c., l’interveniente non aveva e non ha alcun interesse, anche a voler qualificare l’intervento come adesivo dipendente, ad intervenire nella presente causa.
8. Il motivo è inammissibile.
8.1. Nel caso in questione è stato ritenuto che il creditore cedente avesse un interesse concreto e attuale a sostenere ad adiuvandum le ragioni del cessionario del credito, con valutazione giuridicamente corretta e insindacabile quanto all’esito, per quanto sopra detto.
8.2. L’ interesse ad agire della parte interveniente – adesivo o autonomo -va infatti valutato non con riferimento all’effettiva titolarità del diritto, ma alla allegazione che viene fatta dalla parte in sede di domanda di intervento adesivo, salvo, ovviamente, il successivo accertamento della titolarità effettiva del diritto controverso, che deve essere effettuato al momento della pronuncia sul merito della domanda (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18937 del 01/09/2006; Cass. Sez. L, Sentenza n. 17151 del 24/06/2008).
Con il quarto motivo il ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 2901 c.c. ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.,
sostenendo l’ assenza di conoscenza del pregiudizio per aver donato un immobile del valore di Euro 16.000, valore che, a suo dire, escluderebbe anche il pregiudizio nei confronti della creditrice RAGIONE_SOCIALE
Il motivo è inammissibile in quanto, invece di mettere in luce l’eventuale differente interpretazione da darsi alla norma, censura valutazioni in fatto operate dai giudici di merito con ‘doppia sentenza conforme’, le quali dimostrano una corretta applicazione del noto principio giurisprudenziale in base al quale, per la sussistenza del pregiudizio, è sufficiente anche una semplice diminuzione quantitativa o qualitativa del patrimonio del debitore ed è dunque onere del debitore stesso dare la prova che il suo patrimonio residuo è sufficiente a soddisfare le ragioni del creditore: la motivazione è nel senso che tale prova non sia mai stata né dedotta, né tanto meno fornita anche a fronte del rilevante importo del credito garantito dalla fideiussione (cfr. per tutte Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 20232 del 14/07/2023; Cass. Sez. 6 -3, Ordinanza n. 16221 del 18/06/2019).
All’inammissibilità dei motivi consegue l’inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 14.200,00, di cui euro 14.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore di ciascuna parte controricorrente.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 4/4/2025