Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5618 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5618 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25003/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME unitamente all’AVV_NOTAIO NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME -controricorrente- e contro
NOME COGNOME, NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME
-controricorrenti- e contro
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME -controricorrente-
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello di l’Aquila n. 315/2021 depositata il 01/03/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/02/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.Il Tribunale di Avezzano accoglieva l’opposizione al decreto ingiuntivo proposta dai sig.ri NOME, NOME e NOME COGNOME contro i sig. NOME e NOME COGNOME i quali avevano chiesto con il predetto decreto di ingiungere agli opponenti il pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma di € 24.707,78 ciascuno, a titolo di saldo dei rapporti di conto corrente n.136265 e n. 35172 intrattenuti tra COGNOME NOME (dante causa iure ereditario degli opposti e degli opponenti) e la RAGIONE_SOCIALE (dante causa degli opposti in virtù di contratto di cessione del credito relativo al saldo negativo del dei predetti conti correnti). Il processo veniva riunito a quello proposto da COGNOME NOME in opposizione allo stesso decreto ingiuntivo ed in ragione di allegazioni e domande riconvenzionali identiche a quelle formulate da COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME.
La RAGIONE_SOCIALE (poi RAGIONE_SOCIALE) -che aveva ceduto il credito NOME e NOME COGNOME COGNOME -si era costituita in giudizio in quanto chiamata in causa da questi ultimi, opposti e convenuti in senso sostanziale, ed aveva rilevato che i predetti non avevano avanzato alcuna domanda nei suoi confronti e che la chiamata in giudizio aveva il solo scopo di invitare la banca a prendere posizione sui fatti di causa dedotti dagli opponenti.
2.- Il Tribunale revocava il decreto opposto ritenendo che non fosse stata raggiunta la prova dei crediti azionati in via monitoria in mancanza del deposito degli estratti conto e di non dover accogliere l’istanza di rimessione in termini avanzata dagli opposti nè quella formulata dai medesimi ex art. 210 c.p.c. in sede di precisazione RAGIONE_SOCIALEe conclusioni con riguardo alla documentazione dei rapporti bancari relativi al credito ceduto
da RAGIONE_SOCIALE, perché gli opposti stessi non avevano neppure allegato la causa non imputabile che aveva impedito loro di acquisire e depositare tempestivamente la suddetta documentazione. Parimenti riteneva fosse rimasta indimostrata la dedotta sussistenza di una richiesta in sede stragiudiziale degli opposti alla RAGIONE_SOCIALE di rilascio di tale documentazione.
Infine, riteneva infondata l’eccezione di nullità del contratto di cessione così come altrettanto infondata la pretesa inesigibilità del credito azionato sulla base RAGIONE_SOCIALEa scrittura privata inter partes del 6/9/2011.
3- Contro la sentenza proponeva appello RAGIONE_SOCIALE ( già RAGIONE_SOCIALE) sostenendo che i documenti allegati, dagli opposti -ossia il contratto di cessione di credito e gli estratti conto ex art. 50 TUB alla data RAGIONE_SOCIALEa cessione del credito erano in grado di soddisfare pienamente l’onere probatorio a carico dei predetti, tanto più che in primo grado la RAGIONE_SOCIALE aveva allegato alla propria comparsa gli ulteriori documenti necessari a comprovare la legittimità del credito azionato; inoltre gli opponenti non avevano contestato alcuna RAGIONE_SOCIALEe allegazioni poste a fondamento del credito azionato, onde il Giudice avrebbe dovuto ritenerle provate così come la sussistenza e l’ammontare del credito. COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno aderito all’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE insistendo per le conclusioni già da questa formulate.
3.La Corte d’Appello de L’Aquila ha respinto il gravame ritenendo che il Tribunale avesse correttamente affermato:
che la domanda dei cessionari del credito nei confronti degli appellati (co-debitori ceduti) fosse rimasta del tutto sfornita di prova stante la mancata produzione degli estratti conto relativi ai rapporti di conto corrente il cui saldo debitore, costituiva la ragione di credito RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE nei confronti del de cuius che era stata ceduta a due dei coeredi e che da costoro era stata azionata nei confronti degli altri coeredi limitatamente alla loro quota ereditaria, poiché costituiva onere del preteso creditore la
compiuta dimostrazione RAGIONE_SOCIALE‘esistenza del credito azionato, e che a tal fine erano insufficienti gli estratti conto ex art. 50 TUB, meri saldaconto che costituivano prova scritta del credito ai soli fini monitori;
che stante la tempestività RAGIONE_SOCIALEa contestazione RAGIONE_SOCIALEa ragione di credito e la posizione sostanzialmente identica tra i cessionari RAGIONE_SOCIALEa medesima e la banca cedente (nei cui confronti non era stata svolta alcuna domanda) il thema decidendum e il thema probandum erano stati delimitati senza alcuna necessità che gli opponenti debitori rinnovassero la contestazione RAGIONE_SOCIALEa documentazione prodotta dalla banca agli effetti di quanto previsto RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 c.p.c., poiché l’intervento in causa era avvenuto nell’ambito del medesimo tema già fissato dalle parti; del resto, per effetto RAGIONE_SOCIALEa cessione, la titolarità del rapporto era in capo esclusivamente ai cessionari, nei cui soli confronti, quindi, il debitore aveva l’onere di contestare il fondamento RAGIONE_SOCIALEa pretesa azionata onde individuarne il conseguente onere probatorio;
che di conseguenza era priva di fondamento la pretesa RAGIONE_SOCIALEa banca di ritenere dimostrato il credito alla luce RAGIONE_SOCIALEa mancata contestazione RAGIONE_SOCIALEa propria produzione documentale che, peraltro, non costituiva altro che un’integrazione di quella oggetto RAGIONE_SOCIALEa produzione dei cessionari del credito attraverso il deposito dei documenti ulteriori relativi ai rapporti tra le parti, affatto esauriente, comunque, relativamente alla dimostrazione RAGIONE_SOCIALE‘esistenza dei contratti e RAGIONE_SOCIALEa misura del credito, come già rilavato dal Tribunale ed evidenziato anche dal consulente tecnico d’ufficio;
che tale ragione di rigetto rendeva superfluo l’esame RAGIONE_SOCIALEe altre censure e RAGIONE_SOCIALE‘eccezione di difetto di interesse sollevata dagli appellati -debitori ceduti.
4.Avverso detta sentenza la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso affidandolo a cinque motivi di cassazione, corredato di memoria. Hanno resistito con controricorso NOME COGNOME, quale erede del sig. NOME
NOME deceduto nelle more del giudizio, nonché NOME ed NOME COGNOME e NOME COGNOME, depositando altresì memorie
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. degli articoli 2967 c.c. 115 e 116 c.p.c. e RAGIONE_SOCIALE‘ art 5 D.Lgs.385/1993) in quanto la Corte d’appello avrebbe erroneamente applicato il principio RAGIONE_SOCIALE‘onere RAGIONE_SOCIALEa prova in assenza di specifiche contestazioni ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 115 c.p.c. sui fatti costitutivi e sui documenti depositati; osserva la ricorrente che gli opposti avevano depositato la cessione di credito gli estratti conto ex art. 50 TUB relativi ai due rapporti di conto corrente, mentre gli opponenti avrebbero svolto solo contestazioni generiche sull’assenza di prova del credito, e anche a fronte RAGIONE_SOCIALEa successiva produzione RAGIONE_SOCIALEa banca -non avrebbero contestato le clausole previste nei contratti relative a interessi, spese, commissioni di massimo scoperto, capitalizzazione degli interessi. Quindi sulla base del principio di non contestazione la Corte d’appello avrebbe dovuto ritenere provato il credito dedotto.
2.Il secondo motivo denuncia la violazione RAGIONE_SOCIALE‘ art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c. ovvero omesso esame di un fatto storico la cui esistenza risulta dal testo RAGIONE_SOCIALEa sentenza o dagli atti processuali, discusso tra le parti ed avente carattere decisivo, anche in relazione agli artt. 115, 116, c.p.c., sul presupposto (a) che il primo motivo sia considerato inerente ad una questione in fatto, non suscettibile di sindacato di legittimità e (b) che le due decisioni di merito, pur conformi, sarebbero diverse perché: il Tribunale avrebbe accolto l’opposizione sul presupposto che il credito RAGIONE_SOCIALEa banca non risultasse provato in quanto all’esito RAGIONE_SOCIALEa CTU sarebbe emerso che il saldo del primo conto corrente era pari a zero per omessa produzione degli estratti conto e quello del secondo controcorrente doveva stimarsi addirittura a credito del correntista, senza nulla rilevare con riguardo all’articolo 115 c.p.c.; la Corte d’appello, invece, avrebbe ritenuto
che la banca non avesse fornito la prova del credito per omessa produzione di tutti gli estratti conto ed in quanto gli opponenti non avevano l’onere di contestare i fatti dedotti dalla banca ed i documenti da questa prodotti avendolo unicamente nei riguardi degli opposti.
Ciò premesso la Corte avrebbe omesso di valutare un fatto storico principale cioè la mancata contestazione ex art. 115 c.p.c. da parte degli opponenti di tutti i fatti dedotti dalla banca con la comparsa di risposta e decisivi per il giudizio.
3.Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 112 c.p.c. perché la Corte d’appello avrebbe disatteso il motivo di gravame di RAGIONE_SOCIALE confermando la correttezza RAGIONE_SOCIALEa decisione del Tribunale circa l’applicabilità nella fattispecie del principio c.d. del saldo zero: considerata la documentazione contrattuale depositata dalla banca e la mancanza di contestazioni in ordine alla previsione e applicazione RAGIONE_SOCIALEe clausole contrattuali, il Tribunale non avrebbe dovuto e potuto disporre una CTU contabile né avvalersi del principio predetto poiché questo Sarebbe applicabile « solo ed esclusivamente qualora sussistano specifiche contestazioni sugli interessi, nel caso inesistenti in quanto non sollevate nella prima difesa utile successiva alla costituzione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, sulle clausole contrattuali, sulla inefficacia probatoria RAGIONE_SOCIALEa documentazione contrattuale e relativa al credito e certamente non può essere assunto d’ufficio dal Giudice, concernendo questioni probatorie riservate alla disponibilità RAGIONE_SOCIALEe parti»
4.Il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 112 c.p.c., in quanto la Corte d’appello avrebbe erroneamente respinto il motivo di gravame relativo al fatto che il primo giudice aveva rilevato d’ufficio RAGIONE_SOCIALEe nullità contrattuali in assenza di domanda di parte e disposto CTU contabile in assenza di dette contestazioni.
5.Nel quinto motivo la ricorrente si limita ad affermare che l’accoglimento del ricorso comporterà la riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza gravata in punto spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
6.Preliminarmente va affrontata l’eccezione di inammissibilità del ricorso che NOME COGNOME propone sotto due aspetti:
per l’avvenuto passaggio in giudicato nei suoi confronti RAGIONE_SOCIALEa sentenza gravata in quanto la notifica del ricorso è avvenuta solo tardivamente il 3.6.2025, laddove in precedenza nessuna notifica del menzionato ricorso era stata effettuata al sig. NOME COGNOME, al suo procuratore ed agli eredi; tanto che il procuratore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE in data 26/11/2023 aveva depositato istanza di remissione nei termini (all. 16, fasc. ex art. 369, comma 2, n.ro 4 c.p.c.) nella quale asseriva che il ricorso era stato notificato al sig. COGNOME NOME presso il procuratore costituito AVV_NOTAIO e che lo stesso procuratore in data 4/10/2021 « ha rifiutato di ricevere la notifica del Ricorso per intervenuto decesso del medesimo COGNOME NOME »; mentre dalla lettura RAGIONE_SOCIALEa busta del 4/11/21 contenente il piego e RAGIONE_SOCIALEa parte anteriore e posteriore RAGIONE_SOCIALE‘avviso di ricevimento allegati alla medesima istanza di remissione in termini, si rilevava che all’AVV_NOTAIO non è stato richiesto di ricevere il ricorso e lo stesso procuratore non ha espresso alcun rifiuto di ricevere la notifica del ricorso stesso; inoltre l’avviso non risulta sottoscritto né dal procuratore del COGNOME NOME né dall’operatore RAGIONE_SOCIALE‘ufficio postale e lo stesso procuratore non viene mai menzionato nell’avviso medesimo che porta esclusivamente la notazione di ‘deceduto’; il che confermava che non vi era stato neanche un tentativo di consegna del ricorso al procuratore del defunto NOME COGNOME, che non l’ha mai rifiutato;
per difetto di legittimazione ad agire di RAGIONE_SOCIALE, in quanto non titolare del rapporto controverso, nonché di interesse ad agire poiché nei confronti RAGIONE_SOCIALEa stessa quale chiamata in causa non avevano proposto domande né i
creditori cessionari opposti (chiamanti) né i debitori opponenti (difetti già contestati in primo e secondo grado, ove la questione era stata ritenuta assorbita dal rigetto nel merito RAGIONE_SOCIALE‘appello proposta dalla RAGIONE_SOCIALE con adesione degli opposti).
7.- La fondatezza del secondo motivo di inammissibilità – eccepita anche dal controricorrente NOME COGNOME – consente ritenere assorbito l’interesse del controricorrente all’esame RAGIONE_SOCIALEa prima ipotesi di inammissibilità così come impedisce l’esame dei predetti motivi di ricorso.
« L’intervento adesivo dipendente, previsto dall’art. 105, secondo comma, cod. proc. civ., dà luogo ad un giudizio unico con pluralità di parti, nel quale i poteri RAGIONE_SOCIALE‘intervenuto sono limitati all’espletamento di un’attività’ accessoria e subordinata a quella svolta dalla parte adiuvata, potendo egli sviluppare le proprie deduzioni ed eccezioni unicamente nell’ambito RAGIONE_SOCIALEe domande ed eccezioni proposte da detta parte; ne consegue che, in caso di acquiescenza alla sentenza RAGIONE_SOCIALEa parte adiuvata, l’interventore non può proporre alcuna autonoma impugnazione, né in via principale né in via incidentale ».(Cass.24370 del 2006; 4929 del 2003; 10146 del 1998¸10252 del 1997). Secondo questo orientamento, accolto con valore nomofilattico dalle Sezioni Unite, la natura subordinata ed accessoria RAGIONE_SOCIALE‘intervento ad adiuvandum conduce ad escludere l’autonoma impugnabilità di una pronuncia che la parte principale ha deciso di non impugnare poiché i poteri processuali di questa peculiare tipologia d’interveniente traggono esclusiva origine e legittimazione dalla partecipazione in giudizio RAGIONE_SOCIALEa parte adiuvata, non possono oltrepassare questo limite, salvo che l’impugnazione riguardi solo la statuizione sulle spese, in relazione alla quale una posizione giuridica autonoma può configurarsi. (v. Cass. Sez. Un n. 5992/2012: « L’interventore adesivo non ha un’autonoma legittimazione ad impugnare (salvo che l’impugnazione sia limitata alle questioni specificamente attinenti la qualificazione RAGIONE_SOCIALE‘intervento o la condanna alle spese imposte a suo carico), sicché la
sua impugnazione è inammissibile, laddove la parte adiuvata non abbia esercitato il proprio diritto di proporre impugnazione ovvero abbia fatto acquiescenza alla decisione ad essa sfavorevole» )
Un orientamento contrario, si fonda sulla inscindibilità del rapporto che si crea tra interventore ad adiuvandum e parte principale, con conseguente applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 331 c.p.c. nei gradi successivi al primo « atteso che se è consentito ad un soggetto di intervenire per sostenere le ragioni di una RAGIONE_SOCIALEe parti in causa, restando unico ed indivisibile il giudizio, si deve necessariamente configurare un litisconsorzio processuale nei successivi giudizi di impugnazione poiché le ragioni che consentono e giustificano la presenza di parti accessorie non si esauriscono in un grado di giudizio persistendo l’interesse RAGIONE_SOCIALE‘interventore adesivo ad influire con una propria difesa sull’esito RAGIONE_SOCIALEa lite ». Il principio è stato espresso in Cass. 6760 del 1996 e ripreso dalla più recente Cass. n. 6357 del 2022.
9. Il Collegio non ritiene di dare continuità a questo orientamento, del tutto minoritario, e. con riferimento alla pronuncia più recente, privo di un confronto critico con lo stratificato orientamento contrario, disatteso anche dalla recente Cass. 24369/2024, che ha osservato che la ‘inscindibilità’ RAGIONE_SOCIALEa posizione RAGIONE_SOCIALEa parte principale con quella RAGIONE_SOCIALE‘interventore ad adiuvandum , affermata nella pronuncia n. 2760 del 1996, può essere sostenuta al fine di sottolineare il vincolo di subordinazione e dipendenza RAGIONE_SOCIALEa seconda dalla prima e non per invocare impropriamente l’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 331 c.p.c., creando un vincolo processuale inscindibile con un partecipante al processo che è privo di un proprio interesse ad agire ed a contraddire ma, in via indiretta, ha interesse a sostenere le ragioni di una parte. « Ragioni che possono medio tempore non essere più proprie RAGIONE_SOCIALEa parte principale con esposizione al concreto rischio di un contrasto potenziale tra giudicati nel caso si ritenga che l’esito del giudizio portato avanti dal solo interventore ad adiuvandum non possa vincolare le parti che hanno prestato acquiescenza. Più gravi le
conseguenze nell’ipotesi contraria, ove si ritenga che invece l’acquiescenza RAGIONE_SOCIALEe parti non costituite non escluda il travolgimento RAGIONE_SOCIALEa decisione precedente, con reale pregiudizio per esse, essendosi formato un pieno litisconsorzio processuale» .
10.- Nel caso di specie è pacifico che la banca ricorrente è stata chiamata in giudizio dai creditori cessionari -convenuti in opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto contro i coeredi debitori -solo affinché essa prendesse posizione in causa e sostenesse la loro difesa, dal momento che né costoro -né tantomeno gli opponenti -anno svolto alcuna domanda nei confronti RAGIONE_SOCIALEa terza chiamata. Neppure questa ne ha proposte -quanto meno tempestivamente -dal momento che, costituendosi in giudizio, ha solo chiesto « dare atto che nessuna domanda è stata proposta nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE con vittoria di spese, competenze ed onorari» , come rileva lo stesso il giudice d’appello laddove osserva -come detto -che per effetto RAGIONE_SOCIALEa cessione, la titolarità del rapporto era in capo esclusivamente ai cessionari, nei cui soli confronti, quindi, il debitore aveva l’onere di contestare il fondamento RAGIONE_SOCIALEa pretesa azionata onde individuarne il conseguente onere probatorio.
Perciò la banca ha assunto la veste di un terzo interventore ad adiuvandum degli opposti, senza che nei suo confronti fossero state proposte domande dalle originarie parti del processo, e senza che in alcun modo la pronuncia gravata abbia statuito nei suoi confronti; sicché essa era carente di legittimazione ad agire con riguardo alle domande (peraltro inammissibili) proposte in secondo grado (« Voglia l’Ill.ma Corte d’Appello adita (…) in riforma RAGIONE_SOCIALEa impugnata Sentenza, respingere l’opposizione a decreto ingiuntivo promossa dai signori COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME con ogni conseguente statuizione; in via subordinata, in parziale riforma RAGIONE_SOCIALEa gravata sentenza, in parziale accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘opposizione proposta, dare atto, per i motivi esposti, RAGIONE_SOCIALEa minore posizione di euro 33.250,00 al 4/8/2011 in relazione allo
scoperto di conto corrente n. 35172 risultante dalla CTU con ogni conseguente statuizione. Con vittoria RAGIONE_SOCIALEe spese del doppio gr ado di giudizio»), «questioni fondanti» estromesse dall’area di copertura del giudicato implicito alla luce RAGIONE_SOCIALEa recente sentenza RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite in materia (Cass. Sez. Un. n. 24172/2025); inoltre, con riguardo al ricorso odierno, era carente anche di interesse ad agire in mancanza di una ricorso RAGIONE_SOCIALEa parte adiuvata che ha prestato acquiescenza alla sentenza di secondo grado.
8.- In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese di lite in favore RAGIONE_SOCIALEe parti controricorrenti, liquidate per ciascuna nell’importo di euro 4.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessori come per legge. Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dalla I. 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, comma 1bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Prima Sezione Civile del 24.2.2026.
Il Presidente NOME COGNOME