Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 10491 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 10491 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4731/2023 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende,
-ricorrente-
contro
VIOLANTE COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME RAGIONE_SOCIALE NOME, RAGIONE_SOCIALE, VANNI ROSSELLA, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE NOME
-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 5396/2022 depositata il 25/08/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 5396/2022 – in giudizio promosso da COGNOME NOME, NOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE NOME e COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, al fine di ottenere la declaratoria di nullità/annullabilità della delibera approvata dall’assemblea del RAGIONE_SOCIALE in data 29.10.2008 od in subordine, quella di nullità/annullabilità della delibera approvata dall’assemblea del RAGIONE_SOCIALE in data 29.10.2008 limitatamente ai punti 2, 3 e 7 del relativo ordine del giorno, per mancata convocazione di alcuni consorziati ed errato calcolo della maggioranza oltre che per incompetenza dell’assemblea a decidere i punti indicati relativi a bilanci di spesa non imputabili agli attori, giudizio in cui era intervenuta in giudizio « ai sensi dell’art. 105 c.p.c., la RAGIONE_SOCIALE, che aveva sostenuto la domanda degli attori, chiedendo di essere dichiarata anch’essa estranea all’attività di lottizzazione ed alle relative spese per la convenzione urbanistica » – ha confermato la decisione di primo grado, respingendo la domanda attrice e quella della parte intervenuta, con condanna di entrambe le parti soccombenti alla
refusione delle spese in favore del RAGIONE_SOCIALE, considerato che « data la natura della causa – impugnazione delibera assemblea l’intervento, effettuato dopo la decorrenza dei termini di cui all’art. 1137, 3° comma, c.c., applicabile anche alle delibere consortili, va qualificato come intervento adesivo dipendente, non essendo proponibili, e, comunque, non esaminabili, domande diverse da quelle contenute nell’atto introduttivo del giudizio, atteso che, su tali domande diverse, il convenuto non ha accettato il contraddittorio ».
In particolare, i giudici di appello hanno dichiarato inammissibile l’appello dell’interventrice RAGIONE_SOCIALE, rilevando che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, all’interventore adesivo dipendente è preclusa l’autonoma impugnabilità della sentenza sfavorevole alla parte adiuvata salvo che per le statuizioni specificamente attinenti la qualificazione dell’intervento o la condanna al pagamento delle spese processuali emesse nei suoi confronti, e, nella specie, gli attori in primo grado avevano fatto pacifica acquiescenza alla sentenza n. 20401/15 emessa dal Tribunale di Roma, a loro sfavorevole, rimanendo anche contumaci nel giudizio di appello, e la RAGIONE_SOCIALE non aveva impugnato né la qualifica di interventore adesivo dipendente, espressamente attribuitale dal giudice di primo grado (cosicché la natura della veste processuale assunta da quest’ultima in seno al predetto giudizio era rimasta definitivamente acclarata, ex art. 329, secondo comma, c.p.c.), né la parte della sentenza con cui era stata condannata alla refusione delle spese di lite, in solido con gli attori «(i due motivi di gravame proposti hanno infatti ad oggetto la decisione del giudice di primo grado di non aver dato rilevanza al verbale di assemblea del 15.12.2012 e di non aver conseguentemente dichiarato cessata la materia del contendere in relazione al potere dell’assemblea di decidere sui punti 2, 3 e 7
dell’ordine del giorno e quella di aver ritenuto valida l’assemblea per avvenuta convocazione di tutti i consorziati) »,
Avverso la suddetta pronuncia, la RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione, notificato il 24/2/2023 , affidato a quattro motivi, nei confronti del RAGIONE_SOCIALE (che non svolge difesa) e di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, COGNOME NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME in proprio e quale erede di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, la RAGIONE_SOCIALE NOME, la RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME, NOME COGNOME quale erede di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE e COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE quale erede di NOME COGNOME, NOME COGNOME (nei cui confronti la pec veniva inviata al domiciliatario in primo grado, essendo invece gli stessi rimasti contumaci in appello, e che non svolgono comunque difese).
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, l’errore processuale e la nullità della sentenza , ex art.360 n. 4 c.p.c., nonché , ex art.360 n. 3 c.p.c., la violazione dell’aet.184 bis e 345 c.p.c. e 2909 c.c. e 101, comma 2, Cost. e 111 Cost-, nonché l’omesso rilievo d’ufficio di giudicato esterno; b) con il secondo motivo, la violazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.342 c.p.c. e 329 c.p.c. e 6 della CEDU; c) con il terzo motivo, l’omesso esame, ex art.360 n. 5 c.p.c., di fatto decisivo e l’omessa motivazione su questioni giuridiche in tema di ammissibilità dell’appello, svolte nella comparsa conclusionale, nonché la violazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell’art.268, comma 2, c.p.c. e falsa applicazione dell’art.342 c.p.c.; d) con il quarto motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt. 342 c.p.c., 1137, comma 3, c.c., 1421 c.c. e 36 c.c. oltre che 112 c.p.c., in quanto la
Corte d’appello avrebbe applicato la sentenza a SS.UU. 17.4.2012 n. 5992 che « concerneva una fattispecie di intervento adesivo dipendente tout court » e non avrebbe considerato che la RAGIONE_SOCIALE, in quanto consorziata, aveva autonoma legittimazione ad impugnare la delibera consortile, soprattutto laddove gli attori avevano impugnato la delibera anche per nullità, azione soggetta al termine decennale ex art.1421 c.c., e si verteva in ipotesi di litisconsorzio necessario, essendo necessario integrare il contraddittorio nei riguardi di tutti i condomini qualora un domanda od eccezione inerente i diritti di tutti i consorziati sia volta ad ampliare il tema del decidere ed ottenere una pronuncia avente efficacia di giudicato che abbia incidenza sui diritti di tutti i consociati.
2. La prima censura è infondata.
Con essa la ricorrente denuncia che la Corte d’appello abbia del tutto omesso di esaminare « l’istanza di rimessione in termini ex art. 184 bis c.p.c., posta dalla RAGIONE_SOCIALE in corso d’appello, e i documenti ad essa allegati con nota scritta del 21 febbraio 2022 per la trattazione dell’udienza cartolare del 01 marzo 2022 (doc. c. 5, 5.1, 5.2., 5.3., 5.4, 5.5, 5.6 fascicolo dedicato) », con la quale si era invocato il sopravvenuto giudicato esterno assorbente ogni altra questione, per effetto di sentenza n. 2961/2019 della Cote d’appello di Roma.
La questione prospettata (rilievo di giudicato esterno intervenuto inter partes ) presuppone l’esame del merito dell’impugnazione proposta, che invece, in via pregiudiziale, è stata ritenuta inammissibile.
3. La seconda censura è infondata.
Assume la ricorrente che la Corte di merito sarebbe incorsa in un « errore macroscopico » e nella falsa applicazione dell’art 342 c.p.c., in quanto « l’appello come proposto coinvolgeva inequivocabilmente anche la statuizione sulla dichiarata
partecipazione della RAGIONE_SOCIALE al giudizio di primo grado quale interventore volontario dipendente, sebbene senza aver adottato formule sacramentali», in quanto la RAGIONE_SOCIALE aveva «riproposto una ricostruzione in fatto e in diritto del giudizio, chiaramente riferibile alla sua qualificazione di interventore adesivo autonomo », spiegando dei motivi di impugnazione « evidentemente incompatibili con la dichiarazione di interventore adesivo dipendente, puramente di stile, del Tribunale di Roma e non supportata da alcuna argomentazione ma esposta in via residuale sul tema delle spese di soccombenza ».
La Corte d’appello « avrebbe potuto rintracciare l’incompatibilità del complesso narrativo ed espositivo dell’appello rispetto all’acquiescenza, intesa come volontà di non volersi avvalere dell’appello sul punto della dichiarata qualificazione di interventore adesivo dipendente ».
Orbene, questa Corte ha, invero, statuito che si ha intervento adesivo dipendente quando si interloquisce sostenendo le ragioni di una parte senza proporre nuove domande e senza ampliare il tema del contendere, con la conseguenza che si può aderire all’impugnazione proposta dalla parte ma non proporre impugnazione autonoma se la parte adiuvata non abbia proposto la sua impugnazione (Cass. n. 3734/2009; Cass. n. 11064/1995, Cass. n. 4744/1987).
In primo grado l’intervento volontario, ex art.105 c.p.c., della RAGIONE_SOCIALE era stato qualificato espressamente come « intervento adesivo dipendente», ex art. 105, comma 2, ad adiuvandum delle prospettazioni e domande degli attori .
In caso di intervento ex art.105, comma 2, c.p.c., pur ampliandosi il numero dei partecipanti, rimane invariato l’oggetto della controversia, giacché l’intervento ad adiuvandum non introduce domande nuove, né rende l’interventore possibile destinatario diretto delle statuizioni giudiziarie che saranno adottate all’esito del
giudizio. Egli è parte del processo in senso formale, con la conseguenza che, in caso di soccombenza dell’adiuvato, potrà essere condannato al rimborso delle spese del processo in favore della parte contro cui ha sostenuto le ragioni dell’altra (Cass. n. 4213 del 23/02/2007). Ma non è portatore di un diretto interesse autonomo nel giudizio, tant’è che può aderire all’impugnazione proposta dalla parte adiuvata, ma non può proporre impugnazione autonoma, la quale deve essere dichiarata inammissibile (Cass. n. 3734 del 16/02/2009; Cas. 7407/2017).
Come chiarito dalle Sezioni unite, Cass. 5992/2012, « l’interventore adesivo non ha autonoma legittimazione ad impugnare (salvo che si tratti di impugnazione limitata alle questioni specificamente attinenti la qualificazione dell’intervento o la condanna alle spese imposte a suo carico), sicché la sua impugnazione è inammissibile, laddove la parte adiuvata non abbia esercitato il proprio diritto a proporre impugnazione ovvero abbia fatto acquiescenza alla decisione ad essa sfavorevole (cfr. Cass. 23229/11, 574/11, 7602/10, 3734/09, 17644/07, 10237/98 e C.Cost. 455/97) ».
E questa Corte successivamente (Cass. 22972/2022) ha ribadito che « In tema di intervento volontario laddove l’interventore, pur essendo (asseritamente) titolare di un proprio autonomo diritto, lo faccia valere, non in via autonoma – ossia sollecitando una pronuncia che abbia ad oggetto quel diritto e che sia emessa nei suoi confronti – bensì quale interesse che lo legittima a sostenere le ragioni di una delle parti, va qualificato come adesivo dipendente e, in quanto tale, in caso di acquiescenza alla sentenza della parte adiuvata, l’interventore non può proporre alcuna autonoma impugnazione, né in via principale nè in via incidentale, salvo che essa sia limitata a questioni attinenti alla qualificazione dell’intervento o alla condanna alle spese ».
Orbene, l’atto di appello non censurava la specifica statuizione circa la qualifica di intervento adesivo dipendente del Tribunale né la
statuizione sulla condanna in solido con gli attori alla refusione delle spese, essendo le due censure sollevate attinenti al merito della vertenza e anche nelle conclusioni l’appellante RAGIONE_SOCIALE chiedeva « riformare la sentenza impugnata e accogliere le conclusioni rese dagli attori in sede di citazione di primo grado (con riferimento nel merito ai punti…) ».
La sentenza impugnata risulta pertanto avere deciso in conformità a principi di diritto già enunciati da questo giudice di legittimità, essendo il nucleo centrale di infondatezza del ricorso incentrato sulla omessa impugnazione della qualifica dell’intervento, spiegato dalla RAGIONE_SOCIALE in primo grado come intervento adesivo ex art. 105 c.p.c., e sulla omessa impugnazione della condanna alle spese.
4. La terza censura è inammissibile.
Questa Corte ha già chiarito che « L’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive » (Cass. 22397/2019).
La quarta censura è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi .
Vero che, in materia di impugnazione di una delibera assembleare ex art. 1137 c.c. (cui possono assimilarsi le impugnazioni di delibere di consorzi di urbanizzazione), si è affermato (Cass. 2636/2021) che « i singoli condomini possono volontariamente costituirsi mediante intervento che, dal lato attivo, va qualificato come adesivo autonomo (con la facoltà di coltivare il procedimento nei vari gradi di lite, anche in presenza di rinunzia o acquiescenza alla sentenza da parte dell’originario attore), ove essi siano dotati di autonoma legittimazione ad impugnare la delibera, per non
essersi verificata nei loro confronti alcuna decadenza, ovvero, se quest’ultima ricorra, come adesivo dipendente (e, dunque, limitato allo svolgimento di attività accessoria e subordinata a quella della parte adiuvata, esclusa la possibilità di proporre gravame); tale ultima è la qualificazione da riconoscersi, altresì, all’intervento, ove questo sia a favore del condominio, siccome volto a sostenere la validità della delibera impugnata, stante la legittimazione processuale passiva esclusiva dell’amministratore nei giudizi relativi all’impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea, non trattandosi di azioni relative alla tutela o all’esercizio dei diritti reali su parti o servizi comuni ».
Tuttavia, nella fattispecie, il Tribunale aveva comunque qualificato l’intervento della RAGIONE_SOCIALE, effettuato oltre il termine di decadenza di 30 gg. di cui all’art.1137 c.c., applicabile anche alle delibere consortili, come intervento adesivo dipendente, non avendo su domande diverse « da quelle contenute nell’atto introduttivo del giudizio» il convenuto RAGIONE_SOCIALE accettato il contraddittorio .
E su tale qualificazione l’appello unicamente proposto dalla RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto specificamente appuntarsi.
Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.
Non v’è luogo a provvedere sulle spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del medesimo ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta il comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione