Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 12067 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 12067 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/05/2024
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Oggetto
AVV_NOTAIO
NOME
Presidente –
Estinzione
processo,
intervento ex art.
43 l.fall.
AVV_NOTAIO
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO –
AVV_NOTAIO
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO –
Ud.22/11/2023 – CC
AVV_NOTAIO
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO –
R.G.N.2188/2017
AVV_NOTAIO
NOME
rel. AVV_NOTAIO –
Rep.
ORDINANZA
sul ricorso nr. 2188/2017 proposto da:
COGNOME e NOME COGNOME, domiciliati ex lege in Roma, INDIRIZZO, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall’AVV_NOTAIO ;
– ricorrenti –
RAGIONE_SOCIALE LA QUIETE RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, in persona del curatore p.t., elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall’AVV_NOTAIO
-controricorrente-
e
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, in persona del curatore p.t., domiciliato ex lege in Roma, INDIRIZZO, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso giusta procura in atti, dall’AVV_NOTAIO
-controricorrente-
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano nr. 3914/2016 depositata in data 20/10/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23 novembre 2023 dal AVV_NOTAIO Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1 La Corte d’Appello di Milano, con sentenza del 20/10/2016, ha rigettato il gravame proposto da NOME e NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Varese che aveva dichiarato l’estinzione (per rinuncia agli atti dell’attore , accettata dal convenuto) del giudizio di revocatoria ordinaria dell’atto di compravendita di un immobile, promosso dal RAGIONE_SOCIALE in liquidazione contro RAGIONE_SOCIALE in liquidazione ancora in bonis (giudizio poi riassunto nei confronti del sopravvenuto RAGIONE_SOCIALE della società acquirente), nel quale gli appellanti, che avevano rivestito le cariche l’uno di presidente del CRAGIONE_SOCIALE e l ‘altro di liquidatore di RAGIONE_SOCIALE, erano intervenuti volontariamente, ai sensi dell’art. 43 , 2° comma, l. fall. , chiedendo l’accertamento della congruità del prezzo di vendita pattuito e il rigetto della domanda.
1.1 La corte d’appello ha r ilevato che, intervenute la rinuncia agli atti del l’attore e l’accettazione del convenuto, i COGNOME non erano portatori di un interesse giuridicamente tutelato alla prosecuzione del giudizio civile, in quanto, attesa l’autonomia fra lo stesso e quello penale, il loro interesse a veder accertare l’insussistenza dei presupposti della revocatoria della compravendita, quale prova a discarico da utilizzare nel processo in cui erano imputati del delitto di bancarotta fraudolenta, non coincideva con l’interesse a che tale
prova si formasse in sede civile, trattandosi di accertamento naturalmente devoluto alla sede penale.
1.2 Secondo la corte del merito la partecipazione dei COGNOME al giudizio, sostanziatasi nella richiesta di rigetto della domanda proposta dal RAGIONE_SOCIALE, andava perciò ricondott a all’istituto dell’intervento adesivo dipendente.
2 NOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a tre motivi, cui il RAGIONE_SOCIALE in liquidazione e il RAGIONE_SOCIALE in liquidazione hanno resistito con separati controricorsi Entrambi i controricorrenti hanno depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Col primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 100 e 105 c.p.c., per avere la corte d’appello erroneamente escluso la natura adesiva autonoma del loro intervento (tale dovendosi qualificare l’intervento ex art. 43 , 2° comma, l. fall.) e la conseguente scindibilità delle domande, che comportava, pur dopo l’estinzione del giudizio fra attore e convenuto, il loro pieno diritto a sentir accertare nel merito l’ insussistenza dei presupposti della revocatoria fallimentare; osservano, inoltre, che è proprio il principio dell’autonomia della giurisdizione penale e civile che consente a colui che agisce con l’azione di accertamento di chiedere e ottenere, contemporaneamente e separatamente, la rimozione di uno stato di incertezza oggettiva sull’esistenza del rapporto giuridico dedotto in causa.
2 Il motivo è certamente ammissibile posto che, contrariamente a quanto dedotto dal RAGIONE_SOCIALE La RAGIONE_SOCIALE, la sentenza impugnata si fonda su un’unica ratio decidendi (insussistenza di un autonomo interesse degli appellanti ad ottenere una pronuncia di
accertamento negativo in sede civile), ancorché sorretta da varie argomentazioni; ed è anche fondato.
2.1 Dalla lettura degli atti di causa, consentita in virtù della natura del vizio ( error in procedendo) fatto valere con la proposta censura, si rileva che i COGNOME, nel rassegnare le loro conclusioni, avevano espressamente chiesto di accertare ‘ la piena legittimità della cessione dell’immobile per cui è causa da RAGIONE_SOCIALE in liquidazione ad RAGIONE_SOCIALE, nonché l’insussistenza dei presupposti di fatto e diritto per l’azione revocatoria azionata e, conseguentemente, respingere tutte le domande svolte da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE in liquidazione perché infondate in fatto e diritto ‘.
2.2 L a stessa corte d’appello ha riconosciuto che gli (allora) intervenuti avevano interesse ad ottenere l’accertamento richiesto , atteso che la compravendita impugnata costituiva operazione dalla quale era scaturita (o sarebbe potuta scaturire) a loro carico un’imputazione di bancarotta fraudolenta .
2.3. Orbene, è proprio, e unicamente, in un’ipotesi di tal fatta che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’intervento del fallito -espressamente consentito dall’art. 43, 2° comma, l. fall. – nel giudizio intrapreso dal curatore in relazione a rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, va qualificato come adesivo autonomo (cfr. Cass. n. 7448/012).
2.4 Identica conclusione si impone dunque anche con riguardo all’intervento dei legali rappresentanti di una società fallita ( la cui legittimazione a intervenire in giudizio ai sensi della norma appena citata non è in questa sede oggetto di contestazione), aventi il medesimo, concreto e attuale interesse ad ottenere una decisione nel merito in ordine all’insussistenza di ipotizzati fatti delittuosi, fonte di loro responsabilità penale, oltre che civile.
2.5. Era dunque facoltà degli intervenuti, quali parti in senso sostanziale del rapporto dedotto in lite, di coltivare il procedimento nei vari gradi anche in presenza di una rinunzia agli atti delle parti originarie (cfr. Cass. 24546/2009 e 2636/2021), senza che rivestisse rilievo, al fine di escludere che il giudizio potesse proseguire in sede civile, un diverso, preteso loro ‘interesse alla formazione della (relativa) prova’ nel processo penale.
2.6. All’accoglimento del motivo conseguono la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, perché pronunci sulla domanda avanzata dagli intervenuti e liquidi anche le spese di questo giudizio di legittimità.
2.7. Restano assorbiti il secondo e il terzo motivo del ricorso, con i quali i ricorrenti lamentano, rispettivamente, che la corte del merito abbia ritenuto estinto il giudizio anche nei loro confronti nonostante la nullità della transazione conclusa tra i curatori dei fallimenti, frutto di un preteso abuso d’ufficio volto a favorire i soci della fallita RAGIONE_SOCIALE liquidazione, e abbia omesso di liquidare le spese in loro favore.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti il secondo e il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 novembre 2023.
La Presidente
NOME