Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 5399 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 2 Num. 5399 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/02/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 11541/2018 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) per procura in calce al ricorso,
-ricorrente-
contro
NOME e COGNOME NOME,
-intimate-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI n. 55/2018 depositata l’8.2.2018 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16.1.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato il 21.12.2000 COGNOME NOME conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Sassari, sezione distaccata di Alghero, NOME COGNOME, quale erede dell’intestataria catastale deceduta, COGNOME NOME, per fare accertare in suo favore l’avvenuto acquisto per usucapione della proprietà del magazzino sito in Alghero, INDIRIZZO (in catasto alla partita 1013948, foglio 71, mappali 622 e 2588, cat. C/6), esponendo che lo aveva posseduto come proprietario fin dal 1977, utilizzandolo per parcheggiarvi la propria autovettura e per depositarvi mobili ed oggetti, e provvedendo dal 1978 in poi alla sua manutenzione ordinaria e straordinaria.
Nel procedimento così introdotto, n. 476/2000 RG, si costituiva NOME COGNOME, quale erede di COGNOME NOME, chiedendo il rigetto della domanda di usucapione del COGNOME, in quanto la sua dante causa aveva locato il magazzino a COGNOME NOME e tale rapporto di locazione era venuto meno solo nel 1983, a seguito di sentenza di sfratto pronunciata dal Pretore di Alghero, per cui si doveva escludere che il COGNOME godesse dell’immobile da oltre venti anni.
Il procedimento n. 476/2000 RG veniva sospeso per consentire al Tribunale di Sassari di accertare, nel distinto giudizio pendente, quali fossero gli eredi dell’intestataria catastale deceduta, COGNOME NOME.
Essendo stato accertato che oltre a NOME era erede di COGNOME NOME anche COGNOME NOME, il procedimento n. 476/2000 RG veniva riassunto dal COGNOME nei confronti di entrambe le eredi della COGNOME, per cui si costituiva anche l’interdetta COGNOME NOME, rappresentata dal tutore NOME COGNOME NOME, che a sua volta si limitava a chiedere il rigetto della domanda di usucapione, senza avanzare domande di rivendica, o rilascio del magazzino.
Con atto di citazione in data 14.5.2009 COGNOME NOME promuoveva sempre davanti al Tribunale di Sassari, sezione distaccata di Alghero, altro procedimento (n. 310/2009 RG), nei confronti di NOME e di COGNOME NOME quale tutore di COGNOME NOME, chiedendo di essere riconosciuto proprietario per usucapione sia del menzionato magazzino, che del cortile ad esso adiacente, tenendo conto del persistente suo possesso come proprietario anche durante la pendenza del procedimento n. 476/2000 RG.
Riuniti i due giudizi, il Tribunale di Sassari, sezione distaccata di Alghero, con la sentenza n. 143/2011 del 5.7.2011, rigettava la domanda.
Appellata tale sentenza dal COGNOME, contrastato da entrambe le eredi dell’intestataria catastale, NOME, la Corte d’Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, con la sentenza n. 55/2018 dell’8.2.2018 rigettava l’appello, e condannava il COGNOME al pagamento delle spese processuali di secondo grado in favore di ciascuna delle appellate, confermando l’efficacia interruttiva delle comparse di costituzione delle eredi dell’intestataria catastale del magazzino rispetto alla prescrizione acquisitiva invocata dal COGNOME, e considerando solo la domanda di usucapione avanzata nel procedimento n. 476/2000 RG.
La Corte d’Appello, in particolare, ha valorizzato la sentenza del Pretore di Alghero del maggio 1983, che ha accolto la domanda di
sfratto per morosità dell’allora proprietaria COGNOME NOME nei confronti del conduttore dell’immobile oggetto di causa, COGNOME NOME, che fino a dicembre 1981 aveva sanato la morosità ed ancora a marzo 1982 aveva dichiarato il proprio interesse alla prosecuzione del rapporto di locazione, ha ritenuto insufficienti le testimonianze acquisite a distanza di molto tempo a provare un possesso anteriore a tale emergenza documentale del COGNOME, ha affermato che il possesso ad usucapionem ultraventennale deve sussistere già prima della proposizione della domanda giudiziale relativa, ed avendo considerato solo la domanda giudiziale di usucapione proposta dal COGNOME nel procedimento n.476/2000 RG, ha rigettato l’impugnazione ritenendo indimostrato un possesso uti dominus ultraventennale del COGNOME anteriore alla domanda giudiziale di usucapione.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso COGNOME NOME, affidandosi a due motivi, mentre le controparti sono rimaste intimate.
La causa è stata rimessa alla pubblica udienza della sezione seconda con ordinanza interlocutoria della sesta sezione dell’11.6/3.8.2020. La Procura Generale ha depositato requisitoria scritta, chiedendo l’accoglimento del ricorso, ed il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Col primo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 comma primo n.4) c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c..
Deduce il ricorrente che l’impugnata sentenza, violando il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, abbia omesso di pronunciarsi sul suo secondo motivo di appello, con cui si lamentava l’errore del Tribunale nel valutare la domanda di usucapione da lui avanzata nel procedimento n.310/2009 RG del
Tribunale di Sassari, sezione distaccata di Alghero, relativamente al magazzino ed all’annesso cortile, dei quali aveva chiesto di essere riconosciuto proprietario per possesso uti dominus ultraventennale, proseguito anche durante lo svolgimento del procedimento pendente davanti allo stesso ufficio n. 476/2000 RG, posto che in quel giudizio sia NOME COGNOME, che COGNOME NOME quale tutore di COGNOME NOME, si erano limitate a richiedere il rigetto della sua domanda di usucapione senza esercitare in via riconvenzionale azioni volte al recupero del possesso, o alla rivendicazione dei suddetti immobili, che potessero valere come atti interruttivi della prescrizione acquisitiva, come invece ritenuto dall’impugnata sentenza, nonostante la mancanza di una domanda riconvenzionale volta al recupero del possesso dei beni, con un’applicazione non conforme alla giurisprudenza consolidata della Suprema Corte del combinato disposto degli articoli 1165 e 2943 cod. civ..
Col secondo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 comma primo n. 3) e n. 4) c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 273 e/o dell’art. 274 c.p.c. e dell’art. 112 c.p.c..
Deduce il ricorrente che l’impugnata sentenza, violando il principio per cui le cause anche se riunite, conservano la propria autonomia ed individualità, e trascurando il fatto che la domanda introduttiva del procedimento n. 310/2009 RG del Tribunale di Sassari, sezione distaccata di Alghero, si riferiva sia al magazzino, che all’annesso cortile, ed al periodo di possesso esclusivo iniziato nel 1977, o comunque almeno nel maggio 1983 (primo mese successivo al rilascio del magazzino da parte di COGNOME NOME in favore di COGNOME NOME a seguito di sfratto) e protrattosi per tutto il periodo successivo fino all’attualità, abbia considerato solo la domanda di usucapione avanzata nel procedimento n. 476/2000
RG, attuando un’impropria fusione degli elementi di giudizio dei due procedimenti.
Ritiene la Corte che i due motivi di ricorso, tra loro connessi, vadano esaminati congiuntamente e siano fondati.
Anzitutto secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il provvedimento di riunione lascia immutata l’autonomia dei singoli giudizi e delle posizioni delle partì in ciascuno di essi, con la conseguenza che se é vero che gli atti e le statuizioni riferiti ad un processo non si ripercuotono nell’ambito dell’altro processo solo perchè questo sia stato riunito al primo ( ex multis Cass. n. 15383/2011; Cass. n. 19652/2004; Cass. n. 13348/2004; Cass. n.5595/2003), è altrettanto vero che la portata del principio, fondato sull’autonomia dei giudizi riuniti, è stata già attenuata da questa Corte, nel caso della riunione di due procedimenti riguardanti lo stesso oggetto (così come nella specie) quando è stato ad esempio statuito che le prove raccolte in uno dei giudizi riuniti sono automaticamente utilizzabili nell’altro, essendo sufficiente, affinchè il giudice possa esaminarle e trarne elementi per il suo convincimento, che esse siano state legittimamente raccolte in contraddittorio e discusse fra le parti (Cass. 15189/2001). Ed invero, in tali ipotesi, rileva con carattere assolutamente determinante la circostanza che l’attività difensiva di ciascuna delle parti in causa non abbia sofferto il minimo vulnus e si sia potuta svolgere liberamente su tutti i temi della controversia, non potendo darsi ingresso in senso contrario ad una dispersiva duplicazione degli oneri posti a carico delle parti che determinerebbe soltanto un inutile aggravio dell’attività difensiva. Tale interpretazione appare, peraltro, strettamente in linea con i principi della ragionevole durata del processo e dell’effettività della tutela giurisdizionale, mirando, nel medesimo tempo, ad evitare una dispersione di energie processuali ed a ridurre i tempi di durata del giudizio.
Il provvedimento discrezionale di riunione di più cause, comunque, lascia immutata l’autonomia dei singoli giudizi e non pregiudica la sorte delle singole azioni, con la conseguenza che la congiunta trattazione lascia integra la loro identità, tanto che la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite, pur essendo formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise, mentre la liquidazione delle spese giudiziali va operata in relazione a ciascun giudizio, atteso che solo in riferimento alle singole domande è possibile accertare la soccombenza (Cass. n. 15860/2014, n. 27295/2022).
Ne deriva che l’impugnata sentenza, pur giudicando sull’appello relativo alla sentenza di primo grado pronunciatasi sulle domande di usucapione avanzate nei due giudizi riuniti n. 476/2000 RG e n. 310/2009 RG, avrebbe dovuto esaminare separatamente la fondatezza della domanda di usucapione del magazzino e del cortile avanzata in tale ultimo procedimento per tutta la durata del possesso uti dominus invocata da COGNOME NOME dal 1977, o comunque dal maggio 1983 (primo mese successivo al rilascio del magazzino a seguito di sfratto da parte di COGNOME NOME in favore di COGNOME NOME, dante causa delle originarie convenute) fino all’atto di citazione del 14.5.2009, rispetto alla domanda di usucapione del solo magazzino avanzata da COGNOME NOME dal 1977 fino alla citazione del 21.12.2000, introduttiva del procedimento n. 476/2000 RG, e non operare un’impropria e non consentita fusione delle domande delle due cause.
5) In secondo luogo l’impugnata sentenza ha errato nel ritenere irrilevante il potere di fatto eventualmente esercitato da COGNOME NOME sul magazzino successivamente all’introduzione del procedimento n. 476/2000 RG con la citazione del 21.12.2000, adducendo la motivazione che il possesso pacifico, continuato ultraventennale, presupposto -elemento costitutivo della fattispecie acquisitiva dell’usucapione dovesse necessariamente preesistere
alla proposizione della domanda, dimenticando che il COGNOME aveva avanzato domanda di usucapione del magazzino (oltre che del cortile annesso) anche con la citazione del 14.5.2009 introduttiva del procedimento n. 310/2009, e non solo con la citazione del 21.12.2000 introduttiva del primo giudizio.
6) L’impugnata sentenza, inoltre, confermando la sentenza di primo grado che aveva ritenuto insufficiente il possesso uti dominus esercitato da COGNOME NOME dal disposto rilascio del magazzino da parte di COGNOME NOME a favore di COGNOME NOME fino alla costituzione nel procedimento n. 476/2000 RG del Tribunale di Sassari, sezione distaccata di Alghero, di COGNOME NOME e COGNOME NOME, sia pure spostando il termine di inizio del possesso ad usucapionem di COGNOME NOME riconosciuto al maggio 1983, ha erroneamente attribuito efficacia interruttiva della prescrizione acquisitiva invocata dal COGNOME alle comparse di costituzione delle convenute nel procedimento n. 476/2000 RG, che si erano limitate a richiedere il rigetto dell’avversa domanda di usucapione, senza avanzare domande riconvenzionali volte ad ottenere la condanna del COGNOME alla privazione del possesso, o al rilascio del magazzino e dell’annesso cortile, in tal modo violando il combinato disposto degli articoli 1165 e 2943 cod. civ. per come interpretati dalla giurisprudenza consolidata della Suprema Corte.
Questa Corte ha affermato, infatti, che in tema di usucapione, alla luce del rinvio fatto dall’art. 1165 cod. civ. all’art. 2943 cod. civ., gli atti interruttivi del possesso, risultano tassativamente elencati, e tale efficacia può riconoscersi solo ad atti che comportino, per il possessore, la perdita materiale del potere di fatto sulla cosa, ovvero ad atti giudiziali diretti ad ottenere ope judicis la privazione del possesso nei confronti del possessore usucapiente, sicché ad interrompere il possesso non è l’esito positivo o negativo dell’azione, ma la volontà di riacquistare il possesso del bene che si ritiene da altri posseduto illegittimamente, attraverso un’azione
giudiziale proposta con atto di citazione o, comunque, da atto valido ad instaurare il giudizio (Cass. ord. 29.12.2023 n.36394; Cass. ord. n. 6029/2019; Cass. n. 16234 del 2011; Cass. n. 13625 del 2009).
Purché si tratti di azione rivolta contro il possessore, ed intesa a recuperare il possesso del bene immobile nei confronti di chi pretenda di usucapire, può quindi valere, come atto interruttivo della prescrizione, sia l’azione di rivendicazione basata sulla cosiddetta probatio diabol ica della proprietà, sia un’azione recuperatoria che sia basata su un titolo negoziale, o sulla caducazione di un titolo negoziale (vedi in tal senso Cass. 27.12.2022 n.37837; Cass. 30.4.2019 n. 11476).
Non può invece costituire atto interruttivo dell’usucapione l’opposizione alla domanda di usucapione abbreviata, nè l’atto di intervento nel procedimento, non implicando tali atti di per sé domande dirette al concreto recupero del godimento del bene (Cass. n. 21015/2016; Cass. n. 14659/2012), e nessun rilievo ai fini della maturazione dell’usucapione può essere attribuito al fatto che, il titolare del diritto di proprietà convenuto, manifesti nel costituirsi una volontà contraria al possesso dell’usucapente, che non si esprima però in una vera e propria domanda di rivendicazione del possesso, o della proprietà del bene, o di rilascio dello stesso (vedi Cass. sez. un. n.2088/1990).
A tali principi la Corte di merito non si è attenuta e pertanto la sentenza non si sottrae alle censure, rendendosi necessario un nuovo esame.
La sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Cagliari in diversa composizione, che si uniformerà ai citati principi e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Corte d’Appello di Cagliari, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Roma, 16.1.2024