Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 26507 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 26507 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8545/2021 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, domiciliazione telematica , rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE RAGIONE_SOCIALE STATO (P_IVA)
-ricorrente-
contro
FALLIMENTO N 375/19 RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-controricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 1196/2021 depositata il 16/02/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
il RAGIONE_SOCIALE, ora RAGIONE_SOCIALE , ricorre, sulla base di quattro motivi, corredati da memoria, per la cassazione della sentenza n. 1196 del 2021 della Corte di appello di Roma, esponendo, per quanto ancora qui di utilità, che:
–RAGIONE_SOCIALE si era opposta a una cartella esattoriale notificata dall’agente per la riscossione, per un importo di oltre 2 milioni e mezzo di euro, avente ad oggetto la garanzia prestata dall’opponente in favore dell’ente pubblico in relazione alla restituzione di contributi erogati ai sensi della legge n. 488 del 1992;
-il Tribunale aveva accolto l’opposizione dichiarando l’insussistenza del diritto a procedere esecutivamente nei confronti della società;
-il MISE aveva appellato la decisione e, nelle more del giudizio di secondo grado, il procuratore e difensore di RAGIONE_SOCIALE, il 29 settembre 2019, aveva depositato telematicamente un estratto della sentenza dichiarativa del fallimento della stessa società;
-la Corte di appello, dopo aver trattenuto la causa in decisione senza dare atto del suddetto deposito, il 29 maggio 2020 aveva quindi pronunciato ordinanza d’interruzione del giudizio;
-il MISE aveva riassunto il giudizio con atto depositato il 5 giugno 2020, e la RAGIONE_SOCIALE, costituendosi, aveva eccepito la tardività della riassunzione;
-la Corte di seconde cure aveva infine pronunciato sentenza accogliendo l’eccezione del RAGIONE_SOCIALE, osservando che sia facendo decorrere il termine in parola dal deposito dell’estratto della sentenza di fallimento, sia facendolo decorrere dalla data in cui era risultata l’istanza d’insinuazione al passivo della procedura concorsuale inviata dall’RAGIONE_SOCIALE, anch’essa telematicamente, ancor prima il 29 maggio 2019, il giudizio si era estinto a norma degli artt. 43, terzo comma, legge fallimentare, e 305, cod. proc. civ.;
resiste con controricorso la RAGIONE_SOCIALE, che ha proposto, altresì, ricorso incidentale basato su motivo unico;
Rilevato che
con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 347, 166, 167, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che il RAGIONE_SOCIALE aveva documentato l’istanza d’insinuazione al passivo tardivamente, solo nella comparsa conclusionale, pur trattandosi di atto nella sua disponibilità già prima della sua costituzione all’esito della riassunzione;
con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 111, Cost., 132, n. 4, 115, 116, cod. proc. civ., 118, disp. att. cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato motivando in modo ambiguo e perplesso in ordine a una possibile duplice decorrenza del termine per la riassunzione, in un caso individuandola, inoltre, in relazione a un documento prodotto tardivamente che, al contempo, attestava la conoscenza
della procedura concorsuale in capo a soggetto terzo, estraneo al giudizio, quale l’agente per la riscossione;
con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2727, 2729, 1710, 1711, 1712, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe erroneamente evinto, senza logica né base normativa, la conoscenza della procedura concorsuale del mandante RAGIONE_SOCIALE da quella del mandatario per la riscossione, palesata dall’istanza d’insinuazione al passivo;
con il quarto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 43, terzo comma, legge fallimentare, 300, 304, 298, 305, 170, 88, cod. proc. civ., 87, disp. att., cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che il termine per la riassunzione non poteva farsi decorrere neppure dall’intervenuto deposito dell’estratto della sentenza di fallimento, trattandosi di documento prodotto senza alcuna comunicazione, e dunque non conosciuto dalla controparte prima della conoscenza dell’ordinanza di estinzione, non essendo configurabile un onere di costante controllo del fascicolo a tale riguardo, e risultando violati, perciò, i requisiti di legalità ed effettività della conoscenza dell’evento interruttivo necessari alla discussa decorrenza;
Considerato che
il primo, terzo e quarto motivo di ricorso, da esaminare congiuntamente per connessione, sono fondati per quanto di ragione, con assorbimento logico del secondo e del ricorso incidentale;
le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che, in caso di apertura del fallimento, l’interruzione del processo è automatica ai sensi dell’art. 43, terzo comma, legge fallimentare, ma il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione di cui all’art. 305, cod. proc. civ., e al di fuori RAGIONE_SOCIALE ipotesi d ‘ improcedibilità ai sensi degli artt. 52 e 93, legge
fallimentare, per le domande di credito, decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell’interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte; tale dichiarazione, qualora non già conosciuta in ragione della sua pronuncia in udienza ai sensi dell’art. 176, secondo comma, cod. proc. civ., va notificata alle parti o al Curatore da uno degli interessati o comunque comunicata dall’ufficio giudiziario (Cass., Sez. U., 07/05/2021, n. 12154);
l’orientamento è valso proprio a superare le oscillazioni e criticità in relazione all’individuazione della conoscenza legale ed effettiva dell’apertura della procedura concorsuale, evidenziate anche dalla prima e terza censura dell’odierno ricorso, volte altresì a rimarcare, correttamente, sia la tardività della produzione dell’istanza d’insinuazione al passivo che la distinzione soggettiva tra RAGIONE_SOCIALE e agente per la riscossione;
il richiamato principio, poi, è stato riaffermato ancora più recentemente con la precisazione che la menzionata improcedibilità dev’essere al contempo verificata d’ufficio (Cass., 05/01/2024, n. 322), e nel caso dev’essere risolta nel senso della procedibilità poiché l’articolo 96, n. 3, legge fallimentare, dev ‘ essere interpretato estensivamente, in modo da ricomprendere anche i crediti oggetto di accertamento negativo da parte di una sentenza non passata in giudicato -come l’accoglimento dell’opposizione a cartella esattoriale -e pronunciata prima della dichiarazione di fallimento, sicché il creditore dovrà presentare proprio per questo domanda di ammissione con riserva, mentre la cognizione sul credito resta di spettanza del giudice di appello (Cass., 10/05/2018, n. 11362, pag. 4, menzionata da Cass., n. 322 del 2024, cit., pag. 10, e in linea con Cass., 17/05/2013, n. 12062);
ciò posto, atteso il tempo della dichiarazione d’interruzione processuale e quello della riassunzione, l’estinzione del processo non avrebbe potuto dichiararsi;
spese al giudice del rinvio ;
P.Q.M.
La Corte accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il primo, il terzo e il quarto motivo del ricorso principale; dichiara assorbiti il secondo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale. Cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d ‘A ppello di Roma, in diversa