Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23472 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 23472 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso 10115-2021 proposto da
NOME COGNOME tutrice di RAGIONE_SOCIALE, erede di RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa, in virtù di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocato NOME COGNOME con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in ROMA, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
ISTITUTO RAGIONE_SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, INDIRIZZO
-controricorrente –
per la cassazione della sentenza n. 1880 del 2020 della CORTE D’APPELLO DI ROMA, depositata il 14 ottobre 2020 (R.G.N. 4505/2010).
R.G.N. 10115/2021
COGNOME
Rep.
C.C. 29/4/2025
giurisdizione Interruzione del processo per sospensione dall’esercizio della professione. Riassunzione.
Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 29 aprile 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1. -Con sentenza n. 1880 del 2020, depositata il 14 ottobre 2020, la Corte d’appello di Roma ha dichiarato estinto il giudizio riassunto dalla signora NOME COGNOME in qualità di tutrice della signora NOME COGNOME a sua volta erede del signor NOME COGNOME
A fondamento della decisione, la Corte di merito argomenta che, l’11 marzo 2014, è stata dichiarata l’interruzione del giudizio, «sul rilievo che l’Avv. NOME COGNOME all’epoca procuratore e difensore dell’appellante, era stato oggetto di provvedimento di sospensione o cancellazione dall’Albo degli Avvocati» (pagina 2 della pronuncia d’appello).
La sospensione, regolata dall’art. 60 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, non può travalicare la durata di un anno e, anche a prescindere dalla mancata comunicazione dell’ordinanza che dichiara l’interruzione, configura un evento ben noto al procuratore, obbligato «a riavviare il processo una volta venuta meno la sospensione» (pagine 3 e 4 della sentenza d’appello).
Tale obbligo dev’essere ribadito nel caso di specie, in quanto, «come si evince dalla procura speciale del 28 novembre 2018, in atti (e a parte ogni questione sulla sua validità o meno), il mandato professionale gli era stato revocato in pari data e confer ito all’Avv. COGNOME con le inevitabili conseguenze dell’art. 85 cod. proc. civ.» (pagina 5 della sentenza).
Il ricorso in riassunzione è stato depositato soltanto il 6 maggio 2020, ben oltre il termine semestrale di legge ratione temporis applicabile.
Né al caso di specie si attagliano le enunciazioni di principio in tema d’interruzione del processo per morte del procuratore, «fattispecie che, comportando la definitiva cessazione dello ius postulandi , pone invero
l’esigenza effettiva di non pregiudicare il diritto di difesa della parte e richiede che il termine per la riattivazione del processo decorra dalla conoscenza legale dell’accadimento interruttivo» (pagina 4 della sentenza).
-La signora NOME COGNOME nella veste meglio specificata in epigrafe, ricorre per cassazione contro la sentenza d’appello, formulando un motivo di censura.
-L’INPS resiste con controricorso.
-Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.
-Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
-All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Con l’unico motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 301, 302, 303 e 305 cod. proc. civ., dell’art. 2697 cod. civ., degli artt. 43 e 44 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, e dell’art. 60 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, e deduce, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omessa valutazione ‘di una circostanza determinante’.
Avrebbe errato la Corte territoriale nel considerare tardiva la riassunzione del giudizio, sul presupposto che il termine decorra dalla data del provvedimento d’interruzione, «senza necessità di alcuna conoscenza legale dell’evento interruttivo stesso anche a prescindere dalla ripresa effettiva dell’esercizio della professione forense» (pagina 5 del ricorso per cassazione).
La sentenza impugnata meriterebbe, dunque, censura, nella parte in cui ha ritenuto irrilevante «la conoscenza dell’evento interruttivo da parte dell’assistito» (pagina 6 del ricorso).
Inoltre, l ‘originario patrocinatore della ricorrente , cui sarebbe stato revocato il mandato il 15 ottobre 2014, sarebbe stato arbitrariamente assoggettato alla sospensione cautelare a tempo indeterminato di cui agli artt. 43 e 44 del r.d.l. n. 1578 del 1933 e non già a quella, di durata non superiore all’anno, contemplata dall’art. 60 della legge n. 247 del 2012 e posta a fondamento della decisione impugnata, ai fini della valutazione dell ‘in tempestività della riassunzione.
Né la sentenza impugnata, nell’affermare il carattere automatico dell’interruzione del processo, avrebbe vagliato la sussistenza di un concreto pregiudizio al diritto di difesa.
-Occorre, preliminarmente, sgombrare il campo dalle eccezioni d’inammissibilità sollevate nel controricorso.
2.1. -Quanto al difetto di specialità della procura (pagina 3 del controricorso), sprovvista dell’indicazione della sentenza impugnata e delle generalità di chi l’ha conferita e corredata da una firma illeggibile, analoga eccezione è stata disattesa da questa Corte (Cass., sez. lav., 31 marzo 2025, n. 8486), sulla base dei princìpi enunciati da Cass., S.U., 9 dicembre 2022, n. 36057, e da Cass., S.U., 19 gennaio 2024, n. 2075.
La collocazione topografica della procura, conferita a margine o in calce al ricorso o su foglio separato, materialmente congiunto all’atto, implica che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione, anche se non racchiude un espresso riferimento al provvedimento da impugnare, salvo che da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio dinanzi a questa Corte.
Invero, in ossequio al principio di conservazione, enunciato dall’art. 1367 cod. civ. e dall’art. 159 cod. proc. civ., nei casi dubbi la procura dev’essere interpretata attribuendo alla parte che l’ha conferita una volontà che consenta all’atto di produrre i suoi ef fetti (sentenza n. 36057 del 2022, cit., punto 15 delle Ragioni della decisione ).
Nel caso di specie, la procura è sottoscritta dalla ricorrente in modo riconoscibile, con firma autenticata dal difensore, ed è apposta in calce al ricorso.
L ‘ampiezza della formula che accompagna il conferimento della procura, pur includendo attività tipiche del giudizio di merito, consente di ricomprendere anche la facoltà di proporre il ricorso per cassazione (sentenza n. 36057 del 2022, cit., punto 16 delle Ragioni della decisione ). A tale riguardo, soccorre anche l’intestazione, che reca la dizione «Nel procedimento di cassazione innanzi alla Suprema Corte di Cassazione », istituendo un nesso evidente tra la procura e l’odierno giudizio.
La collocazione topografica della procura, l’intestazione, la latitudine delle espressioni adoperate dalla parte che l’ha conferita, l’insussistenza di elementi univoci che contraddicano, anche sul versante cronologico, la riferibilità al giudizio di cassazione, consentono di ritenere soddisfatto il requisito di specialità che il controricorrente contesta (ordinanza n. 8486 del 2025, cit., punto 3.4. delle Ragioni della decisione ).
2.2. -Per quel che concerne la carenza di prova della qualità della ricorrente e della parte in nome e per conto della quale la ricorrente agisce, il fascicolo del giudizio di secondo grado contiene gli imprescindibili riscontri documentali, formati dalle autorità croate, in ordine a entrambi i profili segnalati nel controricorso e attesta tanto la qualità di tutrice in capo alla ricorrente quanto la qualità di erede di NOME COGNOME Riscontri che il controricorrente non fa segno di contestazioni circostanziate e che la stessa Corte di merito ha vagliato, nel dare ingresso all’esame del ricorso in riassunzione e nel reputarlo tardivo.
3. -Il ricorso, pertanto, può essere scrutinato nel merito e dev’essere, nel suo complesso, respinto.
4. -Al fine di circoscrivere l’oggetto delle censure, si deve specificare, anzitutto, che in questa sede non viene in rilievo la questione della nullità degli atti successivi all’interruzione del processo per un evento che colpisca la persona dell’unico difensore (pagine 12 e 13 del ricorso per cassazione), in quanto le statuizioni impugnate non investono tale profilo e non interpellano questa Corte sul concreto pregiudizio al diritto di difesa che la declaratoria di nullità presuppone (Cass., sez. III, 8 aprile 2016, n. 6838).
5. -I giudici del gravame hanno rettamente inteso ed applicato i princìpi affermati da questa Corte (Cass., sez. I, 10 dicembre 2010, n. 24997) e ormai consolidati (Cass., sez. II, 8 agosto 2019, n. 21186), senza incorrere negli errores in procedendo denunciati nel ricorso.
Nell ‘ ipotesi d ‘ interruzione del processo a séguito di un provvedimento di sospensione del procuratore dall ‘ esercizio della professione, per la prosecuzione del processo, una volta terminato il periodo di sospensione, non è necessaria una nuova procura alle liti e neppure è richiesta una nuova costituzione in giudizio. È sufficiente, invece, che il procuratore, già regolarmente costituito, riprenda a svolgere le proprie funzioni in base alla precedente procura e alla già esperita costituzione, entrambe divenute nuovamente valide ed efficaci in séguito alla cessazione della sospensione.
Da tale data il procuratore stesso, che non sia stato revocato o che non abbia rinunciato alla procura, ha l ‘ onere di provvedere alla prosecuzione del giudizio nel termine di decadenza, ai sensi degli artt. 301 e 305 cod. proc. civ.
Invero, non rivestono alcun rilievo, per il procuratore, la conoscenza legale dell ‘ ordinanza d ‘ interruzione del processo, meramente dichiarativa, e, per la parte, la conoscenza legale dell ‘ accadimento interruttivo.
6. -L a necessità della conoscenza legale dell’ordinanza d’interruzione e dell’evento interruttivo, che rappresenta l’asse
portante del ricorso, è stata esclusa da questa Corte, con argomenti che resistono alle critiche tratteggiate dalla ricorrente.
I l procuratore è consapevole dell’evento interruttivo , determinato dalla sanzione che gli è stata irrogata, e della relativa durata (Cass., sez. VI-II, 11 novembre 2019, n. 29144) e ha l’obbligo di avvertirne il cliente.
Ne consegue che la fattispecie non può essere comparata a quelle di definitiva cessazione dello ius postulandi , contraddistinte dall’esigenza di protezione della parte rappresentata, che impone di ancorare la decorrenza del termine per la riassunzione alla conoscenza legale dell’evento interruttivo.
Nel caso di specie, il procuratore, edotto della sospensione inflitta e della sua durata, anche in assenza della conoscenza legale deve riprendere automaticamente ad esercitare il mandato alla scadenza, anche in relazione agli adempimenti di cui all’ art. 305 cod. proc. civ. (Cass., sez. II, 13 aprile 2022, n. 11918).
7. -Né a diverse conclusioni inducono le generiche considerazioni su una revoca del mandato risalente al 15 ottobre 2014 e sulla peculiarità della sospensione, destinata a protrarsi per un periodo tendenzialmente indeterminato e non per l’arco di un anno che la Corte di merito configura.
7.1. -Per quel che concerne il primo aspetto, la sentenza d’appello contiene un inequivocabile accertamento di fatto in ordine a una revoca della procura all’avvocato COGNOME avvenuta il 28 novembre 2018 (pagina 5 della pronuncia impugnata).
Come ha rilevato anche l’Istituto (pagina 5 del controricorso), t ale accertamento non risulta efficacemente censurato: la ricorrente non ha dimostrato, con la necessaria specificità e con la ricostruzione degli antefatti pertinenti, che tale accertamento sia inficiato da ll’omesso esame di un fatto decisivo, ritualmente sottoposto al contraddittorio
processuale , e che la revoca valorizzata dalla sentenza d’appello come l’unica efficace sia, per converso, tamquam non esset .
7.2. -Le critiche, per i profili restanti, si palesano generiche e prive dei requisiti di decisività.
La sentenza d’appello muove dal presupposto che la sospensione sia cessata dopo un anno e che l’avvocato COGNOME titolare del mandato almeno fino al 28 novembre 2018, non abbia sollecitamente riattivato il rapporto processuale. In questa prospettiva, l’11 settembre 2015 sarebbe inutilmente decorso il semestre per la riassunzione del giudizio (pagina 4 della pronuncia impugnata), secondo la formulazione dell’art. 305 cod. proc. civ., antecedente alle modifiche apportate dall’art. 46 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
La parte ricorrente si limita a ribattere che la sospensione ha durata tendenzialmente indeterminata, superiore all’anno, ma tale allegazione non avvalora la tempestività della riassunzione del 6 maggio 2020.
Il ricorso non offre ragguagli particolareggiati, che possano indurre a ritenere valida tale riassunzione, in quanto intervenuta nel semestre dall’effettiva cessazione della sospensione, ad opera dell’ avvocato già sospeso, ancora investito del mandato difensivo.
Anche a voler supporre il protrarsi sine die della sospensione e a voler negare che competesse all’avvocato sospeso, in costanza di mandato, l ‘onere di dare impulso alla riassunzione del processo interrotto nei termini prefigurati dalla sentenza d’appello , la valutazione di tardività non sarebbe egualmente scalfita.
L a Corte d’appello di Roma , difatti, ha puntualizzato che il 28 novembre 2018 è stata conferita una nuova procura all’avvocata NOME COGNOME contestualmente alla revoca del mandato all’avvocato COGNOME (la già richiamata pagina 5 della sentenza impugnata). Sono stati così neutralizzati gli effetti di quella sospensione dell’originario d ifensore che aveva condotto alla declaratoria d’ interruzione del giudizio.
Nessun argomento persuasivo si enuncia per dimostrare che, alla luce del subentrare di un nuovo difensore e degli obblighi d’informazione e di avviso che gravano sul difensore revocato , si possa reputare tempestiva una riassunzione perfezionatasi soltanto il 6 maggio 2020 e, conseguentemente, ammissibile «la riviviscenza del processo dopo anni di disinteresse della parte appellante» (pagina 4 del controricorso), senza vincoli temporali di sorta.
L’unico argomento addotto dalla ricorrente, al fine di negare l’operatività della decadenza, s’incardina sulla necessità della conoscenza legale dell’evento interruttivo . Necessità che questa Corte ha, nondimeno, escluso, alla luce della particolarità dell’evento interruttivo legato alla sospensione, quale che ne sia, in concreto, la durata.
-Il ricorso, in definitiva, dev’essere rigettato.
-Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, in difetto di rituali dichiarazioni di esonero, e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
-Il rigetto del ricorso impone di dare atto dei presupposti per il sorgere dell’obbligo del la parte ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione