Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5461 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 5461 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 01/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30143/2022 R.G. proposto da :
COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
COMUNE di ERCOLANO, in persona del Sindaco pro tempore
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO NAPOLI n. 1645/2022 pubblicata l’08/06/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Cort e d’appello di Napoli, con la sentenza n.1645/2022 pubblicata lo 08/06/2022 ha accolto il gravame proposto dal Comune di Ercolano nella controversia con NOME COGNOME in riforma della sentenza impugnata ha rigettato la domanda da questi presentata.
La controversia ha per oggetto il pagamento del compenso spettante per il lavoro prestato nei giorni festivi da parte di un agente della polizia municipale, come previsto dall’art.24 del relativo CCNL.
Il Tribunale di Napoli accoglieva la domanda.
La corte territoriale ha ritenuto la prescrizione del diritto, perché l’ultima lettera idonea ad interrompere la prescrizione era stata inviata il 10/04/2013, mentre il ricorso introduttivo era stato notificato il 04/05/2018, quando il termine di prescrizione quinquennale era già decorso.
In particolare la corte ha ritenuto che la lettera del 26/03/2018 non fosse idonea ad interrompere la prescrizione perché non sottoscritta, né dal Formisano né dal suo difensore.
Per la cassazione della sentenza ricorre il Formisano, con ricorso affidato ad un unico motivo. Il Comune di Ercolano è rimasto intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt.1219 comma primo, 1335, 2697 comma secondo, 2943 comma quarto, 2945 comma primo cod. civ., con riferimento all’art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.
Sostiene che con riferimento alla lettera del 26/03/2018 la corte territoriale non ha considerato che «il documento prodotto dal ricorrente all’udienza del 13.2.2020, dinanzi al Giudice di primo grado, conteneva sul fronte il testo della lettera di messa in mora inviata in originale ed a firma dei procuratori, al Comune, e sul retro le copie della ricevuta di partenza della raccomandata e del suo avviso di ricevimento con timbro ‘Città di Ercolano Arrivato’, la data del 26.3.2018 e la firma del ricevente, esibite in originale» (pag. 7 ricorso), e dunque ha errato nel ritenere non applicabile la presunzione di corrispondenza di contenuto tra copia esibita ed originale inviato, richiamando i precedenti di questa Corte sul punto.
Il motivo è fondato.
Sulla medesima questione è costante l’orientamento di questa Corte, e ad esso si intende dare continuità, nei termini che seguono: «va richiamato il principio più volte affermato da questa Corte, secondo cui, ai fini dell’interruzione della prescrizione, la produzione in giudizio di copia della lettera di costituzione in mora unitamente all’avviso di ricevimento ex adverso della relativa raccomandata implica una presunzione di corrispondenza di contenuto tra la copia prodotta e la missiva ricevuta dalla controparte, salva la prova, a carico del destinatario, di avere ricevuto una missiva di contenuto diverso o un plico privo di contenuto (cfr. Cass. 10630/15; Cass. 23920/13). Nella specie tale prova non è stata offerta, onde opera la presunzione dianzi indicata» (Cass. 28/11/2016 n.24116 e Cass.04/03/2016 n.4278).
La corte territoriale ha ritenuto che dalla produzione in giudizio della lettera interruttiva della prescrizione datata 26/03/2018, priva di alcuna sottoscrizione, non potesse ritenersi la prova del compimento dell’atto interruttivo.
Avuto riguardo ai precedenti sopra richiamati deve ritenersi che la corte territoriale non abbia fatto esatta applicazione degli
artt.2943 comma quarto e 2945 comma primo cod. civ., perché la mancanza di sottoscrizione ─ da parte del titolare del diritto o del suo procuratore ─ nella copia della lettera di costituzione in mora di per sé non costituisce una ragione sufficiente per il rigetto della eccezione di interruzione della prescrizione.
La corte territoriale dovrà accertare se unitamente alla copia non sottoscritta della lettera di costituzione in mora sia stato prodotto anche l’avviso di ricevimento della relativa raccomandata, condizione necessaria e sufficiente per il verificarsi dell’evento interruttivo in difetto di contestazioni circa la corrispondenza di contenuto tra la copia prodotta e la missiva ricevuta dalla controparte.
Per questi motivi il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli che ─ in diversa composizione ─ provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Napoli che ─ in diversa composizione ─ provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro