Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5461 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L   Num. 5461  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30143/2022 R.G. proposto da :
NOME  COGNOME,  elettivamente  domiciliato    in  INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME COGNOME
-ricorrente- contro
COMUNE di ERCOLANO, in persona del Sindaco pro tempore
-intimato- avverso  SENTENZA  di  CORTE  D’APPELLO  NAPOLI  n.  1645/2022 pubblicata l’08/06/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
 La  Cort e  d’appello  di  Napoli,  con  la  sentenza  n.1645/2022 pubblicata  lo  08/06/2022  ha  accolto  il  gravame  proposto  dal Comune RAGIONE_SOCIALE Ercolano nella controversia con NOME COGNOME; in riforma  della  sentenza  impugnata  ha  rigettato  la  domanda  da questi presentata.
 La  controversia  ha  per  oggetto  il  pagamento  del  compenso spettante  per  il  lavoro  prestato  nei  giorni  festivi  da  parte  di  un agente  della polizia municipale, come  previsto  dall’art.24 del relativo CCNL.
Il Tribunale di Napoli accoglieva la domanda.
La corte territoriale ha ritenuto la prescrizione del diritto, perché l’ultima  lettera  idonea  ad  interrompere  la  prescrizione  era  stata inviata  il  10/04/2013,  mentre  il  ricorso  introduttivo  era  stato notificato il 04/05/2018, quando il termine di prescrizione quinquennale era già decorso.
In particolare la corte ha ritenuto che la lettera del 26/03/2018 non  fosse  idonea  ad  interrompere  la  prescrizione  perché  non sottoscritta, né dal COGNOME né dal suo difensore.
Per la cassazione della sentenza ricorre il COGNOME, con ricorso affidato  ad  un  unico  motivo.  Il  Comune  di  Ercolano  è  rimasto intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
 Con  l’unico  motivo  il  ricorrente  lamenta  la  violazione  e  falsa applicazione  degli  artt.1219  comma  primo,  1335,  2697  comma secondo,  2943  comma quarto, 2945 comma primo cod. civ., con riferimento all’art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.
Sostiene che con riferimento alla lettera del 26/03/2018 la corte territoriale non ha considerato che «il documento prodotto dal ricorrente all’udienza del 13.2.2020, dinanzi al Giudice di primo grado, conteneva sul fronte il testo della lettera di messa in mora inviata in originale ed a firma dei procuratori, al Comune, e sul retro le copie della ricevuta di partenza della raccomandata e del suo avviso di ricevimento con timbro ‘Città di Ercolano Arrivato’, la data del 26.3.2018 e la firma del ricevente, esibite in originale» (pag. 7 ricorso), e dunque ha errato nel ritenere non applicabile la presunzione di corrispondenza di contenuto tra copia esibita ed originale inviato, richiamando i precedenti di questa Corte sul punto.
Il motivo è fondato.
Sulla medesima questione è costante l’orientamento di questa Corte, e ad esso si intende dare continuità, nei termini che seguono: «va richiamato il principio più volte affermato da questa Corte, secondo cui, ai fini dell’interruzione della prescrizione, la produzione in giudizio di copia della lettera di costituzione in mora unitamente all’avviso di ricevimento ex adverso della relativa raccomandata implica una presunzione di corrispondenza di contenuto tra la copia prodotta e la missiva ricevuta dalla controparte, salva la prova, a carico del destinatario, di avere ricevuto una missiva di contenuto diverso o un plico privo di contenuto (cfr. Cass. 10630/15; Cass. 23920/13). Nella specie tale prova non è stata offerta, onde opera la presunzione dianzi indicata» (Cass. 28/11/2016 n.24116 e Cass.04/03/2016 n.4278).
La corte territoriale ha ritenuto che dalla produzione in giudizio della lettera interruttiva della prescrizione datata 26/03/2018, priva di alcuna sottoscrizione, non potesse ritenersi la prova del compimento dell’atto interruttivo.
Avuto riguardo ai precedenti sopra richiamati deve ritenersi che la corte territoriale non  abbia  fatto esatta applicazione degli
artt.2943 comma quarto e 2945 comma primo cod. civ., perché la mancanza di sottoscrizione ─ da parte del titolare del diritto o del suo procuratore ─ nella copia della lettera di costituzione in mora di per  sé  non  costituisce  una  ragione  sufficiente  per  il  rigetto  della eccezione di interruzione della prescrizione.
La corte territoriale dovrà accertare se unitamente alla copia non sottoscritta della lettera di costituzione in mora sia stato prodotto anche l’avviso di ricevimento della relativa raccomandata, condizione  necessaria  e  sufficiente  per  il verificarsi  dell’evento interruttivo  in  difetto  di  contestazioni  circa  la  corrispondenza  di contenuto tra la copia prodotta e la missiva ricevuta dalla controparte.
 Per  questi  motivi  il  ricorso  deve  essere  accolto  e  la  sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli  che  ─  in  diversa  composizione  ─  provvederà  anche  sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello  di  Napoli  che  ─  in  diversa  composizione  ─  provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro