Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 3344 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 3344 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13938/2018 R.G. proposto da:
NOME COGNOME , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME , rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Ministro pro tempore e domiciliato ope legis in INDIRIZZO, presso RAGIONE_SOCIALE che lo rappresenta e difende
-controricorrente –
Oggetto: RAGIONE_SOCIALE – Azione ripetizione trattenute indebite – Prescrizione – Commissario Liquidatore – Notifica citazione – Effetto interruttivo
R.G.N. 13938/2018
Ud. 12/01/2024 CC
avverso la 1713/2017 depositata il 28/10/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/01/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO CATANZARO n. giorno
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 1713/2017 del 28 ottobre 2017, la Corte d’appello di Catanzaro, nella regolare costituzione RAGIONE_SOCIALE‘appellato COGNOME, ha accolto l’appello proposto dal RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del Tribunale di Ca tanzaro, la quale aveva condannato l’appellante a corrispondere al medesimo COGNOME l’importo di € 6.033,77 a titolo di trattenute non dovute sugli stipendi mensili, nonché l’importo di € 35.000,00 a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali.
NOME COGNOME, infatti, aveva convenuto RAGIONE_SOCIALE -cui poi era subentrato ope legis il RAGIONE_SOCIALE lamentando l’illegittimità di ritenute stipendiali applicate per essersi lo stesso ricorrente assentato dal servizio presso RAGIONE_SOCIALE per ricoprire la carica di Presidente del Comitato di RAGIONE_SOCIALE senza autorizzazione.
Di tali ritenute COGNOME COGNOME aveva dedotto la illegittimità, invocando a proprio favore la sentenza del TAR Calabria n. 389/1988, con la quale era stato annullato il provvedimento che aveva disposto il recupero retroattivo da parte di RAGIONE_SOCIALE.
La Corte d’appello ha, in primo luogo, disatteso l’eccezione di improcedibilità RAGIONE_SOCIALE‘appello per mancata notifica del medesimo nel termine assegnato dalla Corte, rilevando che non vi era prova del fatto che la Cancelleria avesse provveduto alla comunica zione RAGIONE_SOCIALE‘originario decreto di fissazione all’indirizzo di posta elettronica certificata
RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato, dovendosi invece escludere che potesse costituire valida comunicazione il mero deposito del decreto medesimo in cancelleria, ed ha quindi concluso che correttamente, all’esito del rinvio ex art. 348 c.p.c. per mancata comparizione RAGIONE_SOCIALEe parti, era stato concesso all’appellante un nuovo termine per provvedere alla notifica del gravame.
La Corte d’appello, poi, ha accolto il motivo di gravame con il quale si impugnava la decisione di prime cure nella parte in cui non si era pronunciata sull’eccezione di prescrizione sollevata dal RAGIONE_SOCIALE, affermando la fond atezza RAGIONE_SOCIALE‘eccezione.
A tal fine, la Corte territoriale ha ricostruito lo RAGIONE_SOCIALE complessivo del giudizio, rammentando che:
–NOME COGNOME aveva originariamente notificato in data 9 maggio 1994 atto di citazione nei confronti di RAGIONE_SOCIALE instaurando giudizio che era stato definito in primo grado con sentenza n. 1649/2004;
-detta sentenza, tuttavia, era stata annullata dalla Corte d’appello di Catanzaro con sentenza n. 589/2010 per vizio di notifica, non essendo stata la domanda introduttiva notificata al RAGIONE_SOCIALE il quale, all’epoca di instaura zione del giudizio, era già subentrato ope legis ad RAGIONE_SOCIALE, nelle more soppressa;
-il giudizio era stato poi riassunto, con atto notificato il 20 dicembre 2010, innanzi al Tribunale di Catanzaro, il quale aveva pronunciato la sentenza poi oggetto RAGIONE_SOCIALE‘appello al vaglio RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale.
Sulla scorta di tale ricostruzione, la Corte territoriale ha osservato che, da un lato, non vi era prova RAGIONE_SOCIALE‘esistenza di alcun atto interruttivo
inoltrato ad RAGIONE_SOCIALE prima RAGIONE_SOCIALEa sua soppressione successivamente alla sentenza del TAR Calabria n. 389/1988 -tale effetto non potendo essere ricondotto alla notifica RAGIONE_SOCIALE‘originario atto di citazione in data 9 maggio 1994, in quanto a quella data l’Ente era stato soppresso -e, dall’altro lato, non constava l’esistenza di alcun atto interruttivo inoltrato a RAGIONE_SOCIALE prima RAGIONE_SOCIALEa notifica RAGIONE_SOCIALE‘atto di riassunzione in data 20 dicembre 2010.
Per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Catanzaro ricorre COGNOME NOME.
Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380 bis.1, c.p.c.
Il ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è affidato a due motivi.
1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la:
‘violazione e/o falsa applicazione degli artt. 435, 291 e 421 c.p.c. interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111 Cost., comma 2); violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 164 c.p.c. Carenza, insufficienza e contraddittorietà RAGIONE_SOCIALEa motivazione errata applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 16 del DM 44/2011 in combinato disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 16 del DL 179/2012 (convertiro in legge 221/12)’ .
Il ricorso impugna la decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello nella parte in cui la stessa ha affermato la ritualità RAGIONE_SOCIALEa concessione al RAGIONE_SOCIALE di un nuovo termine per la notifica RAGIONE_SOCIALE‘appello, argomentando che:
-la concessione di tale termine era ingiustificata a fronte RAGIONE_SOCIALEa pregressa radicale omissione RAGIONE_SOCIALEa notifica, in quanto quest’ultima aveva determinato la decadenza RAGIONE_SOCIALE‘appellante e l’improcedibilità RAGIONE_SOCIALE‘appello;
-la Corte territoriale avrebbe omesso di rilevare che dagli atti del processo telematico la comunicazione in cancelleria del decreto presidenziale di fissazione RAGIONE_SOCIALE‘udienza risultava essere stata ritirata dall’appellante;
-l’omessa comunicazione del decreto alla PEC RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato risultava conforme al combinato disposto degli artt. 15, D.M. 44/2011 e 16, D.L. n. 179/2012.
1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, testualmente:
‘Errore in procedendo ex art. 360 n. 3 -4-5 c.p.c. per violazione di norma di diritto in relazione all’art. 11 disp. prel. c.c. con riferimento all’art. 19, comma 1 -2 del decreto legislativo 3 aprile 1993 n. 96, per come modificato dal decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 2943 c.c. per l’errata indicazione RAGIONE_SOCIALEa mancanza di atti interruttivi RAGIONE_SOCIALEa prescrizione decennale e quinquennale e/o per violazio ne e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 111 c.p.c.’ .
Il ricorso richiama il disposto di cui all’art. 19, D.Lgs. n. 96/1993 -che ha previsto la nomina di un Commissario Liquidatore di RAGIONE_SOCIALE ed il suo subentro nei rapporti giuridici facenti capo all’RAGIONE_SOCIALE -risultando poi modificato -con perdita RAGIONE_SOCIALEa legittimazione del Commissario medesimo e subentro del RAGIONE_SOCIALE -solo con la successiva modifica apportata dal D.L. n. 32/1995 con decorrenza dal 9 febbraio 1995.
Deduce, quindi, che la notifica RAGIONE_SOCIALE‘originario atto di citazione in data 9 maggio 1994 alla RAGIONE_SOCIALE Commissariale RAGIONE_SOCIALE sarebbe risultata idonea ad interrompere la prescrizione anche nei confronti del subentrante RAGIONE_SOCIALE .
Il ricorrente, poi, rileva ulteriormente che il termine di prescrizione si sarebbe interrotto anche per effetto RAGIONE_SOCIALEa notifica al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa prima decisione del Tribunale nel 2004, come suffragato dal fatto che lo stesso RAGIONE_SOCIALE avrebbe impugnato, sempre nel 2004, tale decisione, ottenendone l’annullamento.
Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
Il motivo, infatti, non appare conforme alla regola di specificità e completezza di cui all’ art. 366 c.p.c., in quanto omette radicalmente la riproduzione anche solo dei minimi passaggi essenziali degli atti processuali sulla cui scorta dovrebbe procedersi alla verifica di fondatezza RAGIONE_SOCIALEa doglianza, tenuto anche conto dei principi stabiliti da Cass. Sez. L – Ordinanza n. 14839 del 07/06/2018 e Cass. Sez. 6 – L, Ordinanza n. 27375 del 29/12/2016.
Parte ricorrente, infatti, non solo ha omesso di riprodurre, anche solo in parte, il provvedimento con cui la Corte d’appello ha autorizzato l’allora appellante a procedere ad una seconda notifica; non solo ha proceduto ad una sommaria ed apodittica ricostruzione dei fondamentali passaggi processuali, senza fornirli di adeguato riscontro testuale; ma anche ha prodotto -a suffragio RAGIONE_SOCIALEa tesi per cui l’odierno controricorrente era comunque venuto a conoscenza del provvedimento di fissazione RAGIONE_SOCIALE‘udienza l a ‘stampata’ di una mera ‘schermata’ dei dati telematici del fascicolo, priva RAGIONE_SOCIALE‘attestazione di conformità.
Il secondo motivo di ricorso è, invece, fondato.
Come dedotto dal ricorrente e peraltro attestato dalla stessa decisione impugnata, l’atto di citazione innanzi il Tribunale di C osenza che, in data 9 maggio 1994, diede origine al presente giudizio venne notificato all’RAGIONE_SOCIALE, nella persona RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE Commissariale.
Contrariamente a quanto opinato nella decisione impugnata, è da ritenere che tale notifica sia stata in ogni caso idonea a determinare l’effetto sostanziale RAGIONE_SOCIALE‘interruzione RAGIONE_SOCIALEa prescrizione, al di là del profilo strettamente processuale che ha poi dato origine alla declaratoria di nullità RAGIONE_SOCIALEa notifica medesima in quanto non effettuata presso l’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato.
Come dedotto dal ricorrente, infatti, alla data di detta notifica l’RAGIONE_SOCIALE non poteva ritenersi definitivamente e totalmente soppressa, dal momento che la stessa si trovava, invece, in una specifica fase liquidatoria con il subentro nella gestione di un Commissario liquidatore.
Il D.Lgs. 3 aprile 1993, n. 96 ( ‘Trasferimento RAGIONE_SOCIALEe competenze dei soppressi RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 RAGIONE_SOCIALEa L. 19 dicembre 1992, n. 488′ ), infatti, nel prevedere la cessazione RAGIONE_SOCIALE‘ intervento RAGIONE_SOCIALEo nel RAGIONE_SOCIALE come disciplinato dal testo unico RAGIONE_SOCIALEe leggi sul RAGIONE_SOCIALE (art. 1), stabilì al proprio art. 19 che, a decorrere dal 15 aprile 1993, venisse nominato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, un commissario liquidatore per l’RAGIONE_SOCIALE (comma 1), a favore del quale -nella formulazione anteriore alle modifiche apportate con D.L. 8 febbraio 1995, n. 32 (conv. con L. n. 104/1995) -era previsto il subentro ‘nei rapporti giuridici e finanziari già facenti capo al
RAGIONE_SOCIALE e all’RAGIONE_SOCIALE‘ (comma 2) sino al momento in cui -con il già citato D.L. 8 febbraio 1995, n. 32 -quest’ultima specifica previsione venne soppressa, seppur con contestuale attribuzione al commissario del compito di ‘ liquidare i rapporti giuridici facenti capo al RAGIONE_SOCIALE e all’RAGIONE_SOCIALE già formalmente definiti alla data del 15 aprile 1993 e (…) definire i rapporti pendenti che le amministrazioni competenti, anche di intesa con il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE economica, indicheranno come indilazionabili ‘ .
Alla luce di dette previsioni è da ritenere che il Commissario Liquidatore, al momento RAGIONE_SOCIALEa notifica RAGIONE_SOCIALE‘atto introduttivo, fosse subentrato, tra gli altri, nel rapporto oggetto tra RAGIONE_SOCIALE e l’odierno ricorrente, e che pertanto la notifica medesima, ove dal Commissario ricevuta, fosse comunque idonea a determinare l’effetto interruttivo RAGIONE_SOCIALEa prescrizione, pur essendo la stessa viziata sul piano (unicamente) processuale per non essere stata effettuata presso l’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato.
Questa Corte, infatti, ha costantemente affermato il principio per cui la domanda giudiziale invalida come atto processuale può, nondimeno, valere come atto di costituzione in mora e quindi avere efficacia interruttiva RAGIONE_SOCIALEa prescrizione, ogni qual volta sussistono in essa gli elementi necessari ed indispensabili che danno vita ad una richiesta scritta stragiudiziale di adempimento comunicata al debitore (Cass. Sez. 3 – Sentenza n. 124 del 08/01/2020; Cass. Sez. 3 Sentenza n. 13070 del 25/05/2018; Cass. Sez. L, Sentenza n. 22238 del 23/10/2007; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13966 del 14/06/2007; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4566 del 27/08/1985, per risalire sino alla remota Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2843 del 26/10/1963).
A tale principio la decisione impugnata non si è, evidentemente, conformata, nel momento in cui ha automaticamente desunto
dall’affermata nullità RAGIONE_SOCIALE‘originaria citazione anche la radicale inidoneità RAGIONE_SOCIALEa citazione medesima a costituire richiesta scritta di adempimento, e, conseguentemente, idoneo atto interruttivo RAGIONE_SOCIALEa prescrizione.
La Corte territoriale, per contro, avrebbe dovuto verificare se la citazione del 9 maggio 1994 presentasse gli estremi sostanziali di un atto di interruzione RAGIONE_SOCIALEa prescrizione, salve le eventuali ulteriori valutazioni connesse, da un lato, alla notifica -secondo il ricorrente avvenuta in data 13 dicembre 2004 – RAGIONE_SOCIALEa sentenza di condanna di primo grado poi oggetto di impugnazione e successivo annullamento (cfr. Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 14148 del 08/07/2020) e , dall’altro lato, alla sussistenza o meno di un effetto interruttivo permanente connesso alla successiva riassunzione e prosecuzione del giudizio (in relazione al quale vanno richiamati i non convergenti approdi di Cass. Sez. 3 – Sentenza n. 13070 del 25/05/2018; Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 18485 del 12/07/2018; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11985 del 16/05/2013; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3666 del 18/04/1996).
Alla luce RAGIONE_SOCIALEe considerazioni che precedono, il ricorso va accolto in relazione al secondo motivo, inammissibile invece il primo, e la decisione impugnata deve essere conseguentemente cassata con rinvio alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione, la quale, nel conformarsi ai principi qui richiamati, provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio di legittimità
P. Q. M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, inammissibile il primo, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Catanzaro , in diversa composizione
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale in data 12 gennaio