Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 3344 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L   Num. 3344  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13938/2018 R.G. proposto da:
NOME COGNOME , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME , rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE ,  in  persona del Ministro pro tempore e  domiciliato ope legis in  INDIRIZZO, presso RAGIONE_SOCIALE che lo rappresenta e difende
-controricorrente –
Oggetto: RAGIONE_SOCIALE – Azione ripetizione trattenute indebite – Prescrizione – Commissario Liquidatore – Notifica citazione – Effetto interruttivo
R.G.N. 13938/2018
Ud. 12/01/2024 CC
avverso la 1713/2017 depositata il 28/10/2017.
Udita la relazione svolta nella camera  di consiglio del 12/01/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
SENTENZA  RAGIONE_SOCIALEa  CORTE  D’APPELLO  CATANZARO  n. giorno
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 1713/2017 del 28 ottobre 2017, la Corte d’appello di Catanzaro, nella regolare costituzione RAGIONE_SOCIALE‘appellato COGNOME, ha accolto l’appello proposto dal RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del Tribunale di Ca tanzaro, la quale aveva condannato l’appellante a corrispondere al medesimo COGNOME l’importo di € 6.033,77 a titolo di trattenute non dovute sugli stipendi mensili, nonché l’importo di € 35.000,00 a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali.
NOME COGNOME, infatti, aveva convenuto RAGIONE_SOCIALE -cui poi era  subentrato ope  legis il  RAGIONE_SOCIALE lamentando l’illegittimità di ritenute stipendiali applicate per essersi lo stesso ricorrente assentato dal servizio presso RAGIONE_SOCIALE per ricoprire la carica di Presidente del Comitato di RAGIONE_SOCIALE senza autorizzazione.
Di tali ritenute COGNOME COGNOME aveva dedotto la illegittimità, invocando a proprio favore la sentenza del TAR Calabria n. 389/1988, con la quale era stato annullato il provvedimento che aveva disposto il recupero retroattivo da parte di RAGIONE_SOCIALE.
La Corte d’appello ha, in primo luogo, disatteso l’eccezione di improcedibilità  RAGIONE_SOCIALE‘appello  per  mancata  notifica  del  medesimo  nel termine assegnato dalla Corte, rilevando che non vi era prova del fatto che la Cancelleria avesse provveduto alla comunica zione RAGIONE_SOCIALE‘originario decreto di fissazione all’indirizzo di posta elettronica certificata
RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura  RAGIONE_SOCIALEo  Stato,  dovendosi  invece  escludere  che  potesse costituire valida comunicazione il mero deposito del decreto medesimo in cancelleria, ed ha quindi concluso che correttamente, all’esito del rinvio ex art. 348 c.p.c. per mancata comparizione RAGIONE_SOCIALEe parti, era stato concesso all’appellante un nuovo termine per provvedere alla notifica del gravame.
La Corte d’appello, poi, ha accolto il motivo di gravame con il quale si impugnava la decisione di prime cure nella parte in cui non si era pronunciata  sull’eccezione  di  prescrizione  sollevata  dal  RAGIONE_SOCIALE, affermando la fond atezza RAGIONE_SOCIALE‘eccezione.
A tal fine, la Corte territoriale ha ricostruito lo RAGIONE_SOCIALE complessivo del giudizio, rammentando che:
–NOME COGNOME aveva originariamente notificato in data 9 maggio  1994  atto  di  citazione  nei  confronti  di  RAGIONE_SOCIALE instaurando giudizio che era stato definito in primo grado con sentenza n. 1649/2004;
-detta  sentenza,  tuttavia,  era  stata  annullata  dalla  Corte d’appello di Catanzaro con sentenza n. 589/2010 per vizio di notifica, non essendo stata la domanda introduttiva notificata al  RAGIONE_SOCIALE  il  quale, all’epoca di instaura zione del giudizio, era già subentrato ope legis ad RAGIONE_SOCIALE, nelle more soppressa;
-il  giudizio  era  stato  poi  riassunto,  con  atto  notificato  il  20 dicembre  2010,  innanzi  al  Tribunale  di  Catanzaro,  il  quale aveva pronunciato la sentenza poi oggetto RAGIONE_SOCIALE‘appello al vaglio RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale.
Sulla scorta di tale ricostruzione, la Corte territoriale ha osservato che, da un lato, non vi era prova RAGIONE_SOCIALE‘esistenza di alcun atto interruttivo
inoltrato ad RAGIONE_SOCIALE prima RAGIONE_SOCIALEa sua soppressione successivamente alla sentenza del TAR Calabria n. 389/1988 -tale effetto non potendo essere ricondotto alla notifica RAGIONE_SOCIALE‘originario atto di citazione in data 9 maggio 1994, in quanto a quella data l’Ente era stato soppresso -e, dall’altro  lato,  non  constava  l’esistenza  di  alcun  atto  interruttivo inoltrato a RAGIONE_SOCIALE prima RAGIONE_SOCIALEa notifica RAGIONE_SOCIALE‘atto di riassunzione in data 20 dicembre 2010.
 Per  la  cassazione  RAGIONE_SOCIALEa  sentenza  RAGIONE_SOCIALEa  Corte  d’appello  di Catanzaro ricorre COGNOME NOME.
Resiste  con  controricorso  RAGIONE_SOCIALE.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380 bis.1, c.p.c.
Il ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è affidato a due motivi.
1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la:
‘violazione  e/o  falsa  applicazione  degli  artt.  435,  291  e  421  c.p.c. interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111 Cost., comma 2); violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art.  164  c.p.c.  Carenza, insufficienza e contraddittorietà RAGIONE_SOCIALEa motivazione errata applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 16 del DM 44/2011 in combinato disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 16 del DL 179/2012 (convertiro  in legge 221/12)’ .
Il ricorso impugna la decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello nella parte in cui la stessa ha affermato la ritualità RAGIONE_SOCIALEa concessione al RAGIONE_SOCIALE di un nuovo termine per la notifica RAGIONE_SOCIALE‘appello, argomentando che:
-la concessione di tale termine era ingiustificata a fronte RAGIONE_SOCIALEa pregressa radicale omissione RAGIONE_SOCIALEa notifica, in quanto quest’ultima aveva determinato la decadenza RAGIONE_SOCIALE‘appellante e l’improcedibilità RAGIONE_SOCIALE‘appello;
-la Corte territoriale avrebbe omesso di rilevare che dagli atti del processo telematico la comunicazione in cancelleria del decreto presidenziale  di  fissazione  RAGIONE_SOCIALE‘udienza  risultava  essere  stata ritirata dall’appellante;
-l’omessa  comunicazione  del  decreto  alla  PEC  RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato risultava conforme al combinato disposto degli artt. 15, D.M. 44/2011 e 16, D.L. n. 179/2012.
1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, testualmente:
‘Errore in procedendo ex art. 360 n. 3 -4-5 c.p.c. per violazione di norma di diritto in relazione all’art. 11 disp. prel. c.c. con riferimento all’art. 19, comma 1 -2 del decreto legislativo 3 aprile 1993 n. 96, per come modificato dal decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 2943 c.c. per l’errata indicazione RAGIONE_SOCIALEa mancanza di atti interruttivi RAGIONE_SOCIALEa prescrizione decennale e quinquennale e/o per violazio ne e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 111 c.p.c.’ .
Il ricorso richiama il disposto di cui all’art. 19, D.Lgs. n. 96/1993 -che ha previsto la nomina di un Commissario Liquidatore di RAGIONE_SOCIALE ed  il  suo  subentro  nei  rapporti  giuridici  facenti  capo  all’RAGIONE_SOCIALE -risultando poi modificato -con  perdita RAGIONE_SOCIALEa legittimazione del Commissario medesimo e subentro del RAGIONE_SOCIALE -solo con la successiva modifica apportata dal D.L. n. 32/1995 con decorrenza dal 9 febbraio 1995.
Deduce,  quindi,  che  la  notifica  RAGIONE_SOCIALE‘originario  atto  di  citazione  in data 9 maggio 1994 alla RAGIONE_SOCIALE Commissariale RAGIONE_SOCIALE sarebbe risultata idonea ad interrompere la prescrizione anche nei confronti del subentrante RAGIONE_SOCIALE .
Il ricorrente, poi, rileva ulteriormente che il termine di prescrizione si  sarebbe  interrotto  anche  per  effetto  RAGIONE_SOCIALEa  notifica  al  RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa prima decisione del Tribunale nel  2004,  come  suffragato  dal  fatto  che  lo  stesso  RAGIONE_SOCIALE avrebbe impugnato, sempre nel 2004, tale decisione, ottenendone l’annullamento.
Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
Il motivo, infatti, non appare conforme alla regola di specificità e completezza di cui all’ art. 366 c.p.c., in quanto omette radicalmente la riproduzione  anche  solo  dei  minimi  passaggi  essenziali  degli  atti processuali sulla cui scorta dovrebbe  procedersi  alla  verifica di fondatezza RAGIONE_SOCIALEa doglianza, tenuto anche conto dei principi stabiliti da Cass. Sez. L – Ordinanza n. 14839 del 07/06/2018 e Cass. Sez. 6 – L, Ordinanza n. 27375 del 29/12/2016.
Parte ricorrente, infatti, non solo ha omesso di riprodurre, anche solo in parte, il provvedimento con cui la Corte d’appello ha autorizzato l’allora appellante a procedere ad una seconda notifica; non solo ha proceduto ad una sommaria ed apodittica ricostruzione dei fondamentali passaggi processuali, senza fornirli di adeguato riscontro testuale; ma anche ha prodotto -a suffragio RAGIONE_SOCIALEa tesi per cui l’odierno controricorrente era comunque venuto a conoscenza del provvedimento di fissazione RAGIONE_SOCIALE‘udienza l a ‘stampata’ di una mera ‘schermata’ dei dati telematici del fascicolo, priva RAGIONE_SOCIALE‘attestazione di conformità.
Il secondo motivo di ricorso è, invece, fondato.
Come  dedotto  dal  ricorrente  e  peraltro  attestato  dalla  stessa decisione impugnata, l’atto di citazione innanzi il Tribunale di C osenza che, in data 9 maggio 1994, diede origine al presente giudizio venne notificato  all’RAGIONE_SOCIALE, nella persona RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE Commissariale.
Contrariamente a quanto opinato nella decisione impugnata, è da ritenere che tale notifica sia stata in ogni caso idonea a determinare l’effetto  sostanziale  RAGIONE_SOCIALE‘interruzione  RAGIONE_SOCIALEa  prescrizione,  al  di  là  del profilo strettamente processuale che ha poi dato origine alla declaratoria di nullità RAGIONE_SOCIALEa notifica medesima in quanto non effettuata presso l’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato.
Come  dedotto  dal  ricorrente,  infatti,  alla  data  di  detta  notifica l’RAGIONE_SOCIALE non  poteva  ritenersi  definitivamente  e  totalmente  soppressa,  dal momento  che  la  stessa  si  trovava,  invece,  in  una  specifica  fase liquidatoria con il subentro nella gestione di un Commissario liquidatore.
Il D.Lgs. 3 aprile 1993, n. 96 ( ‘Trasferimento RAGIONE_SOCIALEe competenze dei soppressi RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 RAGIONE_SOCIALEa L. 19 dicembre 1992, n. 488′ ), infatti, nel prevedere la cessazione RAGIONE_SOCIALE‘ intervento RAGIONE_SOCIALEo nel RAGIONE_SOCIALE come disciplinato dal testo unico RAGIONE_SOCIALEe leggi sul RAGIONE_SOCIALE (art. 1), stabilì al proprio art. 19 che, a decorrere dal 15 aprile 1993, venisse nominato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, un commissario liquidatore per l’RAGIONE_SOCIALE (comma 1), a favore del quale -nella formulazione anteriore alle modifiche apportate con D.L. 8 febbraio 1995, n. 32 (conv. con L. n. 104/1995) -era previsto il subentro ‘nei rapporti giuridici e finanziari già facenti capo al
RAGIONE_SOCIALE e all’RAGIONE_SOCIALE‘ (comma 2) sino al momento in cui -con il già citato D.L. 8 febbraio 1995, n. 32 -quest’ultima specifica previsione venne soppressa, seppur con contestuale attribuzione al commissario del compito di ‘ liquidare i rapporti giuridici facenti capo al RAGIONE_SOCIALE e all’RAGIONE_SOCIALE già formalmente definiti alla data del 15 aprile 1993 e (…) definire i rapporti pendenti che le amministrazioni competenti, anche di intesa con il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE economica, indicheranno come indilazionabili ‘ .
Alla luce di dette previsioni è da ritenere che il Commissario Liquidatore, al momento RAGIONE_SOCIALEa notifica RAGIONE_SOCIALE‘atto introduttivo, fosse subentrato, tra gli altri, nel rapporto oggetto tra RAGIONE_SOCIALE e l’odierno ricorrente, e che pertanto la notifica medesima, ove dal Commissario ricevuta, fosse comunque idonea a determinare l’effetto interruttivo RAGIONE_SOCIALEa prescrizione, pur essendo la stessa viziata sul piano (unicamente) processuale per non essere stata effettuata presso l’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato.
Questa Corte, infatti, ha costantemente affermato il principio per cui la domanda giudiziale invalida come atto processuale può, nondimeno, valere come atto di costituzione in mora e quindi avere efficacia interruttiva RAGIONE_SOCIALEa prescrizione, ogni qual volta sussistono in essa gli elementi necessari ed indispensabili che danno vita ad una richiesta scritta stragiudiziale di adempimento comunicata al debitore (Cass. Sez. 3 – Sentenza n. 124 del 08/01/2020; Cass. Sez. 3 Sentenza n. 13070 del 25/05/2018; Cass. Sez. L, Sentenza n. 22238 del 23/10/2007; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13966 del 14/06/2007; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4566 del 27/08/1985, per risalire sino alla remota Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2843 del 26/10/1963).
A tale principio la decisione impugnata non si è, evidentemente, conformata, nel momento  in cui ha automaticamente desunto
dall’affermata nullità RAGIONE_SOCIALE‘originaria citazione anche la radicale inidoneità  RAGIONE_SOCIALEa  citazione  medesima  a  costituire  richiesta  scritta  di adempimento,  e,  conseguentemente,  idoneo  atto  interruttivo  RAGIONE_SOCIALEa prescrizione.
La Corte territoriale, per contro, avrebbe dovuto verificare se la citazione del 9 maggio 1994 presentasse gli estremi sostanziali di un atto di interruzione RAGIONE_SOCIALEa prescrizione, salve le eventuali ulteriori valutazioni connesse, da un lato, alla notifica -secondo il ricorrente avvenuta in data 13 dicembre 2004 – RAGIONE_SOCIALEa sentenza di condanna di primo grado poi oggetto di impugnazione e successivo annullamento (cfr. Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 14148 del 08/07/2020) e , dall’altro lato, alla sussistenza o meno di un effetto interruttivo permanente connesso alla successiva riassunzione e prosecuzione del giudizio (in relazione al quale vanno richiamati i non convergenti approdi di Cass. Sez. 3 – Sentenza n. 13070 del 25/05/2018; Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 18485 del 12/07/2018; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11985 del 16/05/2013; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3666 del 18/04/1996).
Alla luce RAGIONE_SOCIALEe considerazioni che precedono, il ricorso va accolto in  relazione  al  secondo  motivo,  inammissibile  invece  il  primo,  e  la decisione impugnata deve essere conseguentemente cassata con rinvio alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione, la quale, nel conformarsi ai principi qui richiamati, provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio di legittimità
P. Q. M.
La  Corte  accoglie  il  secondo  motivo  di  ricorso,  inammissibile  il primo,  cassa  l’impugnata  sentenza  e  rinvia,  anche  per  le  spese  del giudizio  di  cassazione, alla  Corte  d’appello  di  Catanzaro ,  in  diversa composizione
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale in data 12 gennaio