Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 28833 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 28833 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/11/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 25516/2019 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso in virtù di procura speciale in calce al ricorso dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, INDIRIZZO.
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME rappresentato e difeso in virtù di procura speciale apposta su foglio unito al controricorso, dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO presso il cui studio In Roma, INDIRIZZO è elettivamente domiciliato.
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 208/2019 depositata il 09/01/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Premesso che:
1.NOME COGNOME ricorre con quattro motivi per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la Corte di Appello di Roma ha dichiarato prescritto il credito vantato da esso ricorrente nei confronti di NOME COGNOME per corrispettivo di ‘lavori eseguiti a tutto il 1998’, sul rilievo per cui la citazione originaria era stata notificata nel 2009 e quindi oltre il termine decennale di prescrizione e il ‘consuntivo di spesa e situazione contabile generale’, datato 28.1.2008 e ricevuto dal COGNOME il 9.5.2008, non era da considerarsi atto idoneo a interrompere la prescrizione ‘in quanto non contenente alcuna inequivocabile manifestazione di volontà dell’attore di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto di credito in relazione ai lavori svolti a tutto il 1998 ma solo una elencazione di opere asseritamente eseguite senza alcuna intimazione o richiesta di adempimento’;
NOME COGNOME resiste con controricorso;
3.il ricorrente ha depositato memoria;
4.il controricorrente ha depositato memoria; considerato che:
1.con il primo motivo di ricorso si lamenta, in relazione allart.360, primo comma, n.3, c.p.c., violazione o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., 2934, 2935, 2943, 2947 e 1219 c.c., per avere la Corte di Appello errato nell’interpretare il ‘consuntivo di spesa e situazione contabile generale’ come atto ‘non contenente alcuna inequivocabile manifestazione di volontà dell’attore di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto di credito’, dato che tale manifestazione di volontà era invece da rinvenirsi nella ultime due righe del consuntivo ove era scritto: ‘Modalità di pagamento da
convenirsi di comune accordo entro e non oltre il termine di 10 giorni dal ricevimento di questo documento’;
2. con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in relazione allart.360, primo comma, n.4, c.p.c., violazione o falsa applicazione degli artt. 183, comma 4, e 359 c.p.c., 24 e 111 Cost. Deduce in sostanza il ricorrente che il COGNOME aveva posto a fondamento della eccezione di prescrizione il fatto che per dieci anni, a decorrere dal marzo 1998, non erano intervenuti atti interruttivi mentre la Corte di Appello, di sua iniziativa, senza chiedere alcun chiarimento e senza alcuna preventiva interlocuzione con le parti, ha deciso in base alla ritenuta ‘incapacità del consuntivo … ad interrompere il termine prescrizionale’ relativo a credito per lavori ‘a tutto il 1998′;
3. con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in relazione allart.360, primo comma, n.4, c.p.c., nullità del procedimento ai sensi dell’ art. 115 c.p.c. per avere la Corte di Appello trascurato di tener conto di un documento, agli atti fino dal primo grado, in data 28.7.2008, inviato dall’allora legale del ricorrente –AVV_NOTAIO– agli allora legali del COGNOME, in cui si davano risposte a numerose contestazioni sollevate sui costi, sulla entità e sulla correttezza esecutiva dei lavori e si dichiarava che ‘in mancanza di un bonario componimento e di un cortese riscontro entro 7 giorni dalla presente sarò costretta a procedere giudizialmente’;
4. con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in relazione allart.360, primo comma, n.3, c.p.c., violazione o falsa applicazione degli artt. 2934, 2935, 2943, 2946 e 1362 e 1363 c.c. La Corte di Appello ha evidenziato che nell’originario atto di citazione era stato chiesto un determinato importo a titolo di ‘saldo per lavori eseguiti <> e per <>’. Ha ritenuto prescritto il diritto al compenso per i lavori. Quanto al compenso per le ‘attività’, ha confermato la sentenza di primo grado, evidenziando che trattavasi di attività imprecisate e di cui
non era stata data prova. Il ricorrente sostiene che la Corte di Appello, laddove ha fatto decorrere il dies a quo della rilevata prescrizione dal 1998, ha erroneamente assunto che le attività compiute negli anni successivi fossero distinte dai lavori compiuti fino al 1998 laddove invece si trattava di attività ‘in continuazione’ con quei lavori con la conseguenza che il dies a quo avrebbe dovuto essere spostato dal 1998 al 2006. L’errore emergerebbe dalla corretta lettura del ‘consuntivo di spesa e situazione contabile generale’, datato 28.1.2008. Il consuntivo -che viene riprodotto nelle pagine da 25 a 43 del ricorso- contiene, secondo quanto rilevato dalla Corte di Appello, una elencazione di opere asseritamente eseguite. Viene ulteriormente dedotto che nel consuntivo sono menzionati anche lavori eseguiti nel 1999 e che la Corte di Appello, malgrado la domanda originaria fosse riferita al compenso dei lavori ‘fino al 1998’ e al compenso delle attività svolte negli anni 2000 e 2006, avrebbe dovuto tener conto dei lavori eseguiti nel 1999 ‘per verificare il tempo di ultimazione della
lavorazione unica’;
5. ritiene il Collegio che la questione sollevata con il secondo motivo di ricorso merita di essere trattata in udienza pubblica poiché essa presenta valenza nomofilattica (art. 375 cod. proc. civ.);
P.Q.M.
rinvia a nuovo ruolo per trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2024.