Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 16762 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 16762 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso 4872-2023 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
Oggetto
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 20/12/2023
CC
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3366/2022 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 23/09/2022 R.G.N. 2468/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/12/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RITENUTO CHE
la Corte d’appello di Napoli ha confermato la sentenza di primo grado che aveva ritenuto irripetibili le somme pretese dall ‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE a titolo di indebita riscossione de ll’indennità di disoccupazione, in riferimento agli anni 2002, 2003, 2006;
per quanto rileva in questa sede , in riferimento all’anno 2006 la Corte territoriale ha escluso l’idoneità interruttiva dell’atto di messa in mora, in ragione dell’assenza di prova della spedizione della ricevuta informativa (CAD);
avverso tale sentenza ricorre l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, con un motivo, limitatamente all’indebito riferito all’anno 2006, cui resiste COGNOME NOME, con controricorso;
CONSIDERATO CHE
con un unico motivo si deduce violazione dell’articolo 1355 cod.civ. in relazione all’art. 2943, co. 4, cod.civ., art. 8, co.2 e 4 legge n.890/ 1982 e del principio espresso da Cass.,Sez.Un., n.10012 del 2021, assumendone l’inapplicabilità alla specie, per essere stata validamente interrotta la prescrizione mediante notifica fatta con raccomandata postale, restituita per compiuta giacenza;
il motivo è fondato in applicazione dei principi affermati, fra tante, da Cass. n. 511 del 2019 e n. 34212 del 2021, in tema di atti stragiudiziali di interruzioni della prescrizione;
in particolare, Cass. n. 511 del 2019, ha chiarito che la produzione in giudizio di un telegramma o di una lettera raccomandata, anche in mancanza dell’avviso di ricevimento, oltre a costituire prova certa della spedizione, attestata dall’ufficio postale attraverso la relativa ricevuta, fa sorgere la presunzione dell’arrivo dell’atto al destinatario e della sua conoscenza ai sensi dell’art. 1335 cod.civ., fondata sulle univoche e concludenti circostanze della suddetta spedizione e sull’ordinaria regolarità del servizio postale e telegrafico (cfr. tra le più recenti Cass. nn. 24015 e 22687 del 2017), onde spetta al destinatario l’onere di dimostrare di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di acquisire la conoscenza dell’atto (Cass. n. 17204 del 2016), come nel caso di irregolarità compiutesi nel procedimento di recapito (Cass. n. 19232 del 2018);
Cass. n. 34212 del 2021 ha riaffermato i principi consolidati ribadendo la legittimità dell’uso della raccomandata postale quale strumento ordinario per gli atti stragiudiziali e la sua idoneità interruttiva della prescrizione, ribadendo che l’atto stragiudiziale di costituzione in mora del debitore, anche al fine
dell’interruzione della prescrizione, non è soggetto a particolari modalità di trasmissione, ne’ alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziali e che, per produrre i suoi effetti e, in particolare, l’effetto interruttivo, deve essere diretto al suo legittimo destinatario, ma non è soggetto a particolari modalità di trasmissione;
alla rituale notifica dell’atto si collega, conseguentemente, la idoneità dello stesso ad interrompere la prescrizione;
la sentenza impugnata che non si è conformata ai seguenti principi deve, dunque, essere cassata in parte qua, e, per essere necessario nuovo accertamento in fatto, con rinvio alla stessa Corte d’appello, per un nuovo esame ed anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa in parte qua la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20 dicembre