Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 3255 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1   Num. 3255  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: ABETE NOME
Data pubblicazione: 05/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 29951 -2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (già sRAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE) -c.f.  P_IVA -in persona  del legale rappresentante pro  tempore ,  elettivamente  domiciliata  in  Roma,  alla  INDIRIZZO ,  presso  lo  studio  dell’AVV_NOTAIO COGNOME che disgiuntamente e congiuntamente all’AVV_NOTAIO NOME COGNOME  la  rappresenta  e  difende  in  virtù  di  procura  speciale  su  foglio allegato in calce al ricorso.
RICORRENTE
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE) -c.f. 80078750587 -rappresentato  e  difeso  disgiuntamente  e  congiuntamente  in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME e dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME dell’avvocatura dell’Istituto ed elettivamente domiciliato presso la sede RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE propria avvocatura in Roma, alla INDIRIZZO.
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza n. 5931/2017 RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello di Roma, udita la relazione nella camera di consiglio del 28 novembre 2023 del AVV_NOTAIO NOME COGNOME,
RILEVATO CHE
Con atto in data 29.7.2008 la ‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE citava a comparire dinanzi al Tribunale di Roma l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.N.P.S.
Premetteva che negli anni compresi tra il 1976 ed il 1980 l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE aveva affidato in appalto ad un cospicuo numero di società di informatica l’attività di elaborazione dati (cfr. ricorso, pag. 1) .
Premetteva  che  nel  1981  l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE  aveva drasticamente  ridotto  il  volume degli incarichi, così cagionando il fallimento di alcune delle società incaricate con significativi rischi per i livelli occupazionali (cfr. ricorso, pag. 2).
Premetteva che nel maggio del 1982, presso il Ministero del Lavoro, era stato siglato un accordo tra l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e talune società informatiche , tra le quali essa attrice,  accordo  in  virtù  del  quale  l’istituto  previdenziale  avrebbe  affidato  in appalto  attività  del  valore  complessivo  di  lire  25.000.000.000  e  le  società informatiche avrebbero assunto i lavoratori in eccedenza (cfr. ricorso, pag. 2) .
Indi  esponeva  che  con  trattativa  privata  del  3.12.1982,  cui  aveva  fatto seguito in data 22.2.1983 la stipulazione del contratto, le era stato assegnato l’appalto denominato ‘DM10/ DL/L/A ‘ (cfr. ricorso, pag. 2) .
Esponeva altresì che aveva fatto luogo all’assunzione dei lavoratori in esubero e  all’investimento  di  ingenti  capitali  ai  fini  dello  svolgimento  dell’attività  di acquisizione e di elaborazione dei dati (cfr. ricorso, pagg. 2 – 3) .
Esponeva  che  nondimeno  l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE  non  aveva  provveduto  ad  affidarle  lo svolgimento delle attività come da originario accordo; che anzi le attività erano
state  oggetto  di  tredici  gare  di  appalto,  nessuna  delle  quali  le  era  stata assegnata (cfr. ricorso, pag. 4) .
Chiedeva  quindi  condannarsi  l’istituto  convenuto  a  risarcirle  i  danni  tutti scaturiti dalla sua inadempiente condotta, danni quantificati in euro 9.591.242,26 (lire  18.571.234.642) , oltre interessi anche anatocistici e rivalutazione monetaria.
2. Si costituiva l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Eccepiva preliminarmente la prescrizione decennale dell’avversa pretesa.
Eccepiva in particolare che la pretesa ex adverso azionata era stato oggetto di un precedente giudizio, introdotto con citazione del febbraio 1998, giudizio cancellato dal ruolo ed estinto per mancata riassunzione (cfr. ricorso, pag. 6) .
Eccepiva  dunque che  l’atto ultimo,  in  ordine  cronologico,  utile  ai  fini dell’interruzione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE prescrizione si identificava con la citazione del 1998 (cfr. ricorso, pag. 6) .
Con sentenza n. 15487/2011 il tribunale rigettava la domanda, siccome l’azionato  diritto  erasi  estinto  per  intervenuta  prescrizione;  compensava  per intero le spese di lite (cfr. ricorso, pag. 7) .
La RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE proponeva appello.
Resisteva l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.N.P.S.
Con sentenza n. 5931 dei 7/22.9.2017 la Corte di Roma rigettava l’appello e condannava l’appellante alle spese del grado.
Evidenziava la corte che le doglianze addotte con i motivi di gravame erano già state delibate e respinte in un’analoga controversia insorta tra le medesime parti, seppur in relazione ad un diverso contratto d’appalto , con la sentenza n. 3375/2014 RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE stessa Corte d’ Appello di Roma, sentenza confermata con la
pronuncia n. 27354/2016 di questa Corte di legittimità, pronuncia appieno da condividere e da cui non vi era motivo per discostarsi.
Evidenziava  in  particolare  che la  proposta  di  transazione  di  cui  all’atto  di comunicazione ed invito notificato all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in data 18.6.2004 non era valsa ad interrompere il corso RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE prescrizione, siccome non conteneva una richiesta di pagamento e dunque non recava l’inequivocabile manifestazione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE volontà dell’appellante di costituire in mora l’appellato (cfr. sentenza d’appello, pag. 4) .
Evidenziava in particolare che del pari non erano valse ad interrompere la prescrizione, giacché nessun riconoscimento delle pretese RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘ avevano comportato, la delibera n. 71/2001, con cui l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE aveva istituito apposita commissione ai fini dell’accertamento delle avverse pretese, siccome avente valenza di mero atto ‘interno’ , il mandato conferito alla commissione, siccome di natura meramente esplorativa, le conclusioni cui la commissione era pervenuta, siccome ascrivibili ad un organo tecnico, non abilitato ad esprimere la volontà dell’ente previdenziale (cfr. sentenza d’appello, pag. 5) .
Evidenziava  in  particolare  che  parimenti  non  avevano  esplicato  efficacia interruttiva RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE prescrizione gli atti di parte di cui al giudizio introdotto nel 1998, trattandosi similmente di atti processuali ‘ interni ‘ al giudizio poi estintosi (cfr. sentenza d’appello, pag. 5) .
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la ‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE) ; ne ha chiesto sulla scorta di quattro motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese.
Il controricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Si premette che in memoria l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha riferito che la ‘RAGIONE_SOCIALE‘ è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Latina con sentenza n. 33/2021.
La circostanza non esplica alcun rilievo.
È sufficiente il rinvio all’insegnamento di questa Corte secondo cui i l fallimento di una delle parti che si verifichi nel giudizio di Cassazione non determina l’interruzione del processo ex art. 299 e ss. cod. proc. civ., trattandosi di procedimento dominato dall’impulso di ufficio; cosicché, una volta instauratosi il giudizio di Cassazione con la notifica ed il deposito del ricorso, il curatore del fallimento non è legittimato a stare in giudizio in luogo del fallito, essendo irrilevanti i mutamenti RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE capacità di stare in giudizio di una delle parti e non essendo ipotizzabili, nel giudizio di cassazione, gli adempimenti di cui all’art. 302 cod. proc. civ. (il quale prevede la costituzione in giudizio di coloro ai quali spetta di proseguirlo) (cfr. Cass. (ord.) 12.2.2021, n. 3630; Cass. 21.10.1995, n. 10989) .
Con il primo motivo la ricorrente denuncia a i sensi dell’a rt. 360, 1° co., n. 4,  cod.  proc.  civ. la  violazione  dell’art. 132,  2°  co.,  n.  4,  cod.  proc.  civ.  in relazione all’accertamento ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ.
Premette, la ricorrente, che a censura del primo dictum aveva con l’atto d’appello addotto che l’atto di comunicazione in data 18.6.2004 era senz’altro idoneo ad interrompere la prescrizione, siccome conteneva la trascrizione integrale delle conclusioni di cui alla citazione del 1998, ampia parte RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE relazion e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE commissione d’indagine nominata dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nonché gli esiti RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE c.t.u. espletata nell’analogo giudizio svoltosi tra la ‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e l’ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ove erano descrizione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE responsabilità dell’istituto previdenziale e quantificazione del danno che ne era scaturito (cfr. ricorso, pag. 14) .
Indi deduce che con l’impugnata pronuncia la Corte d’Appello di Roma ha in toto aderito alle statuizioni di cui alla sentenza n. 27354/2016 di questa Corte di  legittimità ,  sentenza,  quest’ultima ,  ove  tuttavia  non  si  era  fatto  luogo  ad un’autonoma  disamina  dell’atto  di  comunicazione  in  data  18.6.2004 (cfr. ricorso, pag. 20) .
Deduce poi che la sentenza n. 3375/2014 RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello di Roma -confermata con la  pronuncia  n.  27354/2016  di  questa  Corte  di  legittimità  e richiamata nella motivazione dell’impugnato dictum n. 5931/2017 -si dimostra illogica e contraddittoria e quindi nulla (cfr. ricorso, pagg. 22 e 24) .
Deduce invero che ne ll’atto di comunicazione ed invito notificato il 18.6.2004 aveva individuato chiaramente il proprio credito, aveva palesato le circostanze tutte relative al rapporto contrattuale ed aveva invitato il debitore a transigere mercé il versamento RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE somma corrispondente all’importo del credito all’uopo ridotto; che tali circostanze avrebbero dovuto quindi necessariamente indurre a ‘ritenere esplicitata la volontà di ottenere il soddisfacimento del credito senza altra alternativa’ (così ricorso, pag. 23) .
Deduce al contempo che l’impugnato dictum RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello di Roma difetta comunque dell ‘esame dei  motivi di gravame, motivi con cui era stata sollecitata  la  disamina  dello  specifico contenuto dell’atto di comunicazione in data  18.6.2004 (cfr.  ricorso,  pag.  24) nonché  la  disamina  RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE  volontà  di conseguire il pagamento del dovuto seppur attraverso un percorso transattivo (cfr. ricorso, pag. 24) .
Il primo motivo di ricorso va respinto.
Va  debitamente premesso che, in tema di provvedimenti giudiziali, la motivazione  ‘ per  relationem ‘  ad  un  precedente  giurisprudenziale  esime  il
giudice  dallo  sviluppare  proprie  argomentazioni  giuridiche,  ma  il  percorso argomentativo  deve  comunque  consentire  di  comprendere  la  fattispecie concreta, l’autonomia del processo deliberativo compiuto e la riconducibilità dei fatti esaminati al principio di diritto richiamato, dovendosi ritenere, in difetto di tali requisiti minimi, la totale carenza di motivazione e la conseguente nullità del provvedimento (cfr. Cass. (ord.) 3.7.2018, n. 17403) .
Ebbene, la motivazione del dictum in questa sede impugnato appieno si conforma alle enunciate condizioni minime di validità.
La Corte di Roma ha dato ampiamente conto, al paragrafo 1) dei ‘motivi RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE decisione’, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE fattispecie concreta devoluta alla sua cognizione e, al paragrafo 2) dei ‘motivi RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE decisione’, dell’autonomo e critico iter argomentativo sulla cui  scorta  ha  provveduto  a  correlare  la  concreta  fattispecie  alle  enunciazioni formulate da questa Corte di legittimità in un’ipotesi in cui era stata scrutinata una vicenda del tutto analoga.
In questi termini per nulla si giustifica l’assunto RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ricorrente secondo cui la corte di merito con la statuizione in questa sede impugnata non avrebbe atteso in termini sufficienti alla disamina dei motivi d’appello e delle doglianze dai medesimi motivi veicolate.
In questi termini, inoltre, il riferimento alla sentenza n. 27354/2016 di questo Giudice in  toto si  proietta  ed  esplica  valenza  pur  in  relazione  all’  ‘atto  di comunicazione’ datato 18.6.2004.
Ben vero, contrariamente all’assunto RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ricorrente, il  controricorrente ha testualmente riferito (cfr.  controricorso,  pag.  5) che  con  il  primo  motivo  del ricorso poi respinto da quest o Giudice con la pronuncia n. 27354/2016 la ‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘ aveva allora denunciato ‘la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2943 e
1319  cod.  civ.,  per  avere  la  Corte  di  Appello  ritenuto  che  l ‘  notificato dalla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE all ‘ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in data 18.6.2004 non presentasse le caratteristiche necessarie a determinare l ‘ effetto interruttivo RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE prescrizione’.
Invano, poi, la ricorrente prospetta che la sentenza n. 3375/2014 RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello di Roma si dimostra illogica e contraddittoria e quindi nulla.
Evidentemente,  la  ineccepibilità  in  diritto  e  la  congruenza  in  fatto  delle motivazioni RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE statuizione n. 3375/2014 RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE Corte di Roma deve reputarsi acclarata in via definitiva in dipendenza del rigetto da questa Corte disposto con la pronuncia n. 27354/2016 del ricorso per cassazione che la ‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘ ebbe ad esperire avverso il dictum n. 3375/2014 RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE Corte romana.
D ‘altronde , la stessa ricorrente ha riferito che questo Giudice con la pronuncia n. 27354/2016 aveva dato atto che la motivazione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE sentenza d’appello n. 3375/2014 allora impugnata era esente da vizi logici e giuridici (cfr.  ricorso, pag. 20) .
C on il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n.  3 ,  cod.  proc.  civ.  la  violazione  dell’art.  1362  cod.  civ.  e  la  conseguente violazione dell’art. 29 43, 4° co., cod. civ.
Deduce – qualora si re putasse che la Corte d’Appello di Roma abbia ritenuto che l’atto di comunicazione in data 18.6.2004 debba essere interpretato come un semplice invito alla transazione e dunque quale atto inidoneo ad interrompere il corso RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE prescrizione in quanto privo RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE messa in mora (cfr. ricorso, pagg. 32 – 33) -che viceversa il contenuto letterale e logico dell’atto di comunicazione e la sistematica correlazione delle clausole in cui si articola, depongono nel senso che ha inteso far luogo alla ricognizione dell’ an e del
quantum -comprensivo di capitale, interessi, pur anatocistici, e rivalutazione -del suo diritto, ricognizione di certo idonea ad interrompere la prescrizione, ‘e ciò qualsiasi sia la parte volitiva dell’atto’ (così ricorso, pag. 34) .
Deduce segnatamente che ha invitato controparte alla transazione sulla scorta del riscontro nell’ an e nel quantum del suo diritto (cfr. ricorso, pagg. 33 – 34) , il che ha senz’altro avuto il significato RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE rivendicazione del la sua pretesa (cfr. ricorso, pag. 34) ; che, del resto, l’atto di costituzione in mora non abbisogna di formule sacramentali né richiede la quantificazione del credito, sicché ai fini dell’interruzione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE prescrizione non deve necessariamente consistere in una intimazione (cfr. ricorso, pag. 37) .
Deduce in ogni caso che con l’atto di comunicazione del 18.6.2004 ha invitato espressamente  l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE  ad  effettuare  un  versamento  in  denaro,  seppur inferiore a quello dovuto, il che costituisce un’intimazione a pagare e quindi una costituzione in mora (cfr. ricorso, pag. 39) .
Deduce infine che l’atto di comunicazione del 18.6.2004 viepiù rileva quale atto interruttivo RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE prescrizione, siccome vi ha inserito la relazione conclusiva RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE commissione d’inchiesta nominata dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ove si dà atto dell’ an RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE responsabilità dell’istituto previdenziale (cfr. ricorso, pag. 39) .
16. Il secondo motivo di ricorso del pari va respinto.
Ben  vero,  l a  valutazione  dell’idoneità  di  un  atto  ad  interrompere  la prescrizione  –  quando (è  il  caso  di  specie) non  si  tratti  degli  atti  previsti espressamente e specificamente dalla legge come idonei all’effetto interruttivo, come nei casi indicati nei primi due commi dell’art. 2943 cod. civ. – costituisce apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito e, come tale, è insindacabile in  sede  di  legittimità  se  immune  da  vizi  logici  ed  errori  giuridici (cfr.  Cass.
24.11.2010, n. 23821; Cass. sez. lav. 21.11.2018, n. 30125; Cass. 18.9.2007, n. 19359) .
Su tale scorta è sufficiente rimarcare quanto segue.
Il dictum RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE corte d’appello non è inficiato da alcun errore di diritto.
Il dictum RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE corte d’appello, in relazione alla previsione del n. 5 del 1° co. dell’art.  360  cod.  proc.  civ.,  non  è  inficiato  da  alcuna  forma  di  ‘anomalia motivazionale’  destinat a  ad  acquisire  significato  alla  luce  RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE  pronuncia  n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte.
In particolare, così come si è premesso in sede di disamina primo motivo di ricorso, la corte d’appello ha compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo.
In ogni caso è innegabile che le censure veicolate dal motivo in esame sollecitano questa Corte a valutazioni di tipo ermeneutico (‘dato il contenuto letterale e materiale dell’atto di comunicazione (…)’: così ricorso, pag. 3 3 ; ‘la ricognizione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE causa, la riproposizione delle conclusioni, il calcolo alla lira del dovuto e la presa d’atto RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE responsabilità contrattuale di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, letteralmente dichiarate nell’atto di comunicazione, per logica non possono essere interpretat i come elementi privi di cara ttere rivendicativo’: così ricorso, pag. 34′ . Si veda anche ricorso, pag. 53: ‘il che significa, proprio in applicazione dell’art. 1362 e segg. c.c., alla sola lettura dell’atto di comunicazione, (…)’ ) .
E tuttavia l’interpretazione evidentemente non solo del contratto – si risolve in una indagine di fatto riservata al giudice di merito (cfr. Cass. 14.7.2016, n. 14355) e  le  relative censure non possono consistere tout court -come nella specie – in una critica del risultato ermeneutico raggiunto dal medesimo giudice del merito (cfr. Cass. 22.2.2007, n. 4178; cfr. Cass. 2.5.2006, n. 10131) .
Del  resto,  con  il  ricorso  per  cassazione  la  parte  non  può  rimettere  in discussione,  proponendo  una  propria  diversa  interpretazione,  la  valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE fattispecie operate dai giudici del merito, poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (cfr. Cass. (ord.) 7.12.2017, n. 29404) .
20. Con il terzo motivo – primo profilo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 132, 2° co., n. 4, cod. proc. civ.
Premette che la Corte d’Appello di Roma in ordine al motivo d’appello con il quale  aveva  addotto  la  valenza  di  riconoscimento  di  debito  RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE  delibera  n. 71/2001 dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, si è limitata a motivare per relationem , con riferimento alla sentenza di legittimità n. 27354/2016 (cfr. ricorso, pag. 44) .
Reitera quindi al riguardo le ragioni di censura addotte con il primo motivo e con il secondo motivo di ricorso (cfr. ricorso, pag. 44) .
Il primo profilo del terzo motivo di ricorso va respinto.
È sufficiente il rinvio ai rilievi, dapprima svolti, che hanno indotto al rigetto del primo motivo e del secondo motivo di ricorso ( d’altronde , la ricorrente si è riportata ‘a quanto illustrato sopra a valere anche per il passo motivazionale in questione, che non si ripropone per non appesantire ulteriormente l’atto’: così ricorso, pag. 44) .
Segnatamente al riscontro per cui la motivazione del l’impugnata statuizione -ove, al paragrafo 2) dei ‘motivi RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE decisione’, la delibera n. 71 dell’I.N.P.SRAGIONE_RAGIONE_SOCIALE è espressamente richiamata – appieno si conforma ai requisiti minimi prefigurati da questa Corte con l’ordinanza n. 17403/2018 .
23. Con  il  terzo  motivo  –  secondo  profilo  –  la  ricorrente  denuncia  ai  sensi dell’art. 360,  1°  co.,  n.  5,  cod.  proc.  civ.  l’omesso  esame  di  fatto  decisivo oggetto di discussione tra le parti e conseguentemente la violazione dell’art. 2944 cod. civ.
Premette  che  non  si  versa  in  un’ipotesi  di  ‘doppia  conforme’,  siccome  il tribunale nulla ha statuito in ordine alla delibera dell’I.N.P.S. n. 71/2001 (cfr. ricorso, pag. 45) .
Indi  deduce  che  la  Corte  d’Appello  di  Roma  non  ha  tenuto  conto  che  la delibera n. 71/2001 ha costituito il presupposto di un procedimento complesso, nell’ambito del quale l’istruttoria cui la commissione d’indagine ha fatto luogo, si  è  svolta  in  contraddit torio  tra  le  parti,  con  l’attiva  partecipazione  di  essa ricorrente (cfr. ricorso, pag. 45) .
Deduce altresì che la sua attiva partecipazione all’istruttoria RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE commissione  ne  ha  escluso  l’inerzia  ed  ha  addirittura  sortito  un  effetto sospensivo RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE prescrizione (cfr. ricorso, pag. 45) .
Deduce poi che sin dal primo grado ha allegato i verbali degli atti d’indagine di cui nondimeno la corte di merito ha omesso l’esame (cfr. ricorso, pag. 46) e che il procedimento  si è concluso con il riscontro RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE responsabilità dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE , sicché tale esito non può non costituire riconoscimento del debito (cfr. ricorso, pagg. 46 – 47) .
24. Il secondo profilo del terzo motivo di ricorso del pari va respinto.
25. Ben  vero, l’accertamento  del  contenuto  ricognitivo  di  un  determinato atto,  segnatamente  quale  atto  di  riconoscimento  di  un  diritto  che,  a  norma dell’art. 2944 cod. civ., interrompe la prescrizione, è riservato alla valutazione discrezionale del giudice di merito e non è pertanto sindacabile in Cassazione,
se immune da vizi logici ed errori di diritto (cfr. Cass. 18.6.1992, n. 7548; Cass. sez.  lav.  21.1.1994,  n.  576;  Cass.  27.6.2001,  n.  8809;  Cass.  sez.  lav. 8.11.2004, n. 21252) .
26. Su tale scorta è sufficiente rimarcare quanto segue.
Il dictum RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE corte d’appello, pur a tal riguardo, non è inficiato né da errori di diritto né forme di ‘anomalia motivazionale’ .
A tal ultimo riguardo si è detto che la corte distrettuale ha compiutamente e comprensibilmente enunciato il proprio percorso argomentativo.
27. In  ogni  caso,  indubitabilmente,  con  le  censure  veicolate  dal  secondo profilo  del  motivo  in disamina la ricorrente si duole per l’omesso ed erroneo esame di esiti istruttori (tra i quali i verbali d’indagine) .
E tuttavia l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque -è il caso di specie – preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. (ord.) 29.10.2018, n. 27415; Cass. sez. un. n. 8053/2014) .
E tuttavia il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ., né in quello del precedente n. 4, disposizione che per il tramite dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153; Cass. (ord.) 19.7.2021, n. 20553) .
Co n il quarto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti e conseguentemente ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 29 44 cod. civ.
Deduce che la Corte d’Appello di Roma non ha tenuto conto che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non ha  né  disconosciuto  né  contestato  gli  esiti  dell’attività  RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE  commissione  di indagine, cui aveva conferito mandato onde accertare se vi fosse margine per la definizione stragiudiziale (cfr. ricorso, pag. 48) .
Deduce dunque che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE. ha fatto propria la relazione conclusiva RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE commissione ed ha così riconosciuto il proprio debito (cfr. ricorso, pag. 48) ; che, del resto, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha registrato la relazione tra i propri atti e vi ha apposto il proprio timbro (cfr. ricorso, pag. 48) .
Il quarto motivo di ricorso parimenti va rigettato.
Nel quadro degli insegnamenti di questa Corte dapprima menzionati in ordine alla valenza del l’accertamento del contenuto ricognitivo di un determinato atto, quale atto di riconoscimento di un diritto esplicante effetti ai sensi dell’art.  2944  cod.  civ. ,  è  innegabile  che  pur  con  il  quarto  mezzo  la ricorrente  sollecita  questa  Corte  al  riesame  di  un  giudizio  ‘di  fatto’  ed  alla rivalutazione di esiti istruttori.
Soccorre  perciò  pur  a  tal  proposito  l’insegnamento  di  questo  Giudice  n. 29404/2017 in precedenza menzionato.
Beninteso la valutazione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE Corte di Roma è immune da qualsivoglia vizio di rigore formalistico.
Invano, perciò, la ricorrente prospetta che, alla luce dell’art. 1 del protocollo addizionale del 20.2.1952 RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE C.E.D.U., la qualificazione dell’atto interruttivo
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE prescrizione deve andar esente da qualsivoglia forma di rigore apparente a scapito RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE sostanza (cfr. ricorso, pag. 50) .
In  dipendenza  del  rigetto  del  ricorso  la  ricorrente  va  condannata  a rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis , d.p.r. cit., se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; c ondanna la ricorrente, ‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, a rimborsare al controricorrente, I.N.P.S., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 22.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. n. 115/2002 si dà atto RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis , d.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE I sez. civ. RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE Corte