Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 8554 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 8554 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 01/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso 13544-2019 proposto da:
COGNOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE
– intimata –
Oggetto
Cartella esattoriale
R.G.N.13544/2019 Cron. Rep. Ud.30/01/2025 CC
avverso la sentenza n. 974/2018 della CORTE D’APPELLO di
PALERMO, depositata il 17/10/2018 R.G.N. 150/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
30/01/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Palermo respinge va l’opposizione proposta da COGNOME Lucia avverso un’intimazione di pagamento che aveva quale atto presupposto una cartella di pagamento emessa dall’Inps e notificata dal concessionario Riscossione Sicilia s.p.a.
Riteneva la Corte che l’eccezione di prescrizione avanzata dalla sig.ra COGNOME fosse infondata, poiché la prescrizione era stata tempestivamente interrotta a mezzo di due intimazioni di pagamento, rispettivamente notificate il 7.5.2003 ed il 27.2.2007. Restava irrilevante che queste fossero state prodotte dal concessionario con l’atto di costituzione tardivo, poiché vigeva il principio dell’art.421 c.p.c. Infine, le relate di notifica erano riferibili alle due intimazioni, atteso il numero di atto riportato nelle relate e considerato che la ricezione delle due intimazioni nemmeno era stata contestata dalla sig.ra COGNOME
Avverso la sentenza, COGNOME ricorre per quattro motivi, illustrati da memoria.
Resiste l’Inps con controricorso, mentre è rimasta intimata Riscossione Sicilia s.p.a.
All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di ricorso, NOME COGNOME Lucia deduce violazione ed errata applicazione dell’art.416 c.p.c. e della l. n.46/99, per avere la Corte ritenuto utilizzabili le relate di notifica prodotte dal concessionario nonostante si fosse costituito tardivamente.
Con il secondo motivo di ricorso, COGNOME Lucia deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo, ovvero che i due atti interruttivi non erano conformi all’originale.
Con il terzo motivo di ricorso, COGNOME Lucia deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo, per avere la Corte trascurato di considerare che i due atti interruttivi non erano stati prodotti, se non nell’ultima pagina.
Con il quarto motivo di ricorso, COGNOME Lucia deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo, poiché la Corte non avrebbe motivato sulla prescrizione.
Il primo motivo è infondato.
L’interruzione della prescrizione è rilevabile d’ufficio, in base anche ai poteri ufficiosi riconosciuti al giudice del lavoro dall’art.421 c.p.c. (Cass.16542/10 tra le tante).
Questa Corte ha affermato che la tardiva costituzione del concessionario, il quale abbia prodotto la prova dell’atto interruttivo della prescrizione (notifica della cartella esattoriale), non impedisce al giudice, ai sensi dell’art.421 c.p.c., l’accertamento dell’intervenuta
interruzione della prescrizione sulla base dei documenti prodotti, seppur tardivamente (Cass.14755/18; v. anche Cass.23518/19).
Il secondo motivo è inammissibile.
Il motivo non indica come la questione della difformità degli originali dalle copie sia stata dedotta in grado d’appello, e oggetto di discussione in quel grado. Oltre a ciò, il motivo non riporta in modo specifico il contenuto della copia e dell’originale delle due intimazioni. Il motivo nemmeno deduce che vi sia mai stato il disconoscimento ai sensi dell’art.2719 c.c., ma si limita a parlare di difformità della copia rispetto all’originale senza specificare in cosa si sostanzierebbe la difformità.
Il terzo motivo è inammissibile.
Esso non specifica come il fatto storico -produzione della sola ultima pagina delle relate -possa essere decisivo ai sensi dell’art.360, co.1, n.5 c.p.c. e in grado di superare la motivazione addotta dalla Corte, secondo cui le relate di notifica si riferivano ai due atti d’intimazione, data la concordanza del numero di questi con il numero riportato nelle relate e, altresì, secondo cui la ricezione delle due intimazioni non era mai stata contestata dalla odierna ricorrente.
Il quarto motivo è inammissibile.
Esso non si confronta con la ragione decisoria posta a base della sentenza, ovvero l’efficace interruzione della prescrizione avvenuta nel 2003 e nel 2007, ma si limita a riproporre le difese svolte nei gradi di merito.
Conclusivamente il ricorso va respinto, con condanna alle spese secondo soccombenza nei confronti dell’Inps,
mentre non si deve pronunciare sulle spese nei confronti del concessionario, che è rimasto intimato.
P.Q.M.
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.