Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 33226 Anno 2024
NOME
– intimato – avverso la SENTENZA della CORTE d ‘ APPELLO di MILANO n. 2436/2021 depositata il 27/07/2021.
Civile Ord. Sez. 3 Num. 33226 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30737/2021 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA alla INDIRIZZO presso lo studio dell ‘ avvocato COGNOME SVEVA (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende, domiciliazione telematica in atti
– ricorrente –
contro
NOME, elettivamente domiciliato in ROMA alla INDIRIZZO presso lo studio dell ‘ avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente all ‘ avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE, domiciliazione telematica in atti
– controricorrente –
nonché contro
Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 22/10/2024, dal Consigliere relatore NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
I fatti di causa, per quanto ancora rilevanti in questa sede di legittimità, sono i seguenti.
NOME COGNOME, nipote di NOME COGNOME, si impossessò, senza il consenso di questi, dell ‘ autovettura del nonno e, dopo avere fatto salire a bordo l ‘ allora fidanzata, le cui generalità sono qui irrilevanti, si pose alla guida, ma perse il controllo dell ‘ automezzo, che uscì fuori strada, con conseguente ribaltamento e plurime gravi fratture riportate dalla trasportata.
La RAGIONE_SOCIALE, quale assicuratrice dell ‘ autovettura per la responsabilità civile auto, corrispose alla trasportata, per cure mediche, la somma di oltre duecentosettanta mila euro e, quindi, convenne in rivalsa il COGNOME e il COGNOME dinanzi al Tribunale di Busto Arsizio.
Nella contumacia di NOME COGNOME il Tribunale di Busto Arsizio, con sentenza n. 1462 del 17/10/2019, ha rigettato la domanda di rivalsa per intervenuta prescrizione, ai sensi dell ‘ art. 2952, comma 2, c.c.
La compagnia assicuratrice ha proposto impugnazione di merito e la Corte d ‘ appello di Milano, nel ricostituito contraddittorio delle parti, con sentenza n. 2436 del 27/07/2021 ha rigettato l ‘ impugnazione.
Avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso per cassazione, con atto affidato a quattro motivi, la compagnia assicuratrice.
Risponde con controricorso NOME COGNOME.
NOME COGNOME, già contumace in entrambe le fasi di merito, è rimasto intimato.
Il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni.
Entrambe le parti hanno depositato memoria per l ‘ adunanza camerale del 22/10/2024, alla quale il ricorso è stato rattenuto per la decisione ed al cui esito il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I motivi di ricorso, peraltro non separatamente illustrati, sono i seguenti:
primo motivo: violazione dell ‘ art. 116 c.p.c. in relazione all ‘ art. 360, comma primo, n. 4 e n. 5 c.p.c.;
secondo motivo: violazione dell ‘ art. 115 c.p.c. relativo al principio di non contestazione;
terzo motivo: omesso esame di un fatto decisivo in relazione all ‘ art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c. costituito dal doc. 8 (verbale negativo di mediazione), che ha costituito oggetto di discussione tra le parti ed ha natura decisiva poiché dal valore dato a tale documento deriva la declaratoria o meno della prescrizione;
quarto motivo: violazione dell ‘ art. 5 comma 6 d.lgs. n. 28 del 2010 circa l ‘ effetto interruttivo da attribuire alla domanda di mediazione, nonché dell ‘ art. 2952 c.c.
Il fulcro delle censure della compagnia assicuratrice si incentra sulla mancata valutazione, da parte dei giudici di merito, del verbale di (mancata) conciliazione in sede di mediazione, ossia del verbale della riunione di mediazione.
In particolare, nell ‘ esposizione dell ‘ impugnazione il nucleo centrale di essa è da ravvisarsi nella circostanza che dal contenuto del detto verbale sarebbe agevole inferire che la controparte, ossia NOME COGNOME aveva ricevuto ritualmente la raccomandata di interruzione della prescrizione, all ‘ epoca biennale, di cui all ‘ art. 2952, comma 2, c.p.c., in tal modo venendosi a concretizzare l ‘ interruzione della prescrizione tra la data del pagamento a NOME COGNOME avvenuto il 4/11/213 e l ‘ atto interruttivo del 13/01/2015 poiché la convocazione per la riunione di mediazione sarebbe
intervenuta, in data 18/07/2016 (raccomandata inviata il 14/07/2016, come dallo stesso verbale).
La censura è inammissibile, in quanto non affronta adeguatamente la specifica motivazione del giudice di merito, che ha evidenziato, sulla base dell ‘ analisi e interpretazione dell ‘ art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 28/ del 4/03/2010, che il mediatore non è pubblico ufficiale e, pertanto, le attestazioni di cui al verbale dallo stesso redatto non sono dotate di pubblica fede, ai sensi dell ‘ art. 2700 c.c. e l ‘ efficacia interruttiva della prescrizione è attribuita dalla detta legge alla sola domanda di mediazione comunicata alla controparte.
Quel che la parte ricorrente intende valorizzare è la sola lettera di invito alla riunione di mediazione.
Eppure, il motivo è carente di specificità, poiché non censura adeguatamente l ‘ affermazione decisoria della Corte d ‘ appello della sostanziale irrilevanza del verbale di mediazione, in quanto quel che rileva ai fini interruttivi della prescrizione è la comunicazione della richiesta di mediazione: la mancata produzione della cui prova rende, quindi, irrimediabilmente incerta la collocazione temporale della medesima, proprio ai fini dell’individuazione dell’eventuale atto interruttivo della prescrizione, pure invocato dalla ricorrente.
Inoltre, la ricorrente non evidenzia, in relazione alle censure proposte ai sensi dell ‘ art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c. (e di cui al primo e al terzo motivo), nel dedurre l ‘ omesso esame ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., quale sia il fatto del quale sia stato omesso l ‘ esame a fronte della sostanziale identità di ricostruzione fattuale tra il giudice di primo grado e quello dell ‘ appello, in tal modo proponendo una censura di per sé sola inammissibile, posto che secondo la giurisprudenza di questa Corte: Cass n. 5947 del 28/02/2023 Rv. 667202 – 01) nell ‘ ipotesi di “doppia conforme”, prevista dall ‘ art. 348te r, comma 5, c.p.c., il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n. 5) dell ‘ art.
360 c.p.c. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell ‘ appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse.
Ove poi il fatto debba intendersi riferito al verbale di mediazione in sé considerato, la censura sarebbe pure inammissibile, in quanto tendente a manifestare la richiesta di una diversa valutazione di circostanze fattuali o comunque a lamentare l ‘ apprezzamento delle prove condotto dal giudice del merito, al quale solo è riservato il relativo compito, essendo precluso nel giudizio di legittimità, secondo la giurisprudenza di questa Corte (per tutte: n. 10927 del 23/04/2024 Rv. 670888 – 01) un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme.
In conclusione, il ricorso è dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza della società ricorrente e, tenuto conto del valore della controversia, in relazione all ‘ attività processuale espletata, sono liquidate come da dispositivo.
All ‘ inammissibilità dell ‘ impugnazione consegue che deve attestarsi la sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell ‘ impugnazione) di cui all ‘ art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 30/05/2002, per il cd. raddoppio del contributo unificato, se dovuto, da parte della ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell ‘ art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall ‘ art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte di