Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 4451 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L   Num. 4451  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso 19289-2018 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO,  che  lo  rappresenta  e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE,  in  persona  del  suo  Presidente  e  legale rappresentante  pro  tempore,  in  proprio e quale mandatario RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE,  elettivamente
Oggetto
Coltivatori diretti, interruzione prescrizione
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 29/11/2023
CC
domiciliati  in  ROMA,  INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME,  NOME  COGNOME,  NOME  COGNOME;
– controricorrenti –
avverso  la  sentenza  n.  2701/2017  RAGIONE_SOCIALEa  CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 18/12/2017 R.G.N. 2824/2014;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 29/11/2023 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
La  Corte  d’appello di  Bari  confermava  la  pronuncia  di primo grado che aveva respinto l’opposizione proposta da  COGNOME NOME  avverso  una  cartella  esattoriale emessa dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e avente ad oggetto il  pagamento  di contributi dovuti alla gestione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dei coltivatori diretti.
Riteneva  la  Corte  d’appello  che  il  credito  non  fosse prescritto in quanto l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE aveva inviato atti interruttivi all’indirizzo  di  COGNOME  a  mezzo  di  raccomandata  con ricevuta di ritorno sottoscritta. Né rilevava il disconoscimento RAGIONE_SOCIALEe sottoscrizioni sugli avvisi di ricevimento: sia  perché operava  la presunzione  di conoscenza degli atti recettizi pervenuti all’indirizzo del
destinatario, sia perché non era stata proposta querela di falso RAGIONE_SOCIALE‘avviso di ricevimento .
Nel  merito  rilevava  la  Corte  d’appello  che,  sulla  base degli elementi istruttori acquisiti, COGNOME aveva svolto il ruolo  di  datore  di  lavoro  quale  titolare  RAGIONE_SOCIALE‘impresa agricola e non in forza di deleghe conferitegli dai genitori.
Avverso  la  sentenza  ricorre  COGNOME  NOME  per  tre motivi.
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE,  in  proprio  e  quale  procuratore  speciale  RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, resiste con controricorso.
All’adunanza camerale il collegio riservava termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
CONSIDERATO CHE
Con il  primo  motivo di ricorso,  COGNOME NOME deduce violazione  degli  artt.32  e  39  d.m.  9.4.2001  e  omesso esame  di  un  fatto  decisivo,  per  non  avere  la  Corte considerato che la raccomandata interruttiva RAGIONE_SOCIALEa prescrizione non era pervenuta all’indirizzo del ricorrente, ma in un luogo ad egli estraneo. Inoltre, la ricevuta di ritorno recava una firma illeggibile e l’agente postale  non  aveva  indicato  quale  rapporto  avesse  il sottoscrittore RAGIONE_SOCIALE‘atto con il ricorrente.
Con il secondo motivo di ricorso, COGNOME NOME deduce violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEe norme in materia di obblighi previdenziali, nonché omesso esame di un fatto decisivo,  per  non  avere  la  Corte  d’appello  considerato che il ricorrente agiva in nome e per conto dei genitori.
Con il terzo motivo di ricorso, si deduce violazione degli artt.91  e  112  c.p.c.  per  avere  la  Corte  condannato  il ricorrente  al  pagamento  RAGIONE_SOCIALEe  spese  di  lite  di  primo grado,  compensate  dal  tribunale,  nonostante  l’appello fosse stato proposto da lui solo, senza appello incidentale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Il primo motivo è inammissibile , ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.360, co.1, n.5 c.p.c., nella parte in cui deduce l’omessa considerazione, da parte RAGIONE_SOCIALEa Corte, di vari documenti da cui risultava che il ricorrente non risiedeva all’indirizzo ove fu spedita e ricevuta la raccomandata interruttiva RAGIONE_SOCIALEa prescrizione. Esso, infatti, non specifica il come e il quando, nel giudizio di merito, la questione RAGIONE_SOCIALE‘effettiva residenza del ricorrente sia stata sottoposta al contraddittorio RAGIONE_SOCIALEe parti (Cass. S.U. 8053/14), né che si trattasse di un fatto non pacifico e riconosciuto dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ma controverso tra le parti (v. Cass. 26274/18 sulla necessità che , riguardo all’art.360, co.1, n.5 c.p.c. si tratti di un fatto controverso).
Il motivo è poi infondato laddove sostiene la violazione 32  e  39  d.m.  9.4.2001  poiché  l’agente  postale  non avrebbe indicato quale relazione aveva il sottoscrittore RAGIONE_SOCIALE‘avviso di ricevimento con il ricorrente, considerando altresì che l’avviso reca va una sottoscrizione illeggibile.
Questa  Corte,  con  orientamento  costante  cui  va  data continuità, ha sempre affermato, riguardo alle comunicazioni avvenute ai sensi degli artt.32 e 39 d.l. 9 aprile 2001, che l’ufficiale postale non ha altro compito se non quello di curare che la persona, individuata come legittimata  alla  ricezione,  apponga  la  sua  firma  sul registro  di  consegna  RAGIONE_SOCIALEa  corrispondenza,  oltre  che
sull ‘ avviso di ricevimento da restituire al mittente. Ne consegue che, qualora nell’avviso di ricevimento manchino le generalità RAGIONE_SOCIALEa persona cui l ‘ atto è stato consegnato (adempimento non previsto da alcuna norma) e la relativa sottoscrizione non risulti intellegibile, l ‘ avviso di ricevimento, in quanto atto pubblico, è assistito dall’efficacia probatoria di cui all ‘ art.2700 c.c. avuto riguardo alla relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è consegnato (oggetto del preliminare accertamento di competenza RAGIONE_SOCIALE‘ufficiale postale) (Cass.11708/11, Cass.1686/23). Rettamente, quindi, la Corte d’appello ha ritenuto valida ed efficace la comunicazione, sebbene recante firma illeggibile sull’avviso di ricevimento, poiché l ‘accertamento RAGIONE_SOCIALEa relazione tra il ricevente e il destinatario rientra nel preliminare accertamento RAGIONE_SOCIALE‘ufficiale postale, e la mancanza di tale relazione può essere fatta valere solo con querela di falso, non proposta.
Il secondo motivo è inammissibile.
Esso  censura  un  accertamento  di  fatto  compiuto  dalla Corte  sulla  titolarità  RAGIONE_SOCIALE‘impresa  agricola  in  capo  al ricorrente, e sulla inattendibilità probatoria RAGIONE_SOCIALEe deleghe provenienti dai genitori. Il motivo non allega alcun fatto omesso e decisivo ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.360, co.1, n.5 c.p.c., limitandosi,  in  modo  inammissibile,  a  sostenere  una diversa lettura del materiale istruttorio su cui si è basata la pronuncia impugnata (v. Cass.7394/10).
Il terzo motivo è fondato.
Per costante giurisprudenza di questa Corte, ove l’appello venga rigettato, il giudice d’appello non può, in
assenza  di  impugnazione  specifica  del  relativo  capo, modificare il regolamento RAGIONE_SOCIALEe spese espresso la pronuncia di primo grado (Cass.11423/16, Cass.9064/18).
La sentenza va dunque cassata senza rinvio limitatamente al capo in cui ha statuito sulla liquidazione RAGIONE_SOCIALEe  spese  del  primo  grado  di  giudizio,  non  potendo procedere sul punto in assenza di appello incidentale.
Le  spese  del  presente  giudizio  vengono  compensate atteso l’esito finale dei vari motivi di ricorso.
P.Q.M.