Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 4451 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 4451 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso 19289-2018 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente
Oggetto
Coltivatori diretti, interruzione prescrizione
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 29/11/2023
CC
domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 2701/2017 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 18/12/2017 R.G.N. 2824/2014;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 29/11/2023 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
La Corte d’appello di Bari confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto l’opposizione proposta da COGNOME NOME avverso una cartella esattoriale emessa dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e avente ad oggetto il pagamento di contributi dovuti alla gestione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dei coltivatori diretti.
Riteneva la Corte d’appello che il credito non fosse prescritto in quanto l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE aveva inviato atti interruttivi all’indirizzo di COGNOME a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno sottoscritta. Né rilevava il disconoscimento RAGIONE_SOCIALEe sottoscrizioni sugli avvisi di ricevimento: sia perché operava la presunzione di conoscenza degli atti recettizi pervenuti all’indirizzo del
destinatario, sia perché non era stata proposta querela di falso RAGIONE_SOCIALE‘avviso di ricevimento .
Nel merito rilevava la Corte d’appello che, sulla base degli elementi istruttori acquisiti, COGNOME aveva svolto il ruolo di datore di lavoro quale titolare RAGIONE_SOCIALE‘impresa agricola e non in forza di deleghe conferitegli dai genitori.
Avverso la sentenza ricorre COGNOME NOME per tre motivi.
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in proprio e quale procuratore speciale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, resiste con controricorso.
All’adunanza camerale il collegio riservava termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di ricorso, COGNOME NOME deduce violazione degli artt.32 e 39 d.m. 9.4.2001 e omesso esame di un fatto decisivo, per non avere la Corte considerato che la raccomandata interruttiva RAGIONE_SOCIALEa prescrizione non era pervenuta all’indirizzo del ricorrente, ma in un luogo ad egli estraneo. Inoltre, la ricevuta di ritorno recava una firma illeggibile e l’agente postale non aveva indicato quale rapporto avesse il sottoscrittore RAGIONE_SOCIALE‘atto con il ricorrente.
Con il secondo motivo di ricorso, COGNOME NOME deduce violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEe norme in materia di obblighi previdenziali, nonché omesso esame di un fatto decisivo, per non avere la Corte d’appello considerato che il ricorrente agiva in nome e per conto dei genitori.
Con il terzo motivo di ricorso, si deduce violazione degli artt.91 e 112 c.p.c. per avere la Corte condannato il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese di lite di primo grado, compensate dal tribunale, nonostante l’appello fosse stato proposto da lui solo, senza appello incidentale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Il primo motivo è inammissibile , ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.360, co.1, n.5 c.p.c., nella parte in cui deduce l’omessa considerazione, da parte RAGIONE_SOCIALEa Corte, di vari documenti da cui risultava che il ricorrente non risiedeva all’indirizzo ove fu spedita e ricevuta la raccomandata interruttiva RAGIONE_SOCIALEa prescrizione. Esso, infatti, non specifica il come e il quando, nel giudizio di merito, la questione RAGIONE_SOCIALE‘effettiva residenza del ricorrente sia stata sottoposta al contraddittorio RAGIONE_SOCIALEe parti (Cass. S.U. 8053/14), né che si trattasse di un fatto non pacifico e riconosciuto dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ma controverso tra le parti (v. Cass. 26274/18 sulla necessità che , riguardo all’art.360, co.1, n.5 c.p.c. si tratti di un fatto controverso).
Il motivo è poi infondato laddove sostiene la violazione 32 e 39 d.m. 9.4.2001 poiché l’agente postale non avrebbe indicato quale relazione aveva il sottoscrittore RAGIONE_SOCIALE‘avviso di ricevimento con il ricorrente, considerando altresì che l’avviso reca va una sottoscrizione illeggibile.
Questa Corte, con orientamento costante cui va data continuità, ha sempre affermato, riguardo alle comunicazioni avvenute ai sensi degli artt.32 e 39 d.l. 9 aprile 2001, che l’ufficiale postale non ha altro compito se non quello di curare che la persona, individuata come legittimata alla ricezione, apponga la sua firma sul registro di consegna RAGIONE_SOCIALEa corrispondenza, oltre che
sull ‘ avviso di ricevimento da restituire al mittente. Ne consegue che, qualora nell’avviso di ricevimento manchino le generalità RAGIONE_SOCIALEa persona cui l ‘ atto è stato consegnato (adempimento non previsto da alcuna norma) e la relativa sottoscrizione non risulti intellegibile, l ‘ avviso di ricevimento, in quanto atto pubblico, è assistito dall’efficacia probatoria di cui all ‘ art.2700 c.c. avuto riguardo alla relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è consegnato (oggetto del preliminare accertamento di competenza RAGIONE_SOCIALE‘ufficiale postale) (Cass.11708/11, Cass.1686/23). Rettamente, quindi, la Corte d’appello ha ritenuto valida ed efficace la comunicazione, sebbene recante firma illeggibile sull’avviso di ricevimento, poiché l ‘accertamento RAGIONE_SOCIALEa relazione tra il ricevente e il destinatario rientra nel preliminare accertamento RAGIONE_SOCIALE‘ufficiale postale, e la mancanza di tale relazione può essere fatta valere solo con querela di falso, non proposta.
Il secondo motivo è inammissibile.
Esso censura un accertamento di fatto compiuto dalla Corte sulla titolarità RAGIONE_SOCIALE‘impresa agricola in capo al ricorrente, e sulla inattendibilità probatoria RAGIONE_SOCIALEe deleghe provenienti dai genitori. Il motivo non allega alcun fatto omesso e decisivo ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.360, co.1, n.5 c.p.c., limitandosi, in modo inammissibile, a sostenere una diversa lettura del materiale istruttorio su cui si è basata la pronuncia impugnata (v. Cass.7394/10).
Il terzo motivo è fondato.
Per costante giurisprudenza di questa Corte, ove l’appello venga rigettato, il giudice d’appello non può, in
assenza di impugnazione specifica del relativo capo, modificare il regolamento RAGIONE_SOCIALEe spese espresso la pronuncia di primo grado (Cass.11423/16, Cass.9064/18).
La sentenza va dunque cassata senza rinvio limitatamente al capo in cui ha statuito sulla liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese del primo grado di giudizio, non potendo procedere sul punto in assenza di appello incidentale.
Le spese del presente giudizio vengono compensate atteso l’esito finale dei vari motivi di ricorso.
P.Q.M.