Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 8556 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 8556 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 01/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso 24714-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO NOME INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
Oggetto
Cartella esattoriale
R.G.N.24714/2019
COGNOME
Rep.
Ud.30/01/2025
CC
avverso la sentenza n. 84/2019 della CORTE D’APPELLO di
BOLOGNA, depositata il 11/02/2019 R.G.N. 912/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
30/01/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
La Corte d’appello di Bologna confermava la pronuncia di primo grado, che aveva accolto l’opposizione ad avviso di addebito proposta da RAGIONE_SOCIALE nei confronti dell’Inps e avente ad oggetto un avviso di addebito per sanzioni civili sulle differenze contributive versate dalla società in relazione ad un collaboratore iscritto alla Gestione separata.
Riteneva la Corte che il dies a quo della prescrizione decorresse dalla scadenza del termine per il pagamento dei contributi. Era nuova, poiché proposta per la prima volta solo in appello, l’allegazione dell’Inps secondo cui avrebbero avuto efficacia interruttiva della prescrizione i flussi Emens comunicati dalla società all’Inps con l’importo contributivo effettivamente dovuto, in luogo dei precedenti flussi riportanti contributi inferiori.
Avverso la sentenza, l’Inps, in proprio e quale procuratore speciale della Società RAGIONE_SOCIALE, ricorre per un motivo, illustrato da memoria.
RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso, illustrato da memoria.
All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.437 c.p.c., 44, co.9 d.l. n.269/03 conv. con modif. in l. n.326/03 e 2935 c.c., in quanto la Corte non avrebbe dovuto intendere come nuova l’allegazione di interruzione d ella prescrizione, fondata sui medesimi fatti storici già dedotti in primo grado.
Preliminarmente va respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata esposizione dei fatti di causa, avanzata dalla controricorrente.
Sebbene in modo sintetico e anche mediante narrazione contenuta nel corpo del motivo, il ricorso riporta quali fossero l’oggetto del giudizio di primo grado, le difese della società e le ragioni per cui fu rigettata in primo e secondo grado la pretesa dell’Inps.
Nel merito il ricorso è fondato.
Emerge dalla sentenza impugnata che i fatti allegati dalle parti sin dal primo grado erano i seguenti: la RAGIONE_SOCIALE inviò in un primo momento flussi Emens attestanti il pagamento di una contribuzione inferiore a quella dovuta, ritenendo per errore che il collaboratore fosse iscritto ad altra gestione previdenziale; accortasi dell’errore, la società inviò nuovi flussi Emens con l’importo esatto dei contributi dovuti , provvedendo al pagamento della differenza contributiva.
Sulla base di tale quadro fattuale, non emendato in appello, l’Inps ha allegato in secondo grado che i nuovi flussi Emens, inviati a revoca dei precedenti, avessero
efficacia interruttiva della prescrizione ai sensi dell’art.2944 c.c.
La Corte ha ritenuto che tale allegazione fosse tardiva poiché avanzata per la prima volta solo in appello.
Tale convincimento della Corte è errato. Questa Corte, con orientamento cui va data qui continuità, ha chiarito che l ‘ eccezione di interruzione della prescrizione integra un ‘ eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata d ‘ ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti, senza che tale rilievo d’ufficio sia subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte, e con la precisazione della sua ammissibilità anche in appello, purché i fatti risultino documentati ex actis (Cass.9810/23). Si è anche aggiunto che l’eccezione di interruzione della prescrizione è pienamente ammissibile in appello (Cass.24214/16).
Essendo, come detto, pacifico che i fatti storici non mutarono in appello, la deduzione secondo cui i flussi Emens integravano un riconoscimento di debito con efficacia interruttiva ex art.2944 c.c. poteva essere avanzata per la prima volta in appello, quale eccezione in senso lato e la Corte d’appello avrebbe dovuto esaminarla.
La sentenza, non essendosi attenuta ai suesposti principi, va cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione per i conseguenti accertamenti, nonché per la pronuncia sulle spese di lite del presente giudizio di cassazione.