SENTENZA TRIBUNALE DI TORINO N. 796 2025 – N. R.G. 00001358 2024 DEL 15 02 2025 PUBBLICATA IL 17 02 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE OTTAVA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico NOME AVV_NOTAIO COGNOME
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. NUMERO_DOCUMENTO
avente ad oggetto: Opposizione all’esecuzione (art. 615, 2′ comma c.p.c.) mobiliare
promossa da
C.F.
), con il patrocinio dell’AVV_NOTAIO
NOME
PARTE RICORRENTE
contro
C.F.
,
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
E
, (C.F. e P.I.
Parte_1
P.IVA_1
Controparte_1
C.F._1
Controparte_2
P.IVA_2
Controparte_3
CONCLUSIONI
Per  parte  attrice: COGNOME  all’Ill.mo  Tribunale  ordinario  di  Torino,  contrariis  rejectis,  così giudicare:
accertare  e  dichiarare la non  intervenuta  prescrizione  delle  pretese  creditorie  oggetto  del pignoramento presso terzi n. TER2023000014593 in virtù di quanto dichiarato in narrativa nonché
degli atti interruttivi prodotti con notificazione, con conseguente declaratoria di legittimità ed efficacia dell’azione esecutiva posta in essere e, per l’effetto, rigettare la domanda di annullamento e/o declaratoria di nullità e/o illegittimità della pretesa creditoria portata dal citato pignoramento presso terzi n. TER2023000014593 notificato da in ogni caso , con vittoria di spese ed onorari di causa, per entrambe le fasi, cautelare e di merito, della opposizione, da liquidarsi in favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario. Parte_1
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 22.1.2024 parte attrice ha convenuto in giudizio il sig il quale, in sede esecutiva, aveva proposto opposizione ex art 615 co 2 c.p.c. averso il pignoramento ex  art.  72  bis  D.P.R  n.  602/73  n  NUMERO_DOCUMENTO  da  parte  di con il  quale  erano portate in esecuzione ingiunzioni di pagamento per un totale di € 9.972,49. Controparte_4 Parte_1
A tal fine evidenziava che la fase cautelare davanti al GE era stata definita con ordinanza in data 22.11.2023, mediante declaratoria di accoglimento parziale dell’istanza di sospensione dell’esecuzione nei limiti della somma  di  euro  5.682,52, per intervenuta prescrizione del corrispondente  credito  e  conseguente  assegnazione  alle  parti  di  termine  perentorio  di  giorni  60 decorrenti dalla ordinanza stessa per l’introduzione del giudizio di merito.
Con la citazione per il giudizio di merito la parte attrice, creditore opposto, contestava la fondatezza dell’eccezione di prescrizione per tutti i titoli fatti oggetto di opposizione sostenendo che il termine quinquennale di prescrizione non era interamente decorso essendo seguiti atti idonei ad interrompere e far nuovamente decorrere il termine di prescrizione del credito.
Alla luce di tutto quanto sopra chiedeva il rigetto dell’opposizione.
Con decreto ex art 171 bis c.p.c. il giudice disponeva l’integrazione del contraddittorio nei confronti del  terzo  pignorato e  disponeva  la  rinnovazione  della  notifica  della  citazione  nel rispetto dei termini dell’art 163 bis c.p.c. CP_2
Alla  prima  udienza  non  si  costituivano  il  convenuto  e  il  terzo  pignorato  e  venivano  dichiarati contumaci.
Senza necessità di svolgere attività istruttoria all’udienza del 16.1.2025 il giudice tratteneva la causa a decisione sulle conclusioni già rassegnate.
2. L’opposizione del debitore è solo parzialmente fondata e la domanda del creditore va accolta nei limiti della motivazione che segue.
Preliminarmente,  si  deve  qualificare  la  presente  opposizione  esecutiva  come  proposta  ai  sensi dell’art  615  co.  2  c.p.c.  perché  la  parte  opponente  contesta  il  diritto  del  creditore  di  procedere esecutivamente per essere il credito interamente o parzialmente prescritto.
Con il ricorso davanti al GE, infatti, il debitore ha eccepito la prescrizione del credito azionato con il pignoramento  notificato  il  31.5.2023  e  portato  da  8  titoli  notificati  in  data  anteriore  al quinquennio (ovvero tra il 2008 e il 2017).
Il GE  con  ordinanza  in  data  22.11.2023  ha  accolto  parzialmente  l’istanza di sospensione dell’esecuzione nei limiti della somma di euro 5.682,52.
Con l’atto di citazione il creditore ha allegato e provato che: Parte_1
-All’ingiunzione di pagamento n. G516650000053 di con la quale ha ingiunto al sig. il pagamento  della  somma  di  euro  157,05  per  mancato  versamento  Tari  –  Comune  di  Torino, notificata in data 22.12.2017  (doc  1),  è  seguita notificazione di avviso  di intimazione  n. NUMERO_DOCUMENTO in data 29.07.2019 (doc 11). NUMERO_DOCUMENTO
-All’ingiunzione di pagamento n. G515680000048 di con la quale ha ingiunto al sig. il pagamento della somma di euro 157,05 Tari – Comune di Torino notificata in data 27.03.2017 (doc 2), è seguita notificazione di avviso di intimazione n. NUMERO_DOCUMENTO in data 29.07.2019 (doc 11). Pt_NUMERO_DOCUMENTO
-All’ingiunzione di pagamento n. G514470000049 di con la quale ha ingiunto al sig. il pagamento della somma di euro 153,99 Tari – Comune di Torino notificata in data 21.11.2016 (doc 3) è seguita notificazione di preavviso di fermo n. NUMERO_DOCUMENTO in data 19.04.2017 (doc 10) e di avviso di intimazione n. NUMERO_DOCUMENTO in data 29.07.2019 (doc 11). Pt_1 CP_NUMERO_DOCUMENTO
-All’ingiunzione di pagamento n. NUMERO_DOCUMENTO di con la quale ha ingiunto al sig. il pagamento della somma di euro 139,65 Tares – Comune di Torino notificata in data 17.05.2015 (doc  4)  è  seguita  notificazione  di  preavviso  di  fermo  n.  NUMERO_DOCUMENTO  in  data  19.04.2017 (doc 10) e di avviso di intimazione n. NUMERO_DOCUMENTO in data 29.07.2019 (doc 11). Pt_NUMERO_DOCUMENTO CPNUMERO_DOCUMENTO
-All’ingiunzione di pagamento n. 7610020000006 di con la quale ha ingiunto al sig. il pagamento della somma di euro 920,28 per sanzioni amministrative violazione Codice della Strada – Comune di Torino notificata in data 23.2.2010 (doc 5) cui è seguita notificazione di segnalazione di omesso pagamento in data 25.03.2017 (doc 5), preavviso di fermo n. NUMERO_DOCUMENTO in data 19.04.2017 (doc 10) e avviso di intimazione n. NUMERO_DOCUMENTO in data 29.07.2019 (doc 11). Pt_1 CPNUMERO_DOCUMENTO
-All’ingiunzione di pagamento n. 73090500000335 di con la quale ha ingiunto al sig. il pagamento della somma di euro 655,61 Tari – Comune di Torino notificata in data 11.06.2010 (doc 6) cui è seguita notificazione di preavviso di fermo n. NUMERO_DOCUMENTO in data 8.06.2012 (doc 9),  segnalazione  di  omesso  pagamento  in  data  16.03.2017,  (doc  6  )  e  avviso  di  intimazione  n. NUMERO_DOCUMENTO in data 29.07.2019 (doc 11).. Pt_NUMERO_DOCUMENTO
-All’ingiunzione di pagamento n. 7208030000008 di con la quale ha ingiunto al sig. il pagamento della somma di euro 1.851,42 – Comune di Torino notificata in data 25.05.2009 Pt_1 CP_4 Per_1
(doc 7) cui è seguita notificazione di preavviso di fermo n. NUMERO_DOCUMENTO in data 8.06.2012, (doc 9), segnalazione di omesso pagamento in data 16.03.2017 (doc 7) e avviso di intimazione n. NUMERO_DOCUMENTO in data 29.07.2019 (doc 11)..
-All’ingiunzione di pagamento n. 7207000000137 di con la quale ha ingiunto al sig. il pagamento della somma di euro 1.610,88 –  Comune di Torino notificata in data 9.06.2008 (doc 8) cui è seguita notificazione di preavviso di fermo n. NUMERO_DOCUMENTO in data 8.06.2012, (doc 9) e segnalazione di omesso pagamento in data 16.03.2017 (doc 8) avviso di intimazione n. NUMERO_DOCUMENTO in data 29.07.2019  (doc 11). Pt_1 CP_4 Per_1
Sono pertanto documentati plurimi atti interruttivi, tutti in data anteriore al quinquennio e idonei a produrre  l’effetto  interruttivo  sul  termine  di  prescrizione.  Infatti,  il  debitore  non  ha  contestato  la notifica iniziale di ciascun atto né la notifica del pignoramento in data 31.5.2023 e il creditore ha documentato  quasi  tutti  gli  atti  interruttivi  che  sostiene  di  aver  notificato  al  debitore  prima  del pignoramento (doc.ti da 1 a 11).
Non risultano,  invece,  prodotti  i  documenti  n.  8  per  la  parte  indicata  come  segnalazione  omesso pagamento  in  data  16.3.2017  e  il  fermo  amministrativo  con  finale  6810  per  l’ingiunzione 7610020000006 che invece risulta compresa nel fermo con finale 7528 notificato in data 8.6.2012 (doc.9).
Rivalutato quindi il decorso del termine di prescrizione quinquennale come indicato dal debitore e non contestato dal creditore quanto
1. all’ingiunzione n. G516650000053 notificata in data 22.12.2017 (doc 1), è seguita RAGIONE_SOCIALE in data 29.07.2019 (doc 11) e il pignoramento del 31.5.2023.
2. all’ingiunzione n. G515680000048 notificata in data 27.03.2017 (doc 2), è seguita RAGIONE_SOCIALE in data 29.07.2019 (doc 11) e il pignoramento del 31.5.2023.
3. all’ingiunzione n. G514470000049 notificata in data 21.11.2016 (doc 3) è seguito fermo n. FER 6810 finale in data 19.04.2017 (doc 10) e n data 29.07.2019 (doc 11) e il pignoramento del 31.5.2023. Contr
4. all’ingiunzione n. G313520000049 notificata in data 17.05.2015 (doc 4) è seguito fermo n. FER 6810 finale in data 19.04.2017 (doc 10) e n data 29.07.2019 (doc 11) e il pignoramento del 31.5.2023. Contr
5. all’ingiunzione n. 7610020000006 notificata in data 23.2.2010 (doc 5) è seguito fermo FER 7528 finale in data 8.06.2012 (doc 9), segnalazione di omesso pagamento in data 25.03.2017 (doc 5), e RAGIONE_SOCIALE in data 29.07.2019 (doc 11) e il pignoramento del 31.5.2023.
6. all’ingiunzione n. 73090500000335 notificata in data 11.06.2010 (doc 6) è seguito fermo n. FER 7528 finale in data 8.06.2012 (doc 9), segnalazione di omesso pagamento in data 16.03.2017 (doc 6 ) e  RAGIONE_SOCIALE in data 29.07.2019 (doc 11) e il pignoramento del 31.5.2023.
7. all’ingiunzione n. 7208030000008 notificata in data 25.05.2009 (doc 7)  è seguito fermo n. FER 7528 finale in data 8.06.2012, (doc 9), segnalazione di omesso pagamento in data 16.03.2017 (doc 7) e RAGIONE_SOCIALE in data 29.07.2019 (doc 11) e il pignoramento del 31.5.2023.
8. all’ingiunzione n. 7207000000137 notificata in data 9.06.2008 (doc 8) è seguito fermo n. FER NUMERO_DOCUMENTO finale in data 8.06.2012, (doc 9) e n data 29.07.2019  (doc 11) e il pignoramento del 31.5.2023: solo quest’ultima ingiunzione risulta quindi portare un credito prescritto per il decorso del termine quinquennale. Contr
L’opposizione risulta fondata limitatamente al credito di euro 1.610,88 ( – Comune di Torino) portata dell’intimazione da ultimo indicata. Per_1
L’opposizione va quindi respinta nel resto.
3. Le spese sono poste a carico della parte opponente soccombente e liquidate come in dispositivo ai  valori  minimi  dello  scaglione  sino  a  26.000  euro  del  dm  147/22  stante  la  semplicità  delle questioni trattate. Le spese della fase cautelare sono compensate tra le parti non essendosi costituita, in quella fase, la parte opposta.
P.Q.M.
il  Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l’opposizione limitatamente alla somma di euro 1.610,88;
2) Respinge  l’opposizione  nel  resto  e  per  l’effetto  revoca  l’ordinanza  di  sospensione  per  la differenza pari ad euro 4071,64;
3) Condanna parte opponente a rifondere a parte opposta le spese di lite che liquida in euro € 1750,50  per  competenze  professionali  (di  cui  euro  500,00  fase  studio,  euro  400,00  fase introduttiva ed euro 850,50 fase decisionale) oltre oneri riflessi, in luogo di i.v.a. e c.p.a.
4) Compensa le spese della fase cautelare.
Così deciso in Torino il 15.2.2025.
Il Giudice
Dott. NOME COGNOME