Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 8552 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 8552 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso 2959-2019 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrenti – nonché contro
Oggetto
Opposizione cartella esattoriale
R.G.N.2959/2019
COGNOME.
Rep.
Ud.30/01/2025
CC
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE – RISCOSSIONE;
– intimata – avverso la sentenza n. 201/2018 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 18/07/2018 R.G.N. 1199/2016;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 30/01/2025 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
La Corte d’appello di Venezia confermava la pronuncia di primo grado, che aveva respinto l’azione proposta da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di accertamento negativo RAGIONE_SOCIALEa pretesa contributiva RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE portata da una cartella esattoriale notificata dal concessionario RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ora RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, cui era seguita iscrizione di ipoteca legale . L’azione di accertamento negativo era fondata sulla sopravvenuta prescrizione del diritto di credito.
Riteneva la Corte, per quanto qui d’interesse, che la prescrizione fosse stata interrotta dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE mediante memoria costitutiva depositata nell’originario giudizio di opposizione a cartella esattoriale, con la quale l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE aveva chiesto il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘opposizione e la con ferma del proprio credito portato dalla cartella, senza necessità di notifica RAGIONE_SOCIALEa domanda ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.418 c.p.c.
Avverso la sentenza, ricorre RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per un motivo, illustrato da memoria.
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in proprio e quale procuratore speciale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, resiste con controricorso, mentre è rimasta intimata RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo di ricorso, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce violazione o falsa applicazione degli artt.2941, 2943, 2945 c.c. e 418 c.p.c. Sostiene che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE si era limitato a difendersi sull’originaria domanda di accertamento negativo veicolata con l’opposizione alla cartella e che tale difesa non integrava una domanda giudiziale di costituzione in mora ex art.2943 c.c. Inoltre, la domanda riconvenzionale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non era stata notificata ex art.418 c.p.c. e quindi restava irrilevante.
Il motivo è infondato.
Questa Corte, con orientamento cui s’intende qui dare continuità, ha affermato che, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘art.2943 c.c., non occorre formulare apposita domanda riconvenzionale, nel caso in cui il giudizio introdotto sia di accertamento negativo RAGIONE_SOCIALEa pretesa creditoria portata da una cartella esattoriale e il convenuto chieda il rigetto di tale domanda di accertamento negativo (Cass.
P.Q.M.
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, comma 1 bis.