Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 8552 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 8552 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 01/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso 2959-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– controricorrenti – nonché contro
Oggetto
Opposizione cartella esattoriale
R.G.N.2959/2019
COGNOME
Rep.
Ud.30/01/2025
CC
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE;
– intimata – avverso la sentenza n. 201/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 18/07/2018 R.G.N. 1199/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/01/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
La Corte d’appello di Venezia confermava la pronuncia di primo grado, che aveva respinto l’azione proposta da RAGIONE_SOCIALE di accertamento negativo della pretesa contributiva dell’Inps portata da una cartella esattoriale notificata dal concessionario Equitalia RAGIONE_SOCIALE, ora Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER), cui era seguita iscrizione di ipoteca legale . L’azione di accertamento negativo era fondata sulla sopravvenuta prescrizione del diritto di credito.
Riteneva la Corte, per quanto qui d’interesse, che la prescrizione fosse stata interrotta dall’Inps mediante memoria costitutiva depositata nell’originario giudizio di opposizione a cartella esattoriale, con la quale l’Inps aveva chiesto il rigetto dell’opposizione e la con ferma del proprio credito portato dalla cartella, senza necessità di notifica della domanda ai sensi dell’art.418 c.p.c.
Avverso la sentenza, ricorre RAGIONE_SOCIALE per un motivo, illustrato da memoria.
L’RAGIONE_SOCIALE, in proprio e quale procuratore speciale della RAGIONE_SOCIALE, resiste con controricorso, mentre è rimasta intimata RAGIONE_SOCIALE.
All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo di ricorso, RAGIONE_SOCIALE deduce violazione o falsa applicazione degli artt.2941, 2943, 2945 c.c. e 418 c.p.c. Sostiene che l’Inps si era limitato a difendersi sull’originaria domanda di accertamento negativo veicolata con l’opposizione alla cartella e che tale difesa non integrava una domanda giudiziale di costituzione in mora ex art.2943 c.c. Inoltre, la domanda riconvenzionale dell’Inps non era stata notificata ex art.418 c.p.c. e quindi restava irrilevante.
Il motivo è infondato.
Questa Corte, con orientamento cui s’intende qui dare continuità, ha affermato che, ai fini dell’art.2943 c.c., non occorre formulare apposita domanda riconvenzionale, nel caso in cui il giudizio introdotto sia di accertamento negativo della pretesa creditoria portata da una cartella esattoriale e il convenuto chieda il rigetto di tale domanda di accertamento negativo (Cass.
P.Q.M.
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.