Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 33641 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 33641 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26160/2022 R.G. proposto da :
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l’avvocatura centrale dell’istituto, in INDIRIZZO INDIRIZZO, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME -ricorrente- contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
-controricorrente-
nonchè
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore
-intimata- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO NAPOLI n. 2637/2022 pubblicata il 29/08/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Napoli ha in parte accolto il gravame proposto dallo RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nella controversia con RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
La controversia ha per oggetto l’opposizione all’estratto di ruolo proposta dallo RAGIONE_SOCIALE, con riferimento a diciotto cartelle esattoriali e quattordici avvisi di addebito relativi a contributi previdenziali e premi, oltre accessori, rispetto ai quali lo RAGIONE_SOCIALE eccepiva la prescrizione successiva alla notifica dei singoli atti impositivi.
Il Tribunale di Torre Annunziata, con riferimento alla materia ancora viva in cassazione, rigettava le domande proposte dallo RAGIONE_SOCIALE.
La Corte territoriale, con riferimento alla materia ancora viva in cassazione, in parziale riforma della sentenza del giudice di prime cure, dichiarava non dovute le somme relative a una cartella di pagamento del 2013 e a tre avvisi di addebito del 2011, in ragione della prescrizione quinquennale maturata dopo la loro notifica, ed in mancanza di atti interruttivi.
Per la cassazione della sentenza ricorre RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, con ricorso affidato a un unico motivo al quale lo RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso. Al termine della camera di consiglio il collegio ha
riservato il deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis .1 ultimo comma cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo (art.360 comma primo n.5 cod. proc. civ.) IRAGIONE_RAGIONE_SOCIALE lamenta omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, e deduce che la corte territoriale non ha esaminato gli atti interruttivi della prescrizione con riferimento ai tre avvisi di addebito del 2011.
La Corte territoriale ha ritenuto che «per questi ultimi sono decorsi oltre cinque anni dalla notifica degli stessi alla notifica del ricorso di primo grado del presente giudizio».
Nella prospettazione della parte ricorrente l’omesso esame afferisce ai pagamenti parziali ed alle domande di adesione alle procedure di rottamazione effettuati e presentate tra la notifica dei tre avvisi di addebito oggetto di causa e la notifica del ricorso introduttivo del giudizio, tali da costituire atti interruttivi della prescrizione non esaminati dalla Corte territoriale
I fatti storici ( sub specie : pagamenti parziali e domande di adesione) sono stati specificamente dedotti dalla parte ricorrente, che ha trascritto in parte qua i documenti prodotti nel giudizio di merito (cfr. le pagg. da 8 a 13 del ricorso).
Inoltre essi hanno formato oggetto di discussione tra le parti, essendo stati allegati nella memoria difensiva RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in grado di appello, trascritta in parte qua.
Si aggiunga poi che gli stessi hanno natura decisiva per il giudizio, in quanto possono astrattamente costituire un valido atto interruttivo della prescrizione, intervenuto tra la notifica degli avvisi di addebito (avvenuta nel 2011) e la notifica del ricorso introduttivo (avvenuta nel 2016).
Avuto riguardo a queste premesse deve concludersi per la fondatezza del motivo di ricorso, perché il giudice di appello non ha
preso in considerazione la possibile natura interruttiva dei fatti storici sopra indicati.
8. Per questi motivi il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con riferimento al motivo accolto, afferente ai soli avvisi di addebito (e non alla cartella esattoriale), con rinvio alla Corte d’appello di Napoli che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte d’appello di Napoli che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 11/11/2025.
Il Presidente NOME COGNOME