Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 36455 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 36455 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 29/12/2023
Oggetto
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
AVV_NOTAIO COGNOME
Presidente –
AVV_NOTAIO COGNOME
AVV_NOTAIO –
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
– NOME. AVV_NOTAIO –
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO – COGNOME.
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO – Ud. 24/10/2023
ha pronunciato la seguente
Poteri officiosi ex art. 437 c.p.c Fatto interruttivo
R.G.N. 20205/2017
COGNOME.
CC
sul ricorso 20205-2017 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE -AGENTE PER LA RAGIONE_SOCIALE PER LA PROVINCIA DI MESSINA, in persona del Dirigente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
nonchŁ contro
COGNOME NOME;
– intimata –
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, che lo rappresentano e difendono;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 506/2017 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 08/06/2017 R.G.N. 1129/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/10/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Messina ha rigettato l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto l’opposizione proposta da ll’odierna intimata in relazione al la comunicazione di iscrizione ipotecaria per crediti vantati dall’RAGIONE_SOCIALE , oggetto di alcune cartelle esattoriali;
per quanto qui solo rileva, la Corte d’appello ha infatti ritenuto che il decorso di cinque anni dalla data di notifica delle cartelle, avvenuta il 15 aprile 2006 e il 21 luglio 2006, avesse determinato l’estinzione per prescrizione dei crediti, senza che fossero stati provati atti di interruzione precedenti alla comunicazione dell’iscrizione ipotecaria, notificata il 18 gennaio 2012;
in particolare, la Corte territoriale, nel confermare sul punto la decisione di primo grado, ha escluso la possibilità di acquisire d’ufficio il preavviso di fermo del 2008 che la concessionaria aveva prodotto, perché costituitasi tardivamente: l’esercizio dei poteri ufficiosi, infatti, richiedeva una tempestiva allegazione delle prove documentali; ha, quindi, ordinato la riduzione dell’ipoteca e posto le spese di lite in base al principio di soccombenza;
per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso RAGIONE_SOCIALE, affidato a cinque motivi; è rimasta intimata la parte privata; l’RAGIONE_SOCIALE ha depositato procura in calce alla copia notificata del ricorso;
il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in Camera di consiglio.
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo, è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 416, comma 3, e 437, comma 2, cod.proc.civ., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nr. 3, per avere la Corte territoriale ritenuto illegittima, sia in primo che in secondo grado, la produzione della documentazione, ai fini di provare l’avvenuta interruzione della prescrizione;
con il secondo motivo, è dedotta la violazione e falsa applicazione della legge nr. 335 del 1995, art. 3, comma 9, in relazione all’art. 360 cod.proc.civ., comma 1, nr. 3, per avere la Corte territoriale dichiarato la prescrizione dei crediti portati nelle tre cartelle senza considerare la notificazione del fermo amministrativo del 25 settembre 2008 che indicava espressamente le indicate cartelle di pagamento;
con il terzo motivo è dedotta la violazione dell’art. 77 del DPR nr. 602 del 1973, in relazione all’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ., per avere la Corte di appello proceduto alla
riduzione dell’ipoteca , escludendo che fossero dovute le somme indicate nelle cartelle esattoriali;
con il quarto motivo è dedotta la violazione dell’art. 91 cod.proc.civ. per avere la Corte territoriale condannato RAGIONE_SOCIALE al pagamento dele spese processuali;
con il quinto motivo è dedotta la violazione della legge nr. 228 del 1992, art. 1, comma 17, con riguardo alla condanna al versamento del contributo unificato;
il primo motivo è fondato, con conseguente assorbimento degli altri;
è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui l’eccezione di interruzione della prescrizione, configurandosi come eccezione in senso lato, può essere rilevata anche d’ufficio dal giudice in qualsiasi stato e grado del processo, ancorché sulla base di allegazioni e di prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo e, in ordine alle controversie assoggettate al rito del lavoro, sulla base dei poteri istruttori legittimamente esercitabili anche di ufficio dal giudice, che è tenuto, ai sensi dell’art. 421 cod.proc.civ., all’accertamento della verità dei fatti rilevanti ai fini della decisione (cfr. fra le tante Cass. n. 16542 del 2010);
tali principi sono stati ribaditi da questa Corte (Cass. nr. 14755 del 2018; Cass. nr. 18362 del 2020), nell’interpretazione degli artt. 421 e 437 c.p.c., proprio in relazione a fattispecie sovrapponibili alla presente, in cui le pronunce di merito non avevano attivato i poteri officiosi in ordine al fatto interruttivo della prescrizione sul presupposto, erroneo, della tardiva costituzione nel giudizio in primo grado della parte tenuta alla produzione della prova documentale;
14. in conclusione, il Giudice di merito non ha fatto corretta applicazione dei principi espressi da questa Corte
perché ha escluso di poter attivare i poteri di ufficio, al fine di acquisire documenti in ipotesi decisivi ai fini dell’accertamento dell’ interruzione del termine di prescrizione, solo perché prodotti dalla parte che si è tardivamente costituita nel giudizio di primo grado. La sentenza impugnata va, dunque, cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Messina, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Messina, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale del 24 ottobre