Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 30248 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 30248 Anno 2023
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29158/2022 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
NOME, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI n. 297/2022 depositata il 23/09/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/10/2023 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Nuoro accolse la domanda di NOME COGNOME, volta ad ottenere la declaratoria di intervenuto acquisto per usucapione di un immobile di Siniscola, formalmente appartenente al locale Comune, che si era costituito per resistere.
A seguito di rituale impugnazione del soccombente, la Corte d’appello di Cagliari, sez. distaccata di Sassari, dichiarò l’estinzione del procedimento di appello, con sentenza n. 297 depositata il 23 settembre 2022.
Il giudice di secondo grado affermò che, essendo stato dichiarato l’avvenuto decesso del defunto COGNOME NOME all’udienza del 10 gennaio 2020 ed essendo stata disposta in tale data l’interruzione del processo, il Comune di Siniscola avrebbe dovuto depositare l’istanza di prosecuzione entro tre mesi a decorrere dall’udienza del 10 gennaio 2020.
Contro la predetta sentenza ricorre per cassazione il Comune di Siniscola, sulla scorta di un unico motivo.
Si è costituito con controricorso NOME COGNOME, erede dell’originario attore defunto, per resistere al ricorso avversario.
A seguito della proposta di definizione del giudizio, formulata da questa Corte ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. e ritualmente comunicata alle parti, il ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso.
In prossimità dell’udienza, il COGNOME ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.
RAGIONI DI DIRITTO
Attraverso l’unica censura, il Comune di Siniscola deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 300 e 307 comma 3° c.p.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 e 4 c.p.c. Afferma che la Corte territoriale sarebbe incorsa in errore nel ritenere che il mero deposito del certificato di morte potesse essere equiparato ad una dichiarazione del procuratore del defunto, che avrebbe dovuto essere necessariamente formale ed inequivoca.
Il motivo è destituito di fondamento.
La proposta di definizione era del seguente tenore: ‘ il procuratore di AVV_NOTAIO NOME ha dichiarato l’evento della morte della parte costituita, producendo il certificato di morte; e tale dichiarazione resa in udienza non poteva che comportare l’interruzione del processo (cfr. Cass. n. 16797/2022) ‘.
Nella memoria ex art. 378 c.p.c, il Comune ricorrente si limita a riproporre la tesi, secondo cui il termine a quo avrebbe necessitato di una dichiarazione formale da parte del procuratore della parte defunta.
Ma tale assunto non ha pregio.
La produzione del certificato di morte della parte costituita, fatta constare nel verbale di udienza dal suo procuratore, non è suscettibile di dare adito ad equivoci, perché equivale, sostanzialmente -e secondo una lettura logica e ragionevole dell’art. 300 comma 1° c.p.c. -ad una corrispondente dichiarazione appositamente verbalizzata in udienza.
E’ pertanto del tutto corretta la decisione della Corte d’appello sassarese di reputare che l’evento della morte della parte costituita, dichiarato in udienza attraverso il deposito del relativo certificato -rilasciato dal Comune di Monterotondo, presso cui è avvenuto il decesso – producesse, ai sensi dell’art. 300, comma 2° c.p.c., l’effetto automatico dell’interruzione del processo dal momento di tale dichiarazione, sicché il conseguente termine per la
riassunzione, come previsto in generale dall’art. 305 c.p.c., avrebbe dovuto decorrere dallo stesso momento (Sez. U, n.7443 del 20 marzo 2008; Sez. 6-2, n. 27788 del 22 settembre 2022; Sez. 3, n. 773 del 15 gennaio 2013).
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c., vanno applicati (come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380bis c.p.c.) il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento di una somma, nei limiti di legge, in favore del controricorrente e della cassa delle ammende.
Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione civile, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di NOME COGNOME, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 3.500 (tremila/500) per compensi, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%, nonché, ai sensi dell’art. 96 comma 3° c.p.c., dell’importo di euro 3.500 (tremila/500), in favore del controricorrente.
Condanna la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96 comma 4° c.p.c., al pagamento della somma di euro 3.000 (tremila) in favore della cassa delle ammende.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 27 ottobre 2023