Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 13386 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 13386 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 15/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso nr.21187/2016 proposto da RAGIONE_SOCIALE e del socio illimitatamente responsabile NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO presso lo AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione coatta amministrativa, elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso lo AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO controricorrente
avverso il decreto nr. 1040/2016 pronunciato in data 26/5/2016 dal Tribunale di Catania;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di AVV_NOTAIOiglio del 16 aprile 2024 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1 La causa verte su una questione di rito e, quindi, l’esposizione dei fatti è limitata alle sole vicende qui d’interesse.
2 Il Tribunale di Palermo respinse la domanda proposta dal RAGIONE_SOCIALE e del socio illimitatamente responsabile NOME COGNOME (di seguito indicato semplicemente «RAGIONE_SOCIALE») con insinuazione tardiva, ex art. 89 d.lvo 385/1993, al passivo RAGIONE_SOCIALE liquidazione coatta amministrativa di RAGIONE_SOCIALE del credito di € 832.859,46 a titolo di ripetizione AVV_NOTAIOe somme indebitamente corrisposte in forza di clausole contrattuali nulle nell’ambito di tre rapporti di conto corrente intrattenuti con la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
3 Sul gravame proposto dal RAGIONE_SOCIALE, la Corte d’Appello di Palermo ha dichiarato l’estinzione del giudizio essendosi la curatela costituita per la sua prosecuzione con nuovo difensore ma oltre il termine di tre mesi RAGIONE_SOCIALE avvenuta conoscenza del fatto interruttivo costituito RAGIONE_SOCIALE morte del procuratore.
4 Il RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per Cassazione affidato ad un unico motivo; RAGIONE_SOCIALE ha svolto difese con controricorso illustrato con memoria.
RAGIONI DELLA DCISIONE
1 Il motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 299,301, 302 305 c.p.c. con riferimento all’art. 360 comma 3°
c.p.c.; sostiene la ricorrente, per quanto di interesse in questa sede, che il dies a quo del termine trimestrale per la prosecuzione del giudizio, alla luce AVV_NOTAIO‘interpretazione AVV_NOTAIO‘art. 305 c.p.c. fornita RAGIONE_SOCIALE Corte costituzionale e RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione, decorra RAGIONE_SOCIALE conoscenza AVV_NOTAIO‘evento interruttivo acquisita per mezzo di atti e fatti processuali e non attraverso vicende esterne al processo; soggiunge la curatela che, poiché RAGIONE_SOCIALE morte AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO, procuratore AVV_NOTAIO‘appellante, nessuna AVV_NOTAIOe parti aveva avuto notizia legale, la costituzione in prosecuzione aveva impedito il verificarsi AVV_NOTAIO‘interruzione del processo.
2 La censura è meritevole di accoglimento.
2.1 L’art. 305 c.p.c. stabilisce che « il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine di tre mesi dall’interruzione altrimenti si estingue».
2.2 È noto che tale disposizione, con due sentenze additive RAGIONE_SOCIALE Consulta, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui fa decorrere RAGIONE_SOCIALE data AVV_NOTAIO‘interruzione del processo il termine per la sua prosecuzione o la sua riassunzione, anziché RAGIONE_SOCIALE data in cui le parti ne abbiano avuto conoscenza (cfr. Corte costituzionale sent. 139/1967 e 159/1071).
2.3 Alla luce RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza costituzionale, anche questa Corte ha ripetutamente affermato che il termine perentorio per la prosecuzione del processo interrotto decorra dal giorno RAGIONE_SOCIALE conoscenza effettiva del fatto interruttivo (cfr. Cass. 3725 /2006); si è altresì precisato che, « al fine del decorso del termine per la riassunzione non è sufficiente la sola conoscenza da parte del curatore fallimentare AVV_NOTAIO‘evento interruttivo rappresentato RAGIONE_SOCIALE dichiarazione di fallimento, ma è necessaria anche la conoscenza AVV_NOTAIOo specifico giudizio sul quale detto effetto interruttivo è in concreto destinato ad operare. La conoscenza deve inoltre essere “legale”, cioè acquisita non in via di mero fatto, ma per il tramite di
una dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentativa AVV_NOTAIO‘evento che determina l’interruzione del processo, assistita da fede privilegiata» (cfr. Cass. 14691/1999; 5650/2013, 25831/2017 e 10594/2019).
2.4 Non è, quindi, sufficiente una qualsiasi conoscenza aliunde acquisita.
2.5 Sono state ritenute espressioni di conoscenza legale AVV_NOTAIO‘evento interruttivo l’informazione resa in udienza di tale evento, mediante nota scritta scambiata e depositata in telematico nell’ambito AVV_NOTAIOo svolgimento AVV_NOTAIO‘udienza in forma cartolare (Cass. 16797/2022), l’acquisizione RAGIONE_SOCIALE conoscenza RAGIONE_SOCIALE causa di interruzione da parte del notificante attraverso la relata di notifica redatta dall’ufficiale giudiziario attestante il decesso del procuratore (Cass. 25831/2017), la notifica alla controparte di un atto contenente la notizia AVV_NOTAIO‘evento interruttivo.
2.7 La Corte distrettuale non ha fatto corretta applicazione di tali principi, in quanto ha AVV_NOTAIOiderato alla stregua di una acquisizione di legale conoscenza AVV_NOTAIO‘evento interruttivo la notizia del decesso AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO, difensore AVV_NOTAIO‘appellante, pervenuta al curatore a mezzo di una pec inviatagli dal figlio, avvocato NOME AVV_NOTAIO, allora soggetto estraneo alla controversia.
2.8 Si tratta, all’evidenza, di una comunicazione privata, esterna al processo e di AVV_NOTAIOeguenza priva di rilevanza giuridico -processuale e non assistita da alcuna fede privilegiata.
2.9 La costituzione RAGIONE_SOCIALE Curatela in prosecuzione con un nuovo difensore è avvenuta prima RAGIONE_SOCIALE dichiarazione AVV_NOTAIO‘evento interruttivo ed ha quindi prevenuto ed evitato l’interruzione del processo.
2.10 Al riguardo, questa Corte ha affermato che « in caso di sostituzione del difensore deceduto, effettuata RAGIONE_SOCIALE parte con il
primo atto utile, la rituale costituzione del nuovo difensore, avvenuta con apposita comparsa di costituzione e partecipazione all’udienza, impedisce l’interruzione del processo anche in caso di successiva sua revoca, che resta inefficace fino alla nomina AVV_NOTAIO‘ulteriore difensore» (cfr. Cass 25596/2015).
3 In accoglimento del ricorso l’impugnata sentenza va cassata con rinvio RAGIONE_SOCIALE causa alla Corte d’Appello di Palermo, in diversa composizione, per l’esame del merito e per la regolamentazione AVV_NOTAIOe spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Palermo, in diversa composizione, cui demanda la regolamentazione AVV_NOTAIOe spese del presente giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 16 aprile 2024