Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 2993 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 2993 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 10/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso 17683/2022 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e dif esa dall’AVV_NOTAIO , per procura speciale in atti;
-ricorrente –
-contro-
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA spa, in persona del legale rappres . p.t., rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, per procura speciale in atti;
-controricorrente-
avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma , nr. 2007/2022, pubblicata in data 28.03.2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/01/2026 dal Cons. rel., dottAVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
NOME COGNOME, in proprio e quale titolare dell’impresa omonima, citava innanzi al Tribunale di Velletri la Banca Antonveneta spa chiedendo accertarsi l’illegittimità del protesto levato nei suoi confronti il 24.4.08 per il mancato pagamento di un assegno tratto il 20.4.08 per la somma di euro 4500,00 all’ordine della RAGIONE_SOCIALE, chiedendo anche il risarcimento dei danni subiti.
Con sentenza del 20.5.2015, il Tribunale condannava la banca convenuta (Banca MPS, succeduta nelle more) al pagamento della somma di euro 10.000,00 oltre interessi e rivalutazione, con ordine di cancellazione del protesto, osservando che: la banca trattaria aveva violato i doveri di correttezza e buona fede nel trasmettere l’assegno al notaio per il protesto dato che la teste escussa aveva indirettamente confermato i fatti addotti dall’attrice (in mancanza della prova dell’offerta del pagamento al notaio – e della relativa data- non indicato neppure come teste di riferimento); al riguardo, l’attrice aveva documentato di aver effettuato il deposito della somma necessaria per evitare il protesto nel termine di legge, per evitare le conseguenze di legge e la revoca del conto, considerando anche che non era stata provata l’irregolare gestione del conto.
Con sentenza del 28.3.2022 la Corte territoriale accoglieva l’appello della banca, osservando che: era fondato il motivo sull’illegittimità del protesto, in quanto, contrariamente a quanto argomentato dal Tribunale, l’attrice non aveva dimostrato la violazione, da parte della banca, del dovere di diligenza e correttezza nei rapporti con il cliente; al riguardo, la testimonianza acquisita, resa dalla cugina dell’appellata, non dimostrava i fatti addotti dall’attrice; parimenti, senza riscontri risultava qua nto riferito dall’attrice in ordine a quanto avvenuto all’interno della banca, oltre che scarsamente credibile; ne conseguiva
che, in considerazione della pacifica mancanza di fondi sufficienti alla copertura dell’assegno sul c onto corrente dell’attrice fino alla data del protesto, quest’ultimo era da considerare legittimo.
NOME COGNOME ricorre in cassazione , avverso la sentenza d’appello, affidandosi a due motivi, illustrati da memoria. Banca MPS spa resiste con controricorso, illustrato da memoria.
RITENUTO CHE
Il primo motivo denunzia violazione dell’art. 301 cpc, po iché la sentenza impugnata era stata emessa ledendo il diritto di difesa, in ragione del decesso del difensore della ricorrente nel corso del giudizio d’appello , in data 1.3.2020, a seguito del quale si era svolta l’udienza di precisazione delle conclusioni.
Il secondo motivo denunzia violazione dell’art. 301 cpc, per nullità degli atti processuali e della sentenza emessa, a causa della mancata interruzione del processo a seguito del decesso del difensore della ricorrente costituito in corso di causa.
I due motivi, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono fondati, alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte, alla quale il collegio intende dare continuità.
Dagli atti emerge che il difensore costituito della parte ricorrente era deceduto in data 1.3.2020, n el corso del giudizio d’appello che era proseguito senza la nomina di un nuovo difensore.
Il principio secondo il quale la morte dell’unico difensore, a mezzo del quale la parte è costituita in giudizio, determina l’automatica interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, con conseguente nullità degli atti successivi, presuppone il concreto pregiudizio arrecato al diritto di difesa (Cass., n.6838/2016; Cass. 29195/2024: nella specie, la S.C. ha rilevato l’esistenza di tale pregiudizio nel fatto che, in conseguenza
dell’intervenuto decesso del difensore e della omessa dichiarazione di interruzione del giudizio di appello, la parte ricorrente non avesse potuto spiegare le proprie difese in due udienze consecutive, di cui la seconda di precisazione delle conclusioni).
Se la morte dell’unico difensore della parte costituita interviene nel corso del giudizio, si determina l’automatica interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne hanno avuto conoscenza e ogni ulteriore attività processuale è preclusa, con conseguente nullità degli atti successivi e della sentenza eventualmente pronunciata; se anche il decesso si verifica in pendenza del termine per il deposito della memoria di replica, la parte colpita dall’evento interruttivo (ed interessata a far valere la nullità della sentenza deliberata nonostante il mancato deposito di tale atto processuale) non ha l’onere di dimostrare di avere subito un “pregiudizio effettivo”, perché quest’ultimo è insito nell’impedita facoltà di svolgere con completezza il diritto di difesa (Cass., n. 28257/2024).
La morte, la radiazione o la sospensione dall’albo dell’unico difensore a mezzo del quale la parte è costituita nel giudizio di merito (o, come nella specie, di avvocato personalmente costituito) determina automaticamente l’interruzione del processo anche se il giudice e le altri parti non ne abbiano avuto conoscenza (e senza, quindi, che occorra, perché si perfezioni la fattispecie interruttiva, la dichiarazione o la notificazione dell’evento), con preclusione di ogni ulteriore attività processuale, che, se compiuta, è causa di nullità degli atti successivi e della sentenza. Ne consegue che la nullità della sentenza d’appello potrà essere dedotta e provata per la prima volta nel giudizio di legittimità a norma dell’art. 372 c.p.c. e che, nel caso di accoglimento del ricorso, la sentenza, ai sensi dell’art. 383 c.p.c., dovrà essere cassata con rinvio ad altro giudice di pari grado, nella stessa
fase in cui si trovava il processo alla data dell’evento interruttivo, Cass., n. 1574/2020; Cass. n. 23486/2021;Cass. n. 3459/2024; Cass. n. 30680/24).
Nella specie, la ricorrente ha dedotto in cassazione la morte del difensore costituito, intervenuta nel corso del giudizio d’appello; anche la controricorrente ha chiesto l’accoglimento del ricorso, con rinvio della causa alla Corte territoriale.
Pertanto, in conformità della richiamata giurisprudenza di questa Corte, considerando anche lo svolgimento di attività difensiva dopo il suddetto decesso (relativa all’udienza di p recisazione delle conclusioni), che aveva dunque arrecato un concreto pregiudizio al diritto di difesa della ricorrente, la sentenza impugnata è da considerare nulla e, dunque, va cassata, con rinvio della causa alla Corte d’appello, anche in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, rinviando la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 23 gennaio 2026.
Il Presidente Dott.ssa NOME