Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 13692 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 13692 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16668/2019 R.G. proposto
da
NOME COGNOME , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO COGNOME che la rappresenta e difende
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore ed elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO COGNOME NOME che lo
Oggetto: Procedimento civile – Interruzione del processo – Morte del procuratore – Giudizio di appello – Notificazione dell’impugnazione al procuratore della controparte – Decesso del medesimo prima dei termini per la costituzione in giudizio – Interruzione del processo – Necessità.
R.G.N. 16668/2019
Ud. 05/04/2024 CC
rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME, COGNOME, COGNOME NOME
-controricorrente – avverso la sentenza depositata il 21/11/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/04/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
della Corte d’appello Roma n. 4080/2018 giorno
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 4080/2018, pubblicata il 21 novembre 2018, la Corte d’appello di Roma, nella contumacia dell’appellata COGNOME, ha accolto l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 2121/2013 del 29 ottobre 2013 e, per l’effetto, ha integralmente respinto le domande proposte dalla stessa COGNOME, la quale aveva chiesto accertarsi il diritto ad essere inquadrata nell’area C, posizione C3, per mansioni superiori svolte tra il 1° dicembre 2002 ed il 20 settembre 2009, ed a percepire il corrispondente trattamento economico e normativo.
Per la cassazione di tale decisione ricorre ora COGNOME. Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1, c.p.c.
La ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è affidato a due motivi.
1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la nullità del procedimento e della sentenza di appello per nullità della notifica e violazione dell’art. 161 c.p.c.
Deduce la ricorrente di non aver mai avuto conoscenza della notifica dell’atto di citazione, avvenuta in data 2 dicembre 2014 presso il domicilio eletto nel giudizio di primo grado, e cioè presso il procuratore AVV_NOTAIO.
In particolare, contesta la possibilità di individuare il soggetto che avrebbe ricevuto la notifica, osservando che ‘come si evince dalle date e firme sulla stessa riportate non è facile capire né chi né quando sia stata ricevuta e/o ritirata’ .
Ulteriormente, la ricorrente evidenzia che il suo procuratore AVV_NOTAIO, è deceduto in data 14 aprile 2016, argomentando che tale evento ha determinato l’inefficacia dell’elezione di domicilio, con la conseguenza che l’appellante avrebbe dovuto notifi care il gravame ai sensi dell’art. 330 c.p.c.
1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la nullità del procedimento e della sentenza di appello ‘per la mancata interruzione del giudizio per intervenuta morte del procuratore’ e conseguente violazione dell’art. 301 c.p.c.
La ricorrente evidenzia che, a seguito della morte del suo procuratore AVV_NOTAIO, il giudizio doveva ritenersi automaticamente interrotto, con preclusione di ogni attività processuale siano alla sua rituale riassunzione.
Il primo motivo di ricorso è infondato.
Si deve infatti rilevare, in primo luogo, che la notifica dell’atto di appello risulta avvenuta -per ammissione della stessa ricorrente – in data 2 dicembre 2014, quando il procuratore della ricorrente nel giudizio di primo grado, AVV_NOTAIO, non era ancora deceduto.
Risulta, pertanto, inapplicabile alla fattispecie l’orientamento di questa Corte, a mente del quale la morte del procuratore domiciliatario produce l’inefficacia della dichiarazione di elezione di domicilio e la necessità che la notificazione dell’impugnazione sia eseguita, a norma dell’art. 330, terzo comma, c.p.c., alla parte personalmente a pena di inesistenza, a meno che l’elezione di domicilio sia fatta presso lo studio di un professionista la cui autonoma organizzazione gli sopravviva (Cass. Sez. 5 – Sentenza n. 12411 del 15/04/2022; Cass. Sez. L Sentenza n. 14100 del 01/06/2018; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8222 del 22/04/2016), e ciò per l’evidente ragione che tale orientamento trova applicazione alle ipotesi in cui il decesso del procuratore domiciliatario intervenga prima della notifica e non, come nel caso in esame, dopo la stessa, da ritenersi pertanto pienamente valida, essendo ancora operante l’elezione di domicilio .
Del tutto inammissibili, in secondo luogo, sono le vaghe deduzioni della ricorrente in ordine alla incerta identificazione del soggetto che avrebbe ricevuto la notifica.
L’esame degli atti evidenzia , infatti, che l’avviso di ricevimento allegato alla notifica del ricorso attestava la consegna ad un soggetto al servizio del destinatario ed addetto alla ricezione delle notificazioni, risultando tale attestazione assistita da pubblica fede sino a querela di falso (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 4556 del 21/02/2020; Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 22058 del 03/09/2019; Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 8082 del 21/03/2019; Cass. Sez. 5 – Sentenza n. 14574 del 06/06/2018).
Fondato, invece, è il secondo motivo di ricorso.
3.1. Emerge dagli atti che la discussione sul ricorso in appello proposto dall’odierno controricorrente era stata inizialmente fissata per la data del 23 marzo 2016.
Scadendo l’originario termine per la costituzione in appello ex art. 436 c.p.c. il giorno 11 marzo 2016 – essendo il 13 marzo una domenica: cfr. Sez. 3 – Sentenza n. 8496 del 24/03/2023; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 21335 del 14/09/2017; Sez. 3, Sentenza n. 14767 del 30/06/2014 -il decesso del procuratore dell’odierna ricorrente in data 14 aprile 2016 sarebbe avvenuto, quindi, ad originario termine per la costituzione già scaduto.
3.2. Risulta, tuttavia, che la Corte d’appello di Roma ebbe a differire la data della prima udienza di discussione, la quale, pertanto, venne celebrata solo in data 14 giugno 2017.
Come conseguenza di tale differimento, tuttavia, anche il termine per la costituzione dell’appellata venne ad essere posticipato, avendo questa Corte reiteratamente affermato il principio per cui nelle controversie assoggettate al rito del lavoro, al fine di verificare il rispetto dei termini fissati (per il convenuto in primo grado ai sensi dell’art. 416 c.p.c. e per l’appellato in virtù dell’art. 436 c.p.c.) con riferimento alla “udienza di discussione”, non si deve aver riguardo a quella originariamente stabilita dal provvedimento del giudice, ma a quella fissata – ove, eventualmente, sopravvenga – in dipendenza del rinvio d’ufficio della stessa, che concreta una modifica del precedente provvedimento di fissazione, e che venga effettivamente tenuta in sostituzione della prima (Cass. Sez. U, Sentenza n. 14288 del 20/06/2007; Cass. Sez. L, Sentenza n. 8684 del 29/04/2015).
P er effetto del differimento dell’udienza al 14 giugno 2017, quindi, il termine per la costituzione dell’appellata era da ritenere anch’esso differito al 1° giugno 2017 (essendo il 4 giugno domenica e tenuto conto della festività del 2 giugno).
3.3. A ciò consegue, allora, che il decesso del procuratore dell’odierna ricorrente è intervenuto allorquando il (nuovo) termine
per la costituzione in appello ex art. 436 c.p.c. non era ancora scaduto, dovendo, a questo punto, trovare applicazione il costante orientamento di questa Corte, a mente del quale nell’ipotesi in cui la morte del procuratore, per mezzo del quale la parte si sia costituita nel precedente grado di giudizio ed al quale sia stato notificato l’atto di impugnazione, intervenga dopo tale notificazione e prima del decorso dei termini per la costituzione in giudizio e la proposizione dell’impugnazione incidentale, si verifica l’interruzione del processo, atteso che, a seguito del decesso, non è più possibile l’adempimento del dovere di informazione che grava sul procuratore, dovere che non viene meno nel momento stesso della notificazione dell’atto di impugnazione (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 12060 del 27/11/1998 e le più recenti Cass. Sez. L – Ordinanza n. 10905 del 07/05/2018; Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 790 del 15/01/2018; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 21447 del 10/10/2014.
3.4. Operando l’evento interruttivo in modo automatico perché stesso stabilito dalla legge a garanzia delle esigenze difensive della parte interessata -non presenta rilevanza alcuna la circostanza che il decesso del procuratore fosse conosciuto o potesse essere conosciuto dalle altre parti o dall’organo giudicante, non risultando, quindi, necessaria la dichiarazione o la notificazione dell’evento interruttivo (Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 790 del 15/01/2018; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 244 del 11/01/2010; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3459 del 15/02/2007; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8720 del 02/09/1998), la quale avrebbe potuto assumere rilevanza solo ai fini della decorrenza del termine per la riassunzione.
3.5. Il sopravvenire dell’evento interruttivo ha determinato in assenza di rituale riassunzione -la preclusione di ogni ulteriore attività processuale, il cui compimento, quindi, ha costituto nella specie causa
di nullità degli atti successivi e della sentenza di appello, deducibile per la prima volta nel giudizio di legittimità a norma dell’art. 372 c.p.c. (Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 790 del 15/01/2018; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 244 del 11/01/2010; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3459 del 15/02/2007; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8720 del 02/09/1998).
Alla luce delle considerazioni che precedono, il secondo motivo di ricorso deve trovare accoglimento, respinto invece il primo motivo.
L’accoglimento del motivo determina la cassazione della decisione impugnata ed il rinvio ad altro giudice di pari grado, nella stessa fase in cui si trovava il processo alla data dell’evento interruttivo (Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 790 del 15/01/2018; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3459 del 15/02/2007; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8720 del 02/09/1998) , e quindi, nella specie, alla Corte d’appello di Roma, in