Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 29195 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 29195 Anno 2024
Presidente: CONDELLO NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/11/2024
ORDINANZA
e
sul ricorso iscritto al n. 25290/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dagli avvocati COGNOME NOME (CF:
CODICE_FISCALE), COGNOME NOME
(CF:
CODICE_FISCALE),
p.e.c.:
EMAIL
– Ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del titolare, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO COGNOME NOME (CF: CODICE_FISCALE), p.e.c.:
–
Controricorrente –
nonché
TESE’ NOME
–NOME – avverso la SENTENZA della CORTE D ‘ APPELLO di PALERMO n. 1077/2021 depositata il 29/06/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/09/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NOME COGNOME , titolare dell’impresa RAGIONE_SOCIALE, convenne dinnanzi al Tribunale di Agrigento COGNOME COGNOME COGNOME NOME e COGNOME NOME (coniuge in regime di separazione dei beni), chiedendo che venisse dichiarata inefficace nei propri confronti la costituzione del fondo patrimoniale costituito dai convenuti con atto 08/02/2013 ai rogiti del AVV_NOTAIO, in Licata (AG), rep. n. 4823 racc. n. 3412, in quanto atto realizzato in pregiudizio delle ragioni creditorie vantate dalla parte attrice nei confronti del convenuto, quale legale rappresentante dell ‘ RAGIONE_SOCIALE .
Costituendosi in giudizio, i coniugi COGNOME chiesero il rigetto delle domande attoree, sostenendo che il debito contratto da NOME, nella specifica qualità di rappresentante legale dell ‘ RAGIONE_SOCIALE , quale soggetto attuatore e gestore del RAGIONE_SOCIALE Letterario Luigi Pirandello, risultava totalmente estraneo ai bisogni della famiglia e, in ogni caso, perché i cospicui crediti vantati dall ‘ RAGIONE_SOCIALE nei confronti del Comune di Agrigento avrebbero garantito più che sufficientemente la RAGIONE_SOCIALE di NOME.
Con sentenza n. 1078/2016 il Tribunale di Agrigento accolse le domande di parte attrice, dichiarando inefficace, ex art. 2901 c.c., l ‘ atto di costituzione di fondo patrimoniale 08/02/2013, con condanna dei convenuti alle spese di giudizio.
Avverso tale pronuncia i coniugi COGNOME interposero gravame dinnanzi alla Corte di Appello di Palermo.
In corso di causa, in data 25/09/2019, decedeva il procuratore costituito degli appellanti, AVV_NOTAIO.
All ‘ udienza in data 18/09/2020 la causa veniva posta in decisione, assegnando i termini di cui all ‘ art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche (come da p. 3 della sentenza).
Con sentenza n. 1077/2021, depositata in data 29/6/2021, oggetto di ricorso, la Corte di Appello di Palermo, ha rigettato l ‘ appello proposto dai coniugi COGNOME e COGNOME.
Avverso la predetta sentenza NOME NOME NOME propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui la società RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Con ordinanza interlocutoria resa in esito dell’udienza in data 7 giugno 2023, in prossimità della quale la parte controricorrente ha depositato memoria illustrativa, il Collegio si è così pronunciato: ‘ considerato che: con l ‘ unico motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all ‘ art. 360, comma primo, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell ‘ art. 301 cod. proc. civ. e nullità della sentenza e del procedimento a causa della mancata interruzione per decesso dell ‘ unico difensore costituito per l ‘ appellante, AVV_NOTAIO, avvenuto il 25 settembre 2019; produce a comprova certificato di morte rilasciato dall ‘ Ufficio di Stato civile del Comune di Agrigento; occorre preliminarmente rilevare che il ricorso ha omesso di evocare nel presente giudizio la propria consorte NOME COGNOME, benché questa sia stata parte del giudizio in entrambi i gradi di merito, e destinataria delle pronunce rese a conclusione degli stessi; trattandosi di litisconsorte necessaria (v. da ultimo Cass. 24/03/2023, n. 8447; ma v. anche Cass. 09/04/2019, n. 9806; 03/08/2017, n. 19330; 27/01/2012, n. 1242; 18/10/2011, n. 21494), deve pertanto essere ordinata l ‘ integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, ai sensi dell ‘ art. 331 cod. proc. civ.; la causa va conseguentemente rinviata a nuovo ruolo ‘.
P.Q.M.
ordina l ‘ integrazione del contraddittorio nei confronti di NOME COGNOME, fissando a tal fine termine di giorni novanta dalla comunicazione della presente ordinanza e rinviando la causa a nuovo ruolo ‘ .
La trattazione del ricorso è stata fissata per l’odierna adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.; NOME COGNOME non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Parte controricorrente ha depositato memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che parte ricorrente ha provveduto alla integrazione del contraddittorio, mediante notifica a NOME COGNOME, perfezionatasi in data 21/9/2023, dell’ordinanza interlocutoria sopra menzionata e del ricorso.
2.Con l ‘ unico motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all ‘ art. 360, 1° co., nn. 3 e 4, c.p.c., ‘ Violazione o falsa applicazione degli artt. 301, c.p.c., ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., e per nullità della sentenza e del procedimento, ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. ‘ , sostenendo che la morte dell ‘ AVV_NOTAIO, unico difensore costituito dello stesso ricorrente e di COGNOME NOME, avvenuta il 25/09/2019, così come dimostrato dal certificato di morte rilasciato dal Comune di Agrigento, ha comportato l ‘ automatica interruzione del processo, a prescindere dalla effettiva conoscenza dell ‘ evento da parte del giudice e delle parti. Sostiene conseguentemente che, a causa di tale automatica interruzione del processo, gli atti successivamente posti in essere non possono che ritenersi nulli.
ll motivo è fondato.
3.1. Secondo il disposto dell’art. 301, primo comma, c.p.c. ‘ Se la parte è costituita a mezzo di procuratore, il processo è interrotto dal giorno della morte, radiazione sospensione del procuratore stesso ‘. Per giurisprudenza costante, la morte dell’unico difensore, a mezzo del quale la parte è costituita in giudizio, determina automaticamente l’interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, con conseguente nullità degli atti successivi, e presuppone il concreto pregiudizio arrecato dall’evento al diritto di difesa (Cass., sez. 1, 05/03/2018, n. 5106; Cass., sez. L, 10/10/2019, n. 25579; Cass., sez. 3, 08/04/2016, n. 6838).
3.2. Nella specie, risulta incontestato che l ‘ AVV_NOTAIO, al quale i coniugi COGNOME avevano conferito apposita procura, sia deceduto nel corso del giudizio di appello, precisamente in data 25 settembre 2019, e che, in difetto di dichiarazione di interruzione, il giudizio è proseguito, tanto che è stato definito con sentenza, pubblicata in data 29 giugno 2021.
Da quanto emerge sia dal ricorso che dal controricorso, in conseguenza dell’intervenuto decesso del difensore e della omessa dichiarazione di interruzione del giudizio, la parte ricorrente non ha potuto partecipare né all’udienza del 7 febbraio 2020, né alla successiva udienza di precisazione delle conclusioni, tenutasi in data 18 settembre 2020, all’esito della qua le la causa è stata trattenuta in decisione, tenuto conto che la procura al nuovo difensore, AVV_NOTAIO, è stata conferita dal ricorrente solo successivamente, in data 4 novembre 2020. Risulta, dunque, evidente il pregiudizio risentito dal ricorrente, che, essendo rimasto sprovvisto del difensore, non ha potuto partecipare a due udienze e spiegare le proprie difese.
Il ricorso va, pertanto, accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, per nuovo esame, nonché per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione