Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 28739 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 28739 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25837/2020 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 5460/2019 depositata il 11/09/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Nel 2006 RAGIONE_SOCIALE conviene dinanzi al Tribunale di Roma il RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE (in proprio e quale incorporante della RAGIONE_SOCIALE) la RAGIONE_SOCIALE per la condanna al risarcimento del danno per inadempimento da parte del promittente venditore di un contratto preliminare di compravendita immobiliare del 1987 (subito dopo la stipula del preliminare il RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva avviato un procedimento di espropriazione dell’immobile oggetto del contratto). Nel 2012 il Tribunale rigetta le domande per prescrizione. Durante il giudizio di appello, promosso dalla RAGIONE_SOCIALE, quest’ultima viene dichiarata fallita dal Tribunale di Roma nel maggio 2015. Nel giugno 2017 RAGIONE_SOCIALE deposita la sentenza dichiarativa di fallimento e chiede che il processo venga dichiarato estinto o comunque interrotto. Con provvedimento depositato il 7/12/17, la Corte di appello comunica alle parti la dichiarazione dell’ interruzione del processo (per il fallimento della RAGIONE_SOCIALE), dichiarazione adottata all’udienza del 4/7/17. Nel marzo 2018 NOME COGNOME, ex amministratore della RAGIONE_SOCIALE, allega l’inerzia del curatore del fallimento, fa valere l’interesse a tutelare la propria posizione (quale imputato del reato di bancarotta fraudolenta), riassume il
giudizio. Nel settembre 2019 la Corte di appello dichiara l’estinzione del processo per tardività della riassunzione.
Ricorre in cassazione NOME COGNOME in proprio, già amministratore unico della RAGIONE_SOCIALE, con due motivi di ricorso. Resistono con distinti controricorsi la RAGIONE_SOCIALE (con memoria ) , il RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONI DELLA DECISIONE
– Il primo motivo denuncia che non sia stato applicato l’art. 143 d.lgs. 14/2019, secondo cui il dies a quo per la riassunzione del processo interrotto decorre dalla dichiarazione del giudice. Nonché violazione dell’art. 12 Preleggi, dell’articolo 300 c.p.c., nonché violazione del principio del favor rei.
Il secondo motivo denuncia che non sia stata dichiarata immediatamente l’estinzione del processo in udienza. Si deduce la violazione dell’art. 305 c.p.c. e dell’art. 24 cost. Si fa valere che la mancata adozione del provvedimento di interruzione direttamente all’udienza del 4/7/2017 ha impedito al ricorrente di impiegare per intero il termine per la riassunzione (si parla di «interruzione mascherata»).
-I due motivi possono essere esaminati congiuntamente per connessione.
Essi sono rigettati.
Successivamente alla proposizione del ricorso è intervenuta a comporre contrasti giurisprudenziali in materia la pronuncia delle Sezioni Unite n. 12154 del 2021. Nel passo rilevante per decidere il caso attuale, essa statuisce che, in caso di apertura del fallimento, l’interruzione del processo è automatica, ma il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell’interruzione stessa è portata a conoscenza di ciascuna parte. Tale dichiarazione, qualora non già conosciuta in ragione della sua pronuncia in udienza , va notificata alle parti o al curatore da uno degli interessati o comunque comunicata dall’ufficio giudiziario.
In ragione della dichiarazione di interruzione del processo avvenuta all’udienza del 4/7/2017, è da confermare la correttezza della pronuncia impugnata, ove si argomenta che è necessaria la conoscenza legale per garantire la certezza del termine di decorrenza per la riassunzione del processo interrotto e che tutte le parti hanno avuto tale conoscenza del fallimento in seguito all’udienza del 4/7/2017. La Corte ritiene pertanto, correttamente, che il dies a quo per la riassunzione del giudizio coincida con la data di tale udienza, mentre è irrilevante che il difensore della NOME (lo stesso che difende NOME COGNOME) non vi abbia partecipato. Si conferma altresì l’infon datezza della tesi che il termine iniziale debba essere calcolato dalla data della successiva comunicazione del provvedimento dichiarativo della interruzione, cioè dal 4/12/2017 (mentre l’art. 143 d.lgs. 14/2019, menzionato nel primo motivo di ricorso, non era entrato in vigore al tempo del processo).
– Il ricorso è rigettato. Le spese sono compensate in ragione delle incertezze giurisprudenziali sussistenti al tempo della proposizione del ricorso.
A i sensi dell’art. 13 co. 1 -quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 01/10/2024.