Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 30721 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 30721 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30832/2019 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, nella qualità di liquidatore della RAGIONE_SOCIALE in liquidatore, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME,
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME ,
-controricorrente-
nonché contro
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME,
-controricorrente-
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Salerno n. 307/2019 depositata il 06/03/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/10/2025
dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1 La Corte d’Appello di Salerno, con l’impugnata sentenza, dichiarava estinto il giudizio n. 686/2013 promosso con atto di impugnazione della RAGIONE_SOCIALE in liquidazione del lodo arbitrale pronunciato in data 9/4/2013 con cui, previa risoluzione dei contratti preliminari di compravendita RAGIONE_SOCIALE stipulati tra la società ed RAGIONE_SOCIALE, la prima era stata condannata alla restituzione in favore del promittente acquirente degli acconti versati, nonché al pagamento di ulteriori somme, a titolo di caparra e di penale e statuiva sulle spese legali secondo il criterio della soccombenza.
1.1 Il giudizio davanti alla Corte d’Appello, interrottosi all’udienza del 9/2/2017 per il fallimento di RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, evento dichiarato alla stessa udienza da COGNOME NOME, liquidatore della società intervenuto volontariamente con atto di costituzione dell’8/2/2017, veniva dallo stesso riassunto.
1.2 La Corte rilevava che, anche a voler riconoscere, ex art. 43 l.fall, la legittimazione a partecipare al giudizio di impugnazione del lodo arbitrale a COGNOME NOME, nella qualità di liquidatore della società fallita, lo stesso era la parte direttamente attinta dall’evento interruttivo, aveva avuto legale cognizione della sentenza di fallimento per essergli stata notificata, nella veste di rappresentante della società, ai sensi dell’art.17 l.fall. ed era certamente a conoscenza del giudizio ex art. 828 c.p.c. per averlo promosso nella spiegata qualità. Pertanto, il ricorrente avrebbe dovuto riassumere la causa nel termine di cui all’art. 305 c.p.c ,
che, decorrendo dalla data della notifica della sentenza di fallimento, spirava il 20/10/2014 mentre la sua costituzione nel processo è avvenuta, dopo oltre due anni, in data 8/2/2017.
1.3 La Corte distrettuale escludeva altresì la legittimazione ad agire del COGNOME, in quanto, a seguito di dichiarazione di fallimento della RAGIONE_SOCIALE liquidazione, il mancato intervento dell’organo della procedura nel giudizio di impugnazione del lodo arbitrale non era stato determinato da disinteresse del curatore ma da una sua precisa scelta di non coltivare l’iniziativa giudiziaria in quanto evidentemente infondata.
1.4 Né, secondo i giudici di merito, l’intervento nel giudizio da parte del COGNOME poteva ascriversi alla necessità di difendersi da addebiti dai quali poteva scaturire un’imputazione di bancarotta a suo carico dal momento che l’inadempimento all’obbligazione contrattuale realizzato dalla società non avrebbe potuto integrare le fattispecie delittuose previste dalla normativa fallimentare.
2 COGNOME NOME, nella spiegata qualità, ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidandolo a tre motivi; il RAGIONE_SOCIALE e NOME hanno svolto difese mediante controricorso. Le parti hanno depositato memorie ex art. 380 bis1 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 25, 35 e 43 l.fall, 170, 299, 300 e 305 c.p.c. e 2945 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1° n. 3, c.p.c. e , in distinta rubricazione, violazione dell’art 360 n. 5 c.p.c.: si sostiene che il ricorso in riassunzione era tempestivo in quanto depositato telematicamente in data 9/5/2017 rispettando il termine di mesi tre dalla dichiarazione di interruzione del processo avvenuta in data 9/2/2017 avvenuta solo a seguito dell’intervento volontario del COGNOME.
Il ricorrente lamenta che il proprio difensore, che, peraltro, era stato sostituito, non aveva avuto conoscenza legale della sentenza di fallimento e il curatore non aveva chiesto l’autorizzazione al Giudice Delegato o al RAGIONE_SOCIALE a non intervenire nel processo per sostenere la nullità del lodo con pregiudizio patrimoniale per la massa dei creditori.
2 Il motivo è fondato nei termini che seguono.
2.1 Il novellato art. 43, comma 3, legge fall. (« L’apertura del fallimento determina l’interruzione del processo ».) ha reso automatica e immediata l’interruzione del processo, provocata dalla dichiarazione di fallimento di una delle parti, in deroga alla regola generale secondo cui l’evento interruttivo che riguardi la parte costituita produce effetto solo dal momento in cui il suo difensore lo dichiara in udienza o lo notifica alle altre parti (art. 300 c.p.c.).
2.2 La disposizione ha, però, determinato incertezze sulla individuazione del dies a quo del termine per la riassunzione del processo, potendosi fare riferimento alternativamente alla data della pubblicazione della sentenza di fallimento, al momento della conoscenza legale ed effettiva dell’evento interruttivo oppure alla ordinanza del giudice che dichiara l’interruzione, pronunciata in udienza o comunicata alle parti.
2.3. A risolvere ogni incertezza è intervenuta la sentenza n. 12154/2021 delle Sezioni unite, nella quale è stato affermato il seguente principio di diritto: « in caso di apertura del fallimento, ferma l’automatica interruzione del processo (con oggetto i rapporti di diritto patrimoniale) che ne deriva ai sensi dell’art. 43 co. 3 L.f., il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione di cui all’art. 305 c.p.c. e al di fuori delle ipotesi di improcedibilità ai sensi degli artt. 52 e 93 L.f. per le domande di credito, decorre da quando la dichiarazione giudiziale dell’interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte; tale dichiarazione, ove già non conosciuta nei casi di pronuncia in
udienza ai sensi dell’art. 176 co. 2 c.p.c., va direttamente notificata alle parti o al curatore da ogni altro interessato ovvero comunicata – ai predetti fini – anche dall’ufficio giudiziario, potendo inoltre il giudice pronunciarla altresì d’ufficio, allorché gli risulti, in qualunque modo, l’avvenuta dichiarazione di fallimento medesima » .
È stato recentemente precisato che «il senso è chiaramente quello di scindere il profilo della “automatica interruzione del processo” da quello della decorrenza del termine perentorio per la riassunzione, la quale rimane in ogni caso collegata alla “dichiarazione giudiziale dell’interruzione”. E anche il tema della conoscenza legale necessaria per individuare il dies a quo si pone, ma con riferimento (non all’evento interruttivo, ma) all’ordinanza del giudice che dichiara l’interruzione; la quale è “già… conosciuta nei casi di pronuncia in udienza” oppure “va direttamente notificata alle parti o al curatore da ogni altro interessato ovvero comunicata anche dall’ufficio giudiziario» ( cfr. Cass. 22714/2025).
2.4. A tale principio non si è evidentemente attenuta la Corte d’appello di Salerno, che ha individuato il dies a quo del termine per la riassunzione del processo nella data (3/6/2014) di notifica della sentenza di fallimento al COGNOME, quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, ritenendo irrilevante la data (9/2/2017) in cui la Corte d’ appello dichiarò, in udienza, l’interruzione del processo.
Il dies a quo per la riassunzione e/o prosecuzione del processo va, invece, individuato nel 9/2/2017 quando è stata pronunciata in udienza l’ordinanza di interruzione.
3 Il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c, 300, 303, 305, 328,344 e 404 c.p.c, 43 l.fall., in relazione all’art. 360, comma 1° n. 3 c.p.c., e, in distinta rubricazione, violazione dell’art 360 n. 5 c.p.c: si sostiene che la Corte avrebbe dovuto ammettere l’intervento nel giudizio di appello
in quanto l’inerzia del curatore veniva a pregiudicare gli interessi patrimoniali del fallito.
3.1 Il motivo è inammissibile.
3.2 L’impugnata sentenza ha rilevato la tardività della riassunzione del processo interrotto, ed il dispositivo, coerentemente con tale motivazione, ha dichiarato l’estinzione del processo.
3.3 Sennonché il giudice di merito, nella seconda parte della motivazione, ha compiuto anche valutazioni sulla legittimazione ad agire dell’appellante.
3.3 Al riguardo deve darsi continuità all’orientamento alla stregua del quale, qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza o, come nel caso di specie, di estinzione del processo), con cui si sia spogliato della potestas iudicandi sul merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere né l’interesse ad impugnare tale statuizione, sicché è ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale, mentre è inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta ad abundantiam nella sentenza gravata (cfr. Cass. S.U. 24469/2013, Cass. 17004/2015, 23781/2020 e 27388/2022).
4 Il terzo motivo che oppone violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 310, comma 4°, in relazione all’art. 360, comma 1°n.3 c.p.c., e, in distinta rubricazione, violazione dell’art 360 n. 5 c.p.c . per non avere la Corte posto le spese a carico di coloro che le avevano anticipate, così come tutti altri motivi che riguardano le questioni relative al merito del giudizio di impugnazione del lodo arbitrale mai trattate dalla Corte d’ appello, restano assorbiti.
5 In accoglimento del primo motivo di ricorso l’impugnata sentenza va cassata con rinvio della causa alla Corte d’ appello di Salerno, in
diversa composizione, che si atterrà al principio sopra indicato e regolamenterà anche le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, dichiara inammissibile il secondo motivo ed assorbito il terzo motivo, cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Salerno, in diversa composizione cui demanda anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio tenutasi in data 28 ottobre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME