Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 18580 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 18580 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/07/2024
sul ricorso 16578/2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del suo procuratore speciale RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME e COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in Roma, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che li rappresenta e difende
– controricorrenti – avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 6729/2019 depositata il 06/11/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 8/5/2024 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza che si riporta in epigrafe, ha dichiarato l’estinzione del giudizio, per inosservanza del termine di cui all’art. 305 cod. proc. civ., promosso in grado d’appello da Banca Monte dei Paschi di Siena -cui in prosieguo, per effetto di cessione ai sensi dell’art. 58 TUB e e degli artt. 1 e 4 l. 30 aprile 1999, n. 130, è subentrata l’odierna ricorrente Siena NPL RAGIONE_SOCIALE -atteso che, avuta conoscenza legale del fallimento della propria controparte a seguito di comunicazione a mezzo PEC da parte del curatore in data 12.1.2017, l’appellante -che, depositando istanza per l’anticipazione dell’udienza di comparizione il 12.2.2017, aveva in tal modo dimostrato di essere consapevole dell’avvenuta interruzione del processo -ne aveva omesso la riassunzione, così incorrendo nella declaratoria qui contestata, senza che rilevasse che nella specie l’interruzione del processo fosse stata dichiarata all’udienza del 23.11.RAGIONE_SOCIALE.
La cassazione di detta sentenza è ora reclamata dalla soccombente con tre motivi, seguiti da memoria e resistiti dagli intimati con controricorso e memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso -ricorso, che non incorre nella preclusione opposta dai controricorrenti giacché l’assunto difensivo è sviluppato compiutamente in modo comprensibile -con cui si lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo in quanto il decidente non avrebbe tenuto conto che la comunicazione del 12.1.2017 era fonte solo di una conoscenza di fatto dell’evento e non di una conoscenza legale, di talché non poteva assumersi quale termine iniziale da cui far decorrere il termine dell’art. 305 cod. proc. civ. -è, previa opportuna
riqualificazione di esso -attività a cui la Corte può ritenersi abilitata in quanto chiamata a sindacare la legittimità della decisione impugnata, sicché l’erronea intitolazione del motivo di non osta alla sua riqualificazione e alla sua sussunzione entro diversa fattispecie dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ. (Cass., Sez. U, 24/07/2013, n. 17931) -e riconduzione dunque nell’alveo della violazione e falsa applicazione di legge, è fondato e merita accoglimento, con conseguente assorbimento delle ulteriori ragioni di doglianza.
3. E’ invero principio, enunciato a composizione del contrasto sul punto, dalle SS.UU. 12154/2021 che «in caso di apertura del fallimento, l’interruzione del processo è automatica ai sensi dell’art. 43, comma 3, l. fall., ma il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione di cui all’art. 305 c.p.c. e al di fuori delle ipotesi di improcedibilità ai sensi degli artt. 52 e 93 l. fall. per le domande di credito, decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell’interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte; tale dichiarazione, qualora non già conosciuta in ragione della sua pronuncia in udienza ai sensi dell’art. 176, comma 2, c.p.c., va notificata alle parti o al curatore da uno degli interessati o comunque comunicata dall’ufficio giudiziario».
Ora facendo applicazione del principio nel nostro caso ne discende che, non essendovi stata alcuna dichiarazione di interruzione del processo prima di quella registrata nel verbale d’udienza del 23.11.RAGIONE_SOCIALE, l’effetto interruttivo, riconducibile ope legis al fallimento della controparte, era inoperante quanto alla decorrenza del termine per la riassunzione poiché solo la comunicazione del fallimento a mezzo di notificazione alle altre parti o su iniziativa dell’ufficio sarebbe stata fonte di quella conoscenza legale da cui inizia a decorrere il termine dell’art. 305 cod. proc. civ. E prima di quella data nessuna conoscenza
legale dell’evento interruttivo era stata procurata alla parte interessata alla riassunzione.
Erroneamente, perciò, la Corte d’Appello ha ritenuto che il termine per la riassunzione decorresse nella specie dal 12.1.2017, dichiarando di conseguenza l’estinzione del processo una volta decorso detto termine senza che il processo fosse riassunto.
Si impone perciò, in accoglimento del primo motivo di ricorso, la cassazione dell’impugnata sentenza ed il rinvio della controversia al giudice a quo perché si adegui al principio qui enunciato.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti motivi di ricorso, cassa l’impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa avanti alla Corte d’Appello di Roma che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno 8.5.2024.
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME