Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 20991 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 2 Num. 20991 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/07/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 15902/2019 R.G. proposto da:
COGNOME, COGNOME, elettivamente domiciliati in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME che li rappresenta e difende
-ricorrenti-
nonché da
COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME
-controricorrente e ricorrente incidentalecontro
COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocata COGNOME rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME
nonché contro
COGNOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME elettivamente domiciliati in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME
-controricorrenti-
CONDOMINIO INDIRIZZO PALERMO
-intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di PALERMO n. 754/2019 depositata il 03/04/2019.
Udita la relazione svolta nella udienza pubblica del 10/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME il quale ha concluso per l’accoglimento del quinto motivo del ricorso principale, con assorbimento del secondo motivo del ricorso incidentale, e per il rigetto di tutti i restanti motivi dei ricorsi principale e incidentale.
Uditi gli Avvocati NOME COGNOME per delega dell’Avvocato NOME COGNOME e NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con ricorso ex art. 447bis c.p.c. del 30 novembre 2010, NOME COGNOME di COGNOME convenne NOME COGNOME per conseguire la pronuncia di risoluzione del contratto di locazione, stipulato inter partes il 4 novembre 2009, inerente all’appartamento di proprietà COGNOME sito in INDIRIZZO di Palermo, con le correlate statuizioni restitutorie e risarcitorie, stante il grave inadempimento del locatore. L’attore lamentava di non aver potuto godere dell’immobile locato a causa di infiltrazioni di umidità verificatesi già nel dicembre 2009 e che lo avevano costretto a lasciare l’appartamento nell’agosto 2010.
NOME COGNOME aveva chiamato in causa NOME COGNOME (ovvero, essendo questi morto il 17 marzo 2011, gli eredi dello stesso NOME
COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME), NOME COGNOME e il Condominio di INDIRIZZO imputando loro la responsabilità per i danni e per il mancato godimento lamentati dall’attore. Con sentenza del 22 gennaio 2015 n. 283, il Tribunale di Palermo dichiarò risolto il contratto di locazione intercorso tra NOME COGNOME COGNOME e NOME COGNOME per grave inadempimento del locatore, condannò il COGNOME al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dall’attore, quantificati in € 4.668,56, ed alla restituzione del deposito cauzionale di € 2.000,00, rigettò le domande di riduzione del canone di locazione e ripetizione di indebito, nonché le domande del convenuto nei confronti dei terzi chiamati in causa.
La Corte d’appello di Palermo, pronunciando sui gravami spiegati in via principale da NOME COGNOME e in via incidentale da NOME COGNOME, in riforma della sentenza di primo grado: ha dichiarato l’estinzione della sola causa promossa da NOME COGNOME contro NOME COGNOME; ha condannato in solido NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME (eredi di NOME COGNOME) al pagamento, in favore di NOME COGNOME, della somma di € 4.200,00, oltre interessi; ha condannato in solido NOME COGNOME e NOME COGNOME al pagamento in favore di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME della somma di € 6.690,75, con rivalutazione ed interessi, nonché ad eseguire nel loro appartamento di INDIRIZZO le opere occorrenti per prevenire future infiltrazioni, come descritte nella relazione di CTU; ha condannato NOME COGNOME ad eseguire nel suo appartamento di INDIRIZZO le opere occorrenti per prevenire future infiltrazioni, come descritte nella relazione di CTU; ha condannato in solido NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME al pagamento, in favore di NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME della somma di € 4.903,98, con rivalutazione ed
interessi, nonché a tenere indenne NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME da quanto gli stessi siano tenuti a versare a NOME COGNOME COGNOME in esecuzione delle statuizioni di condanna pronunciate o confermate con la stessa sentenza, e ancora a corrispondere ai medesimi signori COGNOME e COGNOME la complessiva somma di € 18.700,00 a titolo di risarcimento dei danno, con rivalutazione e interessi.
NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso articolato in sei motivi.
NOME COGNOME ha notificato controricorso, contenente altresì ricorso incidentale articolato in tre motivi.
Resistono con controricorsi NOME COGNOME, nonché NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME
Ha depositato memoria il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME il quale ha concluso per l’accoglimento del quinto motivo del ricorso principale, con assorbimento del secondo motivo del ricorso incidentale, e per il rigetto di tutti i restanti motivi dei ricorsi principale e incidentale.
Hanno depositato memorie anche tutte le parti costituite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.-Il primo motivo del ricorso di NOME COGNOME e NOME COGNOME denuncia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 102, 110 e 305 c.p.c., nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 1306 c.c., per avere la Corte d’appello dichiarato l’estinzione per mancata riassunzione del solo giudizio pendente tra il chiamante in garanzia impropria e la coerede del chiamato deceduta in corso di causa e non anche del giudizio pendente nei confronti degli altri coeredi superstiti, nonostante tra tutti i coeredi del chiamato sussistesse litisconsorzio processuale necessario.
Il secondo motivo del ricorso principale denuncia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 102, 110 e 305 c.p.c., giacché, a seguito della declaratoria della morte di NOME COGNOME la Corte d’appello aveva dichiarato «la causa interrotta», senza precisare se l’interruzione riguardasse l’intero giudizio o soltanto la causa di garanzia.
Il primo motivo del ricorso incidentale proposto da NOME COGNOME deduce analogamente la violazione o falsa applicazione degli artt. 102, 110 e 305 c.p.c.
1.1.Le censure, che possono esaminarsi congiuntamente, espongono che, dopo che NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, eredi del defunto chiamato in causa NOME COGNOME, si erano costituiti nel giudizio di primo grado, nel corso del giudizio di appello era morta a sua volta NOME COGNOME come dichiarato dal procuratore all’udienza del 18 maggio 2018, con contestuale declaratoria di interruzione del giudizio. Alla stessa udienza dal medesimo difensore dei signori COGNOME e COGNOME era stato prodotto altresì il certificato di morte di NOME COGNOME. Il processo era quindi stato riassunto da NOME COGNOME nei confronti degli eredi di NOME COGNOME ‘ nell’erroneo presupposto che la Corte d’appello avesse dichiarato anche l’interruzione della causa principale, laddove invece si era interrotta soltanto la causa di garanzia impropria (nell’ambito della quale si era verificata la morte della parte NOME COGNOME… ), insistendo NOME COGNOME per l’accoglimento delle domande dallo stesso inizialmente proposte nei confronti del COGNOME
NOME COGNOME e NOME COGNOME nonché NOME COGNOME con memorie del 29 novembre 2018 e all’udienza del 30 novembre 2018, avevano così chiesto di dichiarare l’estinzione del giudizio
vertente tra loro e gli eredi di NOME COGNOME non avendo gli stessi riassunto il processo nei loro confronti.
La tesi dei ricorrenti principali e incidentali è che la controversia avesse ad oggetto due giudizi scindibili: l’uno, risarcitorio, introdotto dall’COGNOME nei confronti del locatore COGNOME e l’altro, di garanzia impropria, proposto da quest’ultimo nei confronti degli eredi di NOME COGNOME, dell’COGNOME e del Condominio.
1.2. -La Corte d’appello di Palermo ha premesso di dover fare applicazione dei principi in tema di evento interruttivo verificatosi in ‘ cause cumulativamente istruite ma autonome ‘, ovvero di ‘ pluralità di cause scindibili ‘, concludendo come di seguito si riporta:
‘ el presente giudizio, a fronte dell’interruzione determinata dalla morte di NOME COGNOME dichiarata in udienza dal procuratore della parte come previsto dall’art. 299, comma 1, c.p.c., l’iniziativa della riassunzione è venuta da NOME COGNOME parte nella causa contro NOME COGNOME ed è stata attuata mediante il deposito di un ricorso contenente, nella parte conclusiva, gli estremi della domanda avanzata dal ricorrente nei confronti di quest’ultimo. Per il principio di cui sopra, il processo deve, pertanto, dichiararsi estinto limitatamente al rapporto tra NOME COGNOME oggi i suoi eredi costituitisi in prosecuzione ai sensi dell’art. 302 c.p.c., e gli eredi di NOME COGNOME non anche nei rapporti tra gli eredi COGNOME e tutti gli altri chiamati in causa, inclusi NOME e NOME COGNOME titolari, tutti, ab initio di posizioni sostanziali e processuali scindibili da quella di NOME COGNOME e di garanzie di difesa non intaccate dalla sopravvenuta morte di quest’ultima ‘.
1.3. -La memoria ex art. 378, comma 1, c.p.c. depositata dal Pubblico Ministero concorda sul punto che ‘ nel caso di chiamata in garanzia impropria, come quello in esame, essendo l’azione principale e quella di garanzia fondate su titoli diversi, le due cause, benché
proposte all’interno di uno stesso giudizio, rimangono distinte e scindibili ‘, e così osserva, richiamando Cass. n. 8975 del 2020 , che ‘ nel caso in cui il giudice – a fronte di un evento che concerna uno solo dei soggetti coinvolti nelle diverse vertenze – interrompa l’intero processo, la riassunzione, effettuata, nel termine indicato dall’art. 305 cod. proc. civ., esclusivamente da una delle parti interessate, notificando il ricorso e il decreto di fissazione di udienza a tutti i contraddittori, deve ritenersi tempestiva rispetto a ognuna delle parti e non può essere dichiarata, con riferimento a costoro, l’estinzione parziale del processo ‘.
1.4. – I primi due motivi del ricorso principale ed il primo motivo del ricorso incidentale concernono, dunque, la disciplina e gli effetti della mancata prosecuzione o riassunzione del processo interrotto.
In ragione della funzione del giudizio di legittimità di garantire l’osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, questa Corte, sulla base dell’esame degli atti e delle vicende processuali delle pregresse fasi di merito e di quanto esposto nei ricorsi per cassazione e nella stessa sentenza impugnata, rileva la fondatezza delle censure inerenti alla statuizione sull’estinzione del giudizio, la quale rimane sottratta al giudicato interno perché investita dall’impugnazione, pur pervenendo al riscontro di un esito in parte diverso da quello prefigurato dalle stesse parti ricorrenti (cfr. Cass. n. 14421 del 1999; n. 3437 del 2014; n. 6935 del 2007).
1.5. -Ai fini che qui dunque rilevano, le vicende processuali sono così sintetizzabili:
NOME COGNOME di COGNOME ha convenuto NOME COGNOME con domanda di risoluzione del contratto di locazione e di risarcimento dei danni;
NOME COGNOME ha chiamato in causa NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME (eredi di NOME COGNOME), NOME COGNOME e il Condominio di INDIRIZZO al fine di
essere tenuto indenne ‘ da ogni e qualsiasi onere, obbligo e responsabilità che (potesse) emergere a suo carico ‘ nei confronti dell’attore, nonché per ottenerne la condanna dei terzi, ciascuno nel rispettivo titolo, ad eseguire le opere di riparazione e di ripristino ed al risarcimento dei danni a ciascuno di loro spettanti;
nel corso del giudizio di appello, all’udienza del 18 maggio 2018 è stata dichiarata, ai sensi dell’art. 300 c.p.c., la morte di NOME COGNOME con conseguente interruzione del processo;
il giudizio è stato riassunto da NOME COGNOME con ricorso e decreto di fissazione dell’udienza notificato ad NOME COGNOME e NOME COGNOME ovvero agli eredi di NOME COGNOME (anch’egli morto nel frattempo, senza che peraltro tale evento fosse stato dichiarato o notificato a norma dell’art. 300 c.p.c.), per sentir accogliere le domande proposte dallo stesso NOME COGNOME nei confronti di NOME COGNOME;
NOME COGNOME e NOME COGNOME nonché NOME COGNOME con memorie del 29 novembre 2018 e all’udienza del 30 novembre 2018, hanno eccepito l’estinzione del processo vertente tra loro e gli eredi di NOME COGNOME non avendo gli stessi riassunto il medesimo giudizio nei loro confronti;
la Corte d’appello di Palermo ha dichiarato estinto il processo ‘ limitatamente al rapporto tra NOME COGNOME oggi i suoi eredi costituitisi in prosecuzione ai sensi dell’art. 302 c.p.c., e gli eredi di NOME COGNOME non anche nei rapporti tra gli eredi COGNOME e tutti gli altri chiamati in causa, inclusi NOME e NOME COGNOME titolari, tutti, ab initio di posizioni sostanziali e processuali scindibili da quella di NOME COGNOME e di garanzie di difesa non intaccate dalla sopravvenuta morte di quest’ultima ‘.
1.6. -Vertendosi in ipotesi di litisconsorzio tra cause inscindibili, è errata la statuizione di estinzione parziale del giudizio resa dalla Corte
d’appello di Palermo, dovendosi perciò cassare l’impugnata sentenza ed enunciare i seguenti principi di diritto, cui i giudici di rinvio dovranno uniformarsi nel riesaminare la causa.
-Qualora (come avvenuto nella specie) il convenuto chiami in causa più terzi per ottenere la propria liberazione dalla pretesa dell’attore e la declaratoria dell’obbligo risarcitorio dei chiamati, sulla base dei titoli delle rispettive responsabilità distinti per ognuno e connessi per l’oggetto, si è in presenza di cause inscindibili, legate da un nesso di litisconsorzio necessario (o unitario), in quanto viene sollecitato un accertamento comune in confronto ai chiamati circa lo specifico modo di essere dei titoli di responsabilità considerati nella loro correlazione causale. Il vincolo di inscindibilità di dette cause in sede di impugnazione, ove (come pure nella specie) permanga contestazione in ordine all’individuazione degli effettivi obbligati, determina l’applicabilità del regime di cui all’art. 331 c.p.c. (Cass. n. 27977 del 2022; n. 4722 del 2018; n. 17482 del 2012; anche Cass. Sez. Unite n. 24707 del 2015).
2.1. -A seguito dell’interruzione del processo vertente tra attore, convenuto e terzi chiamati in causa quali obbligati sulla base dei diversi titoli delle rispettive responsabilità, in ragione del vincolo che unisce le cause riguardo alla individuazione del soggetto responsabile, ciascuna delle parti che abbia interesse a riattivare il giudizio deve perciò provvedere ad una tempestiva riassunzione nei confronti di tutte le altre (Cass. n. 14040 del 2003; n. 2079 del 1975; n. 2260 del 1967; n. 2140 del 1966; n. 2329 del 1964).
Il principio dell’unità del rapporto processuale corrente tra cause inscindibili inibisce che esso possa estinguersi soltanto in parte, rimanendo in vita per alcune delle azioni che ne costituiscono oggetto, e ciò indipendentemente dall’eventuale eccezione di estinzione parziale proposta da alcuna delle parti, trovando
applicazione il regime di rilievo officioso di cui al quarto comma dell’art. 307 c.p.c., nel testo vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla l. n. 69 del 2009.
Ne consegue che la tempestiva riassunzione operata nei confronti di alcuni soltanto dei litisconsorti necessari del rapporto plurisoggettivo unico e inscindibile non comporta l’estinzione né dell’intero processo, né delle sole cause non riassunte, dovendo il giudice, piuttosto, ordinare l’integrazione del contraddittorio (ad es., Cass. n. 4488 del 2002; 17679 del 2009; n. 18645 del 2011; n. 17482 del 2012).
3. -Le restanti censure contenute nel ricorso di NOME COGNOME e NOME COGNOME (violazione e falsa applicazione degli artt. 581 e 754 c.c., sul carattere parziario dell’obbligo dei coeredi; violazione e falsa applicazione dell’art. 1306 c.c., sugli effetti della declaratoria di estinzione in favore degli altri debitori in solido; violazione e falsa applicazione degli artt. 1126, 1130, 1135 e 2051 c.c., sulla responsabilità del Condominio; violazione degli artt. 112 e 305 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c., sulla condanna in favore della esercente la responsabilità genitoriale) e nel ricorso incidentale di NOME COGNOME (violazione e falsa applicazione degli artt. 1126, 1130, 1135 e 2051 c.c., sulla responsabilità del Condominio; violazione degli artt. 112 e 305 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c., sulla condanna in favore della esercente la responsabilità genitoriale) restano assorbite dall’accoglimento dei primi due motivi dello stesso ricorso di NOME COGNOME e NOME COGNOME e del primo motivo del ricorso incidentale di NOME COGNOME dovendo essere esaminate solo dopo l’integrazione del contraddittorio correlata agli accertati errores in procedendo .
Conseguono l’accoglimento, nei sensi di cui in motivazione, dei primi due motivi del ricorso di NOME COGNOME e NOME COGNOME e del primo motivo del ricorso incidentale di NOME COGNOME
l’assorbimento dei restanti motivi e la cassazione della sentenza impugnata, nei limiti delle censure accolte, con rinvio alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, la quale procederà a nuovo esame della causa, uniformandosi ai principi enunciati, e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso di NOME COGNOME e NOME COGNOME e il primo motivo del ricorso incidentale di NOME COGNOME dichiara assorbiti i restanti motivi, cassa la sentenza impugnata nei limiti delle censure accolte e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2 Sezione civile