Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34238 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 34238 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9110/2023 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE e COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE quale procuratrice di RAGIONE_SOCIALE domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE
-intimate- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO MILANO n. 3178/2022 depositata il 11/10/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/11/2024
dal Consigliere NOME COGNOME:
Rilevato che:
NOME COGNOME rilasciava a Credito Valtellinese S.p.A., nel 2007, due fideiussioni omnibus – una il 3 aprile fino a euro 450.000 e l’altra il 22 novembre fino a euro 300.000 – a garantire debiti che sarebbero stati assunti verso la banca dalla impresa RAGIONE_SOCIALE
La banca otteneva poi dal Tribunale di Lecco decreto ingiuntivo nei confronti di NOME COGNOME di euro 750.000 (l’importo delle due fideiussioni), perché la debitrice principale (poi fallita) era insolvente per mutuo ipotecario di un milione di euro, dovendone restituire ancora euro 1.037.108,62. NOME COGNOME si opponeva; la banca insisteva, e interveniva pure RAGIONE_SOCIALE quale cessionaria del credito, chiedendo anch’essa il rigetto della opposizione.
Il Tribunale, con sentenza n. 294/2021, revocava il decreto ingiuntivo e condannava NOME COGNOME a corrispondere ad COGNOME la somma di euro 597.396,11, oltre interessi, compensando le spese di lite.
NOME COGNOME proponeva appello, cui resistevano Credito Valtellinese e RAGIONE_SOCIALE quest’ultima tramite la procuratrice RAGIONE_SOCIALE
La Corte d’appello di Milano rigettava il gravame con sentenza n. 3178/2022.
Ha presentato ricorso NOME COGNOME erede di NOME COGNOME, deceduta nelle more; si è difesa con controricorso RAGIONE_SOCIALE, come rappresentato da RAGIONE_SOCIALE, che ha pure depositato memoria.
Considerato che:
Il ricorso si basa su un unico motivo.
1.1 Va anzitutto rilevato che il ricorrente ha esposto in premessa che NOME COGNOME era morta il 17 luglio 2021, che l’atto d’appello era datato 21 luglio 2021, era stato notificato il 24 e depositato poi il 30 agosto 2021, e altresì che, ‘prima della scadenza per il deposito di memoria di replica’ – del 14 settembre 2022 , ‘i difensori dell’appellante notificarono alla controparte istanza per interruzione del processo’ ai sensi dell’articolo 300 c.p.c. in data 12 settembre 2022, depositando lo stesso giorno nel fascicolo telematico del giudizio l’istanza notificata e il certificato di morte. La Corte d’appello pubblicava la sentenza l’11 ottobre 2022, senza che contenesse alcun riferimento all’istanza di interruzione.
1.2 Con il motivo allora, dunque, si denuncia violazione dell’articolo 300 c.p.c.
Rilevato che il decesso e l’istanza di interruzione sono stati notificati a controparte prima della scadenza del termine per il deposito della replica, si invoca Cass. 23042/2009, la quale, richiamando S.U. 15783/2005, dichiara ‘di verificare gli effetti dell’evento interruttivo verificatosi prima della chiusura della discussione al caso in cui … si sia verificato prima della scadenza del termine di deposito delle comparse e memorie conclusive’.
Si invocano pure come conformi Cass. 15133/2017 e Cass. ord. 33203/2022 (per cui il giudice deve dichiarare interruzione, e se non la dichiara gli atti successivi sono nulli), per dedurre che l’istanza di interruzione è proponibile fino alla scadenza del termine
per la replica di cui all’articolo 190 c.p.c., in tal caso il processo dovendo essere dichiarato interrotto, per permettere agli eredi ‘di procedere alla riassunzione’.
Orbene, nell’impugnata sentenza on è dato invero rinvenire riferimento alcuno all’istanza di impugnazione, con consegeunte violazione e dell’articolo 300 c.p.c.
1.3 Va rilevato che la controricorrente, per ‘il conforme orientamento giurisprudenziale’ sulla interruzione del processo per morte di una parte prima della decisione, dichiara che ‘non può che aderire all’eccezione di nullità proposta ex adverso , chiedendo la compensazione delle spese di lite del presente grado’, pur osservando che la dichiarazione poteva notificarsi prima. Afferma altresì che la causa dovrà essere rinviata al giudice di pari grado, nella stessa fase in cui il processo era quando avvenne l’evento interruttivo.
La giurisprudenza invocata dal ricorrente correttamente sostiene la censura (cfr. Cass. sez.1, 30 ottobre 2009 n. 23042 e Cass. sez. 2, ord. 10 novembre 2022 n. 33203; si veda pure Cass. sez. 6-3, ord. 9 giugno 2017 n. 14472), che è evidentemente fondata.
Condivisibile -si nota per completezza – è il rilievo presente nello stesso controricorso in ordine alla cassazione con rinvio nel senso che quest’ultimo deve essere diretto al giudice della fase in cui il processo si trovava alla data dell’evento interruttivo ( ex multis v. Cass. sez. 3, 2 settembre 1998 n. 8720 e Cass. sez. 2, 20 maggio 2002 n. 7339).
All’accoglimento nei suindicati termini del ricorso consegue la cassazione dell’impugnata sentenza, con rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione , alla Corte d’ Appello di Milano, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione.
Il giudice del merito pronunzierà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione , alla Corte d’ Appello di Milano, in diversa composizione.
Così deciso in Roma il 19 novembre 2024