Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 4809 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 4809 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso n. 5923/2020 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, quale cessionaria del ramo d’azienda della società RAGIONE_SOCIALE, in proprio e quale capogruppo mandataria dell’ATI costituita con le società RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa , giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, il quale dichiara di voler ricevere le notifiche e le comunicazioni relative al presente procedimento all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato.
-ricorrente-
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, il quale dichiara di
voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento a ll’ indirizzo di posta elettronica certificata indicato
-controricorrente-
E
Presidente del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente del RAGIONE_SOCIALE pro tempore, e Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, quale Commissario
-intimati-
avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 4134/2019, depositata il 2/8/2019
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/11/2025 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE:
Il sindaco del Comune di Napoli, quale commissario nominato a seguito dell’OPCM 2709 del 1997, aggiudicava all’ATI, costituita dalla RAGIONE_SOCIALE, poi dichiarata fallita il 31/7/2008, quale mandataria, unitamente alle mandanti RAGIONE_SOCIALE, l’appalto relativo alla sistemazione idrogeologica della collina dei Camaldoli, con contratto del 7/9/2004.
La mandataria RAGIONE_SOCIALE cedeva il ramo d’azienda l’1/6/2006 alla società RAGIONE_SOCIALE; la cessione veniva notificata alla stazione appaltante il 21/6/2006.
Con atto di citazione del 6/8/2007 (R.G. n. 32200/2007) le tre società RAGIONE_SOCIALE quale cessionaria d’azienda, RAGIONE_SOCIALE, unitamente alla società cedente RAGIONE_SOCIALE, convenivano in giudizio il sindaco del Comune di Napoli, quale commissario per l’emergenza, chiedendo per quel che ancora qui rileva – dichiararsi la risoluzione del contratto per inadempimento grave del Comune, con il pagamento della
somma di euro 536.439,53, oltre euro 1.108.000,00 per maggiori oneri di manodopera ed euro 954.190,79 per maggiori oneri per attrezzature.
Si costituiva in giudizio il sindaco chiedendo dichiararsi l’infondatezza delle domande, oltre al grave inadempimento dell’appaltatore, nei confronti del quale era stato avviato il procedimento amministrativo di risoluzione.
Il tribunale con sentenza n. 11924/2013, pubblicata il 29/10/2013, dopo aver rilevato la carenza del progetto esecutivo nella rappresentazione dei sottoservizi, con inadempimento della committente, condannava il sindaco a pagare la somma di euro 650.110,76.
Con atto di citazione del 28/2/2013 (R.G. n. 6855/2013) il fallimento della società cedente RAGIONE_SOCIALE conveniva in giudizio il sindaco e le altre società dell’ATI, compresa la cessionaria, RAGIONE_SOCIALE.
Con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c., il fallimento della società cedente veniva a conoscenza della pronuncia da parte del tribunale della sentenza n. 11924 del 2013, depositata il 29/10/2013.
5.1. Il tribunale, con sentenza n. 5834 del 2017, rigettava la domanda del fallimento della cedente, proprio per l’avvenuta cessazione del ramo d’azienda.
La Corte di appello con sentenza n. 2745/2021, depositata il 30/10/2020, rigettava l’appello proposto dal fallimento della società cedente.
Avverso la sentenza del tribunale n. 11924 del 2013 proponeva appello principale (R.G. n. 662/2014) la RAGIONE_SOCIALE, evidenziando che era onere dell’RAGIONE_SOCIALE accertare l’esistenza dei sottoservizi.
6.1. Si costituivano nel giudizio d’appello la società cessionaria RAGIONE_SOCIALE, la MGA e la RAGIONE_SOCIALE.
Con appello incidentale le società reiteravano le domande già presentate in primo grado e non accolte completamente.
Avverso la medesima sentenza del tribunale n. 11924 del 2013 (a definizione del processo di cui al R.G. n. 32200/2007) proponeva appello incidentale anche il fallimento della società cedente RAGIONE_SOCIALE (R.G. n. 5129/2014).
Con un unico motivo di appello incidentale il fallimento della società cedente deduceva la violazione degli articoli 43 l.f., 303,304 e 305 rilevava che la dichiarazione di fallimento era stata pubblicata il 31/7/2008, verificandosi un’ipotesi di interruzione automatica del processo di primo grado, nel quale era parte costituita anche la società cedente in bonis .
La legale conoscenza della dichiarazione di fallimento era avvenuta in data 19/11/2008, quando il difensore dell’ATI, AVV_NOTAIO, a seguito di contatti con la curatela del fallimento, aveva inviato una lettera informativa, oppure in data 3/3/2013 a seguito dell’appello da parte del fallimento.
8. Nel giudizio d’appello n. 5129/2014 si costituivano la RAGIONE_SOCIALE, la MGA e la RAGIONE_SOCIALE.
Le società sottolineavano che vi era stata cessione d’azienda l’1/6/2006 e che i crediti ed i debiti restavano alla cedente, RAGIONE_SOCIALE, tranne quelli ricompresi nella situazione patrimoniale, tra cui, per l’anno 2004, i crediti relativi alla sistemazione idrogeologica della collina dei Camaldoli.
Deducevano l’inammissibilità dell’appello del fallimento della cedente ex art. 342 c.p.c., oltre al difetto di legittimazione attiva del fallimento nel giudizio dinanzi al tribunale R.G. 32200/2007.
La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 4134/2019, pubblicata il 2/8/2019, dopo aver riunito i giudizi d’appello n. 662/2014 e n. 5129/2014, dichiarava assorbente la questione della estinzione sorta nell’appello proposto dal fallimento di cui al R.G. n. 5129/2014.
Il motivo di appello incidentale del fallimento era fondato.
Infatti, ad avviso della Corte territoriale, la RAGIONE_SOCIALE, in bonis, era parte del giudizio dinanzi al tribunale di cui al R.G. 32200/2007, unitamente alle altre tre società, tra cui la cessionaria d’azienda RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE.
Per la Corte di merito rappresentava un problema diverso e successivo quello in ordine all’interesse o meno al giudizio e sulla legittimazione attiva della società cedente il ramo d’azienda.
Per tale ragione, il fallimento della cedente RAGIONE_SOCIALE era legittimato a proporre appello incidentale.
Ai sensi dell’art. 43 l.f., dopo la dichiarazione di fallimento della società cedente, si era verificata l’interruzione automatica del processo.
La conoscenza legale dell’avvenuto fallimento era da ricollegarsi alla notifica del curatore dell’atto di citazione del 28/2/2013, di cui al R.G. n. 6855/2013.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE, depositando anche memoria scritta.
Ha resistito con controricorso il fallimento della società RAGIONE_SOCIALE, depositando anche memoria scritta.
Sono rimasti intimati la RAGIONE_SOCIALE ed il Comune di Napoli.
CONSIDERATO CHE:
Con il primo motivo di impugnazione si deduce «l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti – violazione degli articoli 305,161 e 100 c.p.c. ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».
La Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che anche la società cedente, RAGIONE_SOCIALE, sarebbe stata parte del primo giudizio, quello di cui al R.G. n. 32200/2007.
In realtà, ad avviso della ricorrente, la Corte d’appello non avrebbe considerato che «la RAGIONE_SOCIALE non aveva alcun titolo per proporre il presente giudizio, ciò proprio in virtù della cessione giusta atto per notar Ciccarelli rep. 8522 del 1/6/2006, avendo la società RAGIONE_SOCIALE trasferito alla RAGIONE_SOCIALE il ramo d’azienda relativo all’esecuzione dei lavori pubblici e delle commesse, tra le quali il contratto d’appalto di cui è causa n. 74093 del 7/9/2004».
Per la ricorrente, dunque, la società cedente non avrebbe mai potuto assumere la qualità di parte nel giudizio n. 32200/2007, che poteva essere promosso unicamente dalla società cessionaria del ramo d’azienda.
La società RAGIONE_SOCIALE – quale società cedente non aveva né interesse, né titolo, inteso come legittimatio ad causam , a promuovere tale giudizio.
Tra l’altro, tale assunto sarebbe confermato dalla sentenza del tribunale di Napoli n. 5834 del 2017, che ha rigettato la domanda proposto dal fallimento della cedente nei confronti della cessionaria, di MGA e di RAGIONE_SOCIALE, proprio con la motivazione dell’avvenuta cessione del ramo d’azienda.
Con il secondo motivo di impugnazione si deduce la «violazione dell’art. 161 c.p.c. e art. 100 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».
La Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto nulla l’impugnata sentenza ex art. 161 c.p.c., senza però considerare «che per effetto della cessione del ramo d’azienda, nemmeno il RAGIONE_SOCIALE della società cedente (RAGIONE_SOCIALE) per l’ovvia considerazione che tutte le ragioni di credito erano ormai passate nella sfera giuridica della società cessionaria».
Sarebbe mancato l’interesse ad agire, e quindi ad impugnare, in capo al fallimento della società cedente, in quanto anche un eventuale nullità della sentenza del tribunale, non avrebbe consentito alcun vantaggio per la massa dei creditori.
Il primo e il secondo motivo di impugnazione, che vanno affrontati congiuntamente per strette ragioni di connessione, sono infondati.
Ed infatti, correttamente la Corte d’appello ha affrontato per prima la questione della mancata riassunzione del processo, a seguito della intervenuta automatica interruzione dello stesso ex art. 43 l.f.
Per la Corte territoriale, infatti, ciò che rileva è che la società cedente del ramo d’azienda, società RAGIONE_SOCIALE, era parte del giudizio dinanzi al tribunale di cui al R.G. n. 32200/2007 («occorre partire dalla constatazione che, sebbene tutti, anche il giudice di primo grado, sorvolano sulla posizione della RAGIONE_SOCIALE, essa, congiuntamente alla RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE è parte del giudizio»).
Ha chiarito la Corte d’appello che la qualificazione formale come parte del giudizio, in capo a RAGIONE_SOCIALE «è
indiscutibile e la permanenza di tale qualità non risulta venuta meno, in esito a espressa rinuncia, o altro motivo emerso nel corso del procedimento (ad esempio estromissione), per cui, ritiene questa Corte che, sebbene la sentenza di primo grado ne ometta – per errore materiale – l’indicazione nella intestazione della sentenza, ciò non di meno, essa è parte del giudizio e legittimata a proporre appello».
Se, dunque, la società cedente era parte in senso formale di quel giudizio, costituiva «un problema diverso e successivo se tale parte abbia interesse o meno al giudizio e sia legittimata attiva o non lo sia, questioni che avrebbero richiesto, peraltro, una espressa pronuncia del giudice che, ove avesse ritenuto la parte legittimata e interessata, avrebbe dovuto formulare il dispositivo anche in suo favore e, dove avesse voluto escludere l’interesse alla legittimazione, avrebbe dovuto formulare un apposito capo di sentenza».
Pertanto, una volta accertato che era intervenuta la dichiarazione di fallimento, la Corte d’appello si è premurata di valutare le ripercussioni di tale dichiarazione nel processo in corso, che era giunto alla pronuncia della sentenza, senza alcuna interruzione.
Poiché l’art. 43 l.f. costituiva un’ipotesi di interruzione automatica del processo, occorreva verificare il momento in cui le parti avevano avuto conoscenza legale di tale evento.
Per la Corte d’appello, la conoscenza legale si era concretizzata con la notifica dell’atto di citazione in primo grado da parte del curatore fallimentare del 28/2/2013 (R.G. n. 6855/2013), notificato a tutte le parti del giudizio personalmente.
Pertanto, il giudizio si era interrotto in data 31/7/2008, con la pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento.
Erano dunque decorsi dalla data della notifica della citazione del giudizio introdotto dalla curatela, in data 28/2/2013, i 6 mesi per la riassunzione con la conseguente estinzione del giudizio.
La ricorrente, però, non ha impugnato espressamente la parte della motivazione della sentenza d’appello, con cui si è fatto decorrere il termine di riassunzione ex art. 305 c.p.c., dalla notifica della curatela del fallimento in data 28/2/2013 nei confronti del sindaco e delle altre società dell’RAGIONE_SOCIALE, compresa la cessionaria.
La volontà impugnatoria, invece, si è incentrata su aspetti irrilevanti, ai fini della dichiarazione di estinzione del giudizio, a seguito di interruzione automatica, ossia sul difetto di legittimazione attiva del fallimento della società cedente, che, da un lato, non avrebbe potuto proporre appello incidentale avverso la sentenza del tribunale n. 11924/2013 e, dall’altro, non avrebbe neppure potuto riassumere il giudizio di cui al R.G. n. 32200/2007, in ragione dell’avvenuta cessione d’azienda alla società RAGIONE_SOCIALE e progettazione.
La questione relativa all’interruzione del processo, si innesta sul diritto di difesa delle parti e sul principio del contraddittorio, sicché va affrontata preliminarmente rispetto alla questione sulla legittimazione attiva.
Pertanto, si è formato il giudicato interno sulla questione processuale affrontata espressamente dalla Corte d’appello, anche se risolta in modo differente da quanto affermato da questa Corte, a sezioni unite.
Per questa Corte, infatti, in caso di apertura del fallimento, l’interruzione del processo è automatica ai sensi dell’art. 43, comma 3, l. fall., ma il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione di cui all’art. 305 c.p.c. e al di fuori delle ipotesi di improcedibilità ai sensi degli artt. 52 e 93 l. fall. per le domande di credito, decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell’interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte; tale dichiarazione, qualora non già conosciuta in
ragione della sua pronuncia in udienza ai sensi dell’art. 176, comma 2, c.p.c., va notificata alle parti o al curatore da uno degli interessati o comunque comunicata dall’ufficio giudiziario (Cass., Sez.U., 7/5/2021, n 12154).
6. Non può trovare applicazione la recente sentenza di questa Corte, a sezioni unite, a mente della quale qualora il giudice di primo grado abbia deciso la controversia nel merito, omettendo di pronunciare espressamente su un vizio processuale rilevabile d’ufficio, la parte che abbia interesse a far valere detto vizio è onerata di proporre, nel grado successivo, impugnazione sul punto, la cui omissione determina la formazione del giudicato interno sulla questione processuale in applicazione del principio di conversione del vizio in motivo di gravame ex art. 161, primo comma, c.p.c., rimanendo precluso tanto al giudice del gravame, quanto alla Corte di cassazione, il potere di rilevare, per la prima volta, tale vizio ex ufficio (Cass., Sez.U., 29/8/2025, n. 24172).
Tuttavia, a tale regola si sottraggono, così da consentire al giudice dei gradi successivi di esercitare il potere di rilievo ufficioso, i vizi processuali rilevabili, in base ad espressa previsione legale, in ogni stato e grado e i vizi relativi a questioni fondanti, la cui omessa rilevazione si risolverebbe in una sentenza inutiliter data , ovvero le ipotesi in cui il giudice abbia esternato la propria decisione come fondata su una ragione più liquida, che impedisce di ravvisare una decisione implicita la questione processuale implicata (Cass., Sez.U., n. 24172 del 2025).
In motivazione si è chiarito che le questioni fondanti sono estromesse dall’area di copertura del giudicato implicito, poiché riguardano violazioni che danno luogo a vizi insanabili, nonché inemendabili, «salvo l’effetto preclusivo derivante dalla esistenza di una specifica statuizione del giudice di merito e dalla mancata
impugnazione al riguardo» (Cass., Sez.U., 24172 del 2025; Cass., sez. 3, 11/11/2011, n. 23538; cass., Sez.U., 12/5/2017, n. 11799).
Nella specie, a fronte di una statuizione erronea da parte della Corte d’appello, che, a seguito dell’interruzione automatica del processo in ragione dell’intervenuto fallimento, ha ritenuto di far decorrere il dies a quo per il termine semestrale di assunzione dalla data di conoscenza legale dell’evento, anziché dalla data dichiarazione giudiziale dell’evento da parte del tribunale, non v’è stata impugnazione espressa da parte della ricorrente, che ha invece indirizzato la propria volontà impugnatoria su ulteriori aspetti, del tutto ininfluenti con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per il principio della soccombenza, a carico della ricorrente si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente a rimborsare in favore del controricorrente fallimento RAGIONE_SOCIALE le spese del giudizio di legittimità che si liquidano in complessivi euro 7.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, spese generali, Iva e cpa.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-q uater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso art. 1, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della I Sezione civile il 13 novembre 2025
Il Presidente NOME COGNOME