Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 3899 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 3899 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6388/2024 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
-ricorrente-
contro
NOME, quale titolare della ditta RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO;
-controricorrente-
avverso la sentenza del Tribunale di Paola n. 905/2023, depositata il 30/11/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 905/2023 del Tribunale di Paola.
Il Tribunale aveva rigettato l’appello proposto dal ricorrente contro la sentenza del giudice di pace di Paola, il quale aveva respinto l’opposizione
dallo stesso ricorrente proposta avverso il decreto ingiuntivo reso in favore di NOME COGNOME, titolare dell’RAGIONE_SOCIALE individuale RAGIONE_SOCIALE, per l’importo di Euro 1.200,00 relativo al corrispettivo per la compravendita di una finestra. L’appellante aveva contestato l’illegittima assunzione di prove testimoniali, nonché la loro errata valutazione e la mancata considerazione del proprio interrogatorio formale.
Ha resistito con controricorso NOME, quale titolare dell’RAGIONE_SOCIALE individuale RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME.
Il Consigliere delegato ha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380 -bis , comma 1, c.p.c. nel senso della sua inammissibilità.
Il ricorrente ha chiesto, ai sensi del comma 2 dell’art. 380 -bis c.p.c., la decisione del ricorso.
Memoria è stata depositata da entrambe le parti e, all’esito della camera di consiglio del 10 -12 -2025, la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte preliminarmente rileva l’assenza di incompatibilità del presidente del collegio, che ha formulato la proposta di definizione anticipata, per le ragioni esposte dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 9611/2024, alla quale è sufficiente in questa sede rinviare.
Il ricorso è basato su un unico motivo che denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto e omesso esame circa un fatto decisivo, in relazione ai nn. 3 e 5 dell’art. 360, c.p.c.: il giudice d’appello ha considerato le dichiarazioni di due testimoni dipendenti della ditta RAGIONE_SOCIALE e non ha invece considerato le contrastanti dichiarazioni rese da un altro testimone e dal ricorrente in sede di interrogatorio formale, che non sono neppure menzionate nella sentenza impugnata; non si condivide poi il risalto che nella sentenza impugnata viene dato alla fattura emessa dalla RAGIONE_SOCIALE.
2.1.Il motivo è inammissibile.
Quanto al vizio dedotto ex art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c. non sono state neppure indicate nel ricorso le disposizioni asseritamente violate o falsamente applicate e tale indicazione non è ricavabile dal complesso delle argomentazioni svolte. Non deve neppure essere esaminato quanto sul punto dedotto dal ricorrente in memoria, in quanto i vizi del ricorso per cassazione non possono essere sanati da integrazioni, aggiunte o chiarimenti successivi (Cass. n. 30760/2018, per tutte).
Non è pertinente il richiamo al vizio ex art. 360, comma 1 n. 5, c.p.c. perché ai sensi dell’art. 360 comma 4 c.p.c., nella formulazione attuale che si applica alla fattispecie, non è proponibile il ricorso per cassazione per tale motivo quando la sentenza impugnata abbia confermato la decisione di primo grado per le stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti, poste a base della sentenza di primo grado.
Non è nemmeno in qualche modo utile al ricorrente il richiamo all’affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo la quale il Tribunale avrebbe attribuito valore probatorio in sé alla fattura: il Tribunale ha ricavato dalle dichiarazioni dei testimoni la prova della conclusione del contratto e la sua esecuzione, cosicché il contenuto della fattura ha solo costituito un elemento che ha confermato le dichiarazioni testimoniali.
Con le sue deduzioni il ricorrente sollecita una diversa valutazione delle risultanze istruttorie in quanto, in sostanza, lamenta che siano state poste a fondamento della decisione le dichiarazioni dei testimoni COGNOME e COGNOME e, immotivatamente, non siano state considerate quelle rese dalla testimone COGNOME. Però, la motivazione della sentenza impugnata sicuramente soddisfa il minimo costituzionale entro il quale è circoscritto il sindacato di legittimità (Cass., sez. un., n. 8053/2014), in quanto ricostruisce il quadro probatorio in termini concreti e coerenti (da pag. 5 in fondo); per il resto, in via assorbente rispetto a ogni ulteriore considerazione, si impone il rilievo in ordine all’inammissibilità del motivo
proposto ex art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., che preclude qualsiasi disamina sull’esistenza di fatti decisivi dei quali sia stato omesso l’esame.
Inoltre, quanto alla mancata valutazione delle dichiarazioni rese dal ricorrente nell’interrogatorio formale e in particolare alla negazione di avere ‘intrattenuto mai alcun rapporto commerciale con la RAGIONE_SOCIALE‘, va ricordato che le risposte a sé favorevoli dell’interrogato sono soggette al libero apprezzamento del giudice e non hanno certo efficacia probatoria vincolante (Cass. n. 24799/2024); infatti, la funzione dell’interrogatorio formale è quella di provocare la confessione, ossia la dichiarazione di fatti sfavorevoli al dichiarante e favorevoli alla controparte e non anche quella di addurre elementi favorevoli all’interpellato.
3. Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai sensi dell’art. 380 -bis , ultimo comma, c.p.c., avendo il Collegio definito il giudizio in conformità alla proposta, trovano applicazione il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c. (al riguardo, si rinvia alla pronuncia delle sezioni unite n. 28540/2023).
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento a favore del controricorrente delle spese del giudizio, che liquida in euro 1.400,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge, da distrarsi in favore dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che si è dichiarato antistatario;
condanna altresì il ricorrente al pagamento di euro 1.200,00 in favore del controricorrente, ai sensi dell’art. 96 terzo comma c.p.c. e al pagamento
di euro 600,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 96 quarto comma c.p.c.
Sussistono, ex art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte di cassazione, in data 10 dicembre 2025.
La Presidente Linalisa COGNOME